Berlusconi e la compravendita di diritti televisivi: va emesso il non luogo a procedere anche quando la prescrizione è ormai imminente

E tutti i dati istruttori sono stati espiantati da un parallelo processo pendente in altra sede giudiziaria.

Il G.U.P. presso il Tribunale di Roma emette il non luogo a procedere nei confronti, fra gli altri, di Silvio Berlusconi, imputato per le dichiarazioni fiscali fraudolente ex articolo 2 e 3 del d. lgs. numero 74/2000 del gruppo RTI e di seguito del consolidato Fininvest. La contestazione era stata mossa per una presunta contabilizzazione di costi relativi a operazioni inesistenti aventi ad oggetto il trasferimento fittizio di diritti televisivi da società cartiere estere, al fine di abbattere l’imponibile e di seguito l’imposta dovuta. La Procura ricorre contestando la tenuta logica della motivazione e l’erronea applicazione dell’articolo 425 c.p.p. La Cassazione, Terza sezione Penale, con la sentenza numero 12300 depositata il 15 marzo 2013, respinge il ricorso, come da narrativa che segue. Al G.u.p. bastano le prove di altri procedimenti paralleli. Il G.u.p. emetteva sentenza di non luogo a procedere avendo riscontrato le verbalizzazioni di prova provenienti dal parallelo filone milanese – c.d. Mediatrade – che riteneva sufficienti ad integrare una prognosi di superfluità dell’accertamento dibattimentale nel processo che correva. La Procura contesta la suddetta superfluità va scontata nello specifico procedimento in decisione cui sono alieni i dati istruttori afferenti a condotte analoghe ma non contestuali a quelle per cui è stata sentenza e di fatti contestate in altro processo. Sarebbe altrimenti evidente la lesione del principio di immediatezza , immanente al processo penale e che trova generale ed espressa rubrica nell’articolo 525, secondo comma, c.p.p, che prevede che alla deliberazione partecipi il giudice che ha assistito alla formazione della prova nell’instaurando dibattimento . La Cassazione giunge ad una soluzione più elastica e per l’effetto ammette la liceità penale dell’ estensione del concetto di superfluità espresso dal terzo comma dell’articolo 425 c.p.p., come applicato dal G.u.p. Il principio di immediatezza – del cui vigore costituzionale in realtà, la dottrina si è spesso domandata – va ponderato con le eccezioni processuali previste – ad es. le letture divenute impossibili, v. articolo 512 e ss. c.p.p. – fin’anche a comprendere la rilevanza di quei dati istruttori – ex articolo 238 e 511 bis c.p.p. - già maturati nei procedimenti altrove incardinati e la cui allegazione risulta né più né meno che informata ai meno ortodossi e sacrali criteri di economia processuale. Il dibattimento è superfluo anche quando fra pochi mesi il reato è prescritto. Il G.u.p. ammette la superfluità del dibattimento anche in ragione dell’ormai imminente prescrizione. La Cassazione, dunque, conviene che la sentenza ex articolo 425 c.p.p. possa anticipare l’effetto dirimente di una causa estintiva del reato solo di lì a poco maturata, ma non ancora integrata nella sua compiutezza matematica. In realtà gli Ermellini paiono forzare il dato normativo, forse in omaggio alle suddette esigenze di economia processuale,. L’articolo 425 c.p.p. distingue due alternative o va dichiarata la causa di non punibilità – primo comma – o il non luogo a procedere quando sussiste la prognosi di non sostenibilità dell’accusa in giudizio – terzo comma -. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, attiene più alla fisionomia sostanziale del reato che alla specifica natura giurisdizionale e penale ragion d’essere dell’istituto della prescrizione, esterna al reato medesimo. Mai perdersi le impugnazioni presupposte. Nella specie la Procura aveva impugnato il non luogo a procedere per il reato di evasione fiscale – articolo 2 e 3 d.lgs. cit. - senza impugnare l’assoluzione per l’ipotesi di reato di emissione di fatturazioni inesistenti – articolo 8, d. lgs -, che ne costituiva presupposto e che era stata contestata ad imputati terzi. La Cassazione specifica, l’assoluzione ormai definita sulle contestazioni presupposto impedisce l’ammissibilità del ricorso avverso la contestazione principale , che costituisce reato-fine per l’imprenditore utilizzatore/dichiarante fiscale. Due le ragioni processuali a norma dell’articolo 581, lett. c , c.p.p. il ricorrente avrebbe dovuto almeno indicare la specifica contestazione presupposto, pur se non formalmente avanzata, fra le ragioni giustificative dell’impugnazione sulla contestazione principale. Inoltre, in caso all’accoglimento dell’impugnazione per la contestazione principale, con eventuale difformità fra giudicati maturati all’interno dello stesso processo, si correrebbe il rischio di un illogico conflitto fra giudicati, nel caso risolvibile solo con il mezzo della revisione ex articolo 629 c.p.p., invece invocabile solo quando i giudicati penali provengono da ben distinti processi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 - 15 marzo 2013, numero 12300 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/06/2012 il Gup presso il Tribunale di Roma ha, tra l'altro, per quel che rileva nel presente procedimento, dichiarato, all'esito dell'udienza preliminare, non luogo a procedere nei confronti di B.P.S. , B.S. , G.A. , Ba.Ga. , b.g. e C.P. in ordine ai reati di cui agli articolo 2 D. lgs. numero 74 del 2000 e 3 del medesimo decreto rispettivamente contestati ai capi C numero 2 e D dell'imputazione perché il fatto non sussiste. 1.1. Ai predetti imputati erano infatti contestati, nelle rispettive vesti loro attribuite in rubrica, di avere, da un lato, indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi, nella dichiarazione Mod. Unico 2005 SC di RTI spa relativa all'annualità 2004, poi confluita nella dichiarazione consolidata FININVEST 2005, elementi passivi fittizi quali valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 8.581.433 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti recanti sia l'indicazione di soggetti fittiziamente interposti rispetto a quelli fra cui si era svolta realmente l'operazione commerciale sia l'indicazione di corrispettivi maggiorati di dollari 26.558.334 rispetto a quelli reali capo C numero 2 e, dall'altro, a mezzo delle condotte finalizzate alla realizzazione di intermediazioni fittizie ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi - facendo confluire nelle scritture contabili della consolidante Fininvest, ai fini della liquidazione e del versamento delle imposte dovute dal gruppo, le posizioni creditorie e debitorie appostate nelle scritture contabili della consolidata RTI, comprensive dei costi fittiziamente maggiorati, di cui al capo e , avvalendosi di mezzi fraudolenti volti ad ostacolarne l'accertamento consistenti nel dissimulare l'esatta quantificazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, indicato nella dichiarazione presentata dalla consolidante Fininvest spa elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo pari ad Euro 8.581.433, con evasione dell'imposta sui redditi pari ad Euro 2.832.872,89 capo D . Le fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti utilizzate, nell'assunto accusatorio, mediante indicazione nelle dichiarazioni dei redditi erano, in particolare, quelle che, sempre in contestazione, si assumeva essere state emesse, da un lato, da F A. , P.C.M.Y. e M.C.H. in relazione alla fittizia interposizione nell'acquisto di diritti di sfruttamento di prodotti cinematografici e televisivi commercializzati dalla Paramount Pictures Corporation in favore di Mediatrade spa e, successivamente, di Rti Spa operata attraverso le società Wiiltshire Trading e Melchers che cedevano tali diritti alla Olympus Trading Ltd che,a sua volta, li rivendeva, a mezzo di contratti stipulati in Italia a Rti spa a prezzo maggiorato rispetto al costo di acquisto originario, senza che fosse svolta effettiva attività di agente o intermediario capo A e, dall'altro, da D.N.G. e L.D. in relazione alla fittizia interposizione nell'acquisto di diritti di sfruttamento di prodotti cinematografici e televisivi commercializzati dalla Eagle Pictures e da altre Majors estere in favore di Mediatrade spa e, successivamente, di Rti Spa, attraverso la società Green Communications BVI che li cedeva a dover Communications che, sua volta, li rivendeva, a mezzo di contratti stipulati in Italia, a mezzo di contratti stipulati in Italia, a Rti spa a prezzo maggiorato rispetto al costo di acquisto originario, senza che fosse svolta effettiva attività di agente o intermediario capo B . 2. Nella sentenza impugnata il G.u.p. ha evidenziato l'insufficienza di prove atte a dimostrare la sostenibilità dell'accusa in giudizio dei tre postulati su cui l'accusa si è fondata, ovvero 1 l'inesistenza, già sul piano “oggettivo/strutturale”, delle società di intermediazione riconducibili, da un lato, ad A. e, dall'altro lato, a L. e al suo socio occulto D.N. , quali compagini prive di “strutture e delle competenze necessario per selezionare prodotti adeguati al mercato italiano” in termini, cfr. capo A , le fatture emesse da queste ultime dovendo dunque considerarsi come soggettivamente inesistenti avendo ad oggetto servizi e/o beni nella specie, beni immateriali quali i diritti di trasmissione televisiva bensì effettivamente acquistati dall'accipiens ma da soggetto diverso da quello fatturante servizi e/o beni, in altri termini, acquistati da Mediatrade prima e da Rti poi direttamente dal produttore, ovvero la Paramount, e non già dall'intermediario, ovvero l'A. , attraverso le società a lui riconducibili 2 la conseguente artefatta maggiorazione del prezzo di rivendita nella specie in realtà mai avvenuta destinata a gonfiare i costi e ad abbattere il complessivo reddito imponibile dell'accipiens 3 la “retrocessione”, in tutto o in parte, delle somme corrisposte da Mediatrade prima e da RTI poi, a titolo di pagamento dei diritti di trasmissione televisiva, a beneficio delle “società di comodo”, nel senso di una successiva restituzione, da parte di queste ultime, di quanto percepito a titolo di “sovrapprezzo” rispetto all'effettivo costo di acquisto dei diritti medesimi, quale elemento suscettibile di “chiudere il cerchio”, nel senso di dimostrare tendenzialmente l'esistenza degli altri già esposti. In particolare il Gup, rilevata la maturazione imminente della prescrizione, ha evidenziato la sussistenza di un compendio probatorio, sia dichiarativo che documentale, ambivalente e contraddittorio, insuscettibile di ulteriore sviluppo in sede dibattimentale sia per l'ormai imminente prescrizione sia soprattutto per il fatto che, nell'ambito del parallelo processo diritti Mediaset , ormai giunto alla conclusione presso il Tribunale di Milano e i cui verbali di prova nonché tutta la documentazione ivi prodotta sono stati acquisiti nel presente, con piena utilizzabilità dei medesimi, sono state compulsate tutte le possibili fonti prova con conseguente prognosi negativa circa l'utilità del dibattimento. Segnatamente, dopo avere passato in rassegna tutti gli elementi di prova, valutabili a carico o, invece, a favore degli imputati, il Gup ha posto in rilievo le evidenze capaci di dar conto dello svolgimento, non solo nei confronti del Gruppo Mediaset, ma anche, come dimostrato dalle movimentazioni finanziarie, della Rai Radio Televisione Italiana, di un'effettiva attività di intermediazione svolta da A. , peraltro di indubbia utilità sia per il fornitore del prodotto audiovisivo sia per il broadcaster si da non potersi disquisire di maggiorazione del prezzo se non in relazione ad una tale effettiva attività. 3. Ha proposto ricorso per cassazione, relativamente alle statuizioni di proscioglimento intervenute per i capi C numero 2 e D già menzionate, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 425, comma 3, c.p.p posto che il Gup, nell'addivenire a sentenza di proscioglimento, non avrebbe applicato i principi dettati da tale norma per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e dai quali si ricava la natura prevalentemente processuale e non di merito dell'udienza preliminare. Rileva infatti che l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi di prova devono avere caratteristiche tali da non potere essere considerate superabili nel giudizio al contrario il Gup avrebbe, da un lato, qualificato insufficiente la prova del fatto reato e dall'altro indebitamente soppesato le fonti di prova dell'accusa con quelle della difesa valorizzando anche elementi estranei al materiale acquisibile in dibattimento, come l'imminente prescrizione dei reati e l'imminente conclusione del parallelo processo pendente c.d. diritti Mediaset presso il Tribunale di Milano nel quale sarebbero state compulsate tutte le possibili fonti di prova su quest'ultimo punto, poi, lamenta che non si sarebbe considerato che tale processo riguarderebbe fatti si analoghi, ma antecedenti e non coincidenti con quelli di cui si discute senza tenersi conto della possibilità di acquisizione di elementi derivanti dall'altro processo c.d. Mediatrade celebrato dinanzi al Gip di Milano riguardante fatti, oltre che analoghi, anche coevi. Ciò avrebbe determinato, quindi, una illegittima parcellizzazione e decontestualizzazione dei mezzi di prova. Con un secondo motivo si duole della illogicità della motivazione insita nella sottovalutazione delle numerose evidenze documentali e dichiarative a sostegno della dubbia necessità dell'intermediazione di A. e, di contro, nella ipervalutazione, desunta da una lettura parziale, di contributi dichiarativi, assunti peraltro da soggetti estranei ai rapporti commerciali, suscettibili di dar conto della solo probabile attività di intermediazione, nonché nella errata interpretazione dell'analisi dei flussi finanziari in entrata sui conti bancari delle società di A. nel periodo dal 1999 al 2005. In particolare lamenta, con riferimento al postulato numero 1, che il giudice abbia assunto, come dato da dimostrare, la natura cartiera delle società interposte valorizzando quindi, in senso contrario, diversi e consistenti elementi conoscitivi, peraltro in gran parte non attinenti specificamente ai fatti di causa come le testimonianze di R.S. , di G.P. e di J.G. nel processo diritti al contrario, l'imputazione ha addebitato non già l'assoluta inesistenza di strutture operative proprie di tali società o l'assoluta fittizietà di tale intermediazione, ma la strumentalizzazione dell'intermediazione mantenuta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, per far lievitare i costi di acquisto, a fronte del fatto che effettivo acquirente era il Gruppo Mediaset e che l'utilizzo di tale intermediario comportava costi spropositati di ricarico, tanto più dal 1999, allorquando si era trattato di acquistare solo rinnovi e non prodotti. Non, dunque, di mancanza di effettiva intermediazione dovrebbe trattarsi ma di mancanza di effettiva, utile, economicamente apprezzabile intermediazione da parte di F A. , ciò, in particolare, essendo emerso da plurimi documenti tra cui la corrispondenza tra A. e Fininvest, la corrispondenza interna Paramount, la corrispondenza tra Wiltshire e Paramount e dichiarazioni tra cui le testimonianze di vari dirigenti Paramount, segnatamente elencati in ricorso e non compiutamente considerate dal Gup . Si duole inoltre del mancato raffronto tra versioni dei testi tra loro non conciliabili e della mancata valorizzazione del contenuto di dichiarazioni provenienti dagli stessi imputati P. poi stralciato e Ba. . Con riferimento poi al postulato numero 2, lamenta che la ritenuta ragionevolezza e plausibilità di un ricarico di prezzo di circa il 50% sarebbero contraddette da elementi concreti, fattuali e logici, desumibili in particolare dalle dichiarazioni dei testi di accusa e difesa circa il prezzo di mercato cui le major vendevano i diritti e dalle dichiarazioni dello stesso A. nella corrispondenza con Fininvest ove si attesta l'assenza di costi aggiuntivi per l'intermediazione e dalla corrispondenza interna Paramount ove si attesta di una commissione di vendita media del 10-15%. Con riguardo infine al postulato numero 3 deduce che, come in premessa sarebbe stato affermato dallo stesso Gup, la retrocessione delle somme in favore degli esponenti Mediaset non sarebbe presupposto dei reati contestati, conseguentemente non essendo valorizzatile in favore degli imputati la mancata prova dello stesso. Né, infine, sarebbe corretta l'affermazione del Gup circa il fatto che un terzo delle entrate delle società di A. era rappresentato da pagamenti Rai da ciò derivando l'effettività di tali aziende avendo lo stesso travisato i dati della relazione del c.t. del P.M. indicativi di entrate molto inferiori inoltre, meno della metà delle entrate erano state destinate da tali società a pagamenti per fornitori di diritti televisivi. 4. In data 14/02/2013 la Difesa di B.P.S. ha presentato memoria con la quale, in primo luogo, sottolinea la piena conformità della sentenza impugnata ai limiti propri e alle caratteristiche della sentenza di non luogo a procedere pronunciabile dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare rievocando sul punto le numerose pronunce della Corte Costituzionale che hanno ribadito l'esigenza, posta a carico del P.M., della completezza delle indagini preliminari cui corrisponde la necessità di addivenire a pronuncia di proscioglimento laddove non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa condurre ad una diversa soluzione. Nella specie tale ultimo criterio è stato in concreto applicato facendosi corretto riferimento alla immutabilità del quadro probatorio formatosi nel processo parallelo avanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto analoga ipotesi di intermediazione fittizia svolta da A. in diversi periodi di imposta, e ormai giunto alla conclusione della fase dibattimentale i cui esiti sono stati tutti riversati nel processo de quo. Nel merito rileva che il ricorso del P.M. pretende inammissibilmente dalla Corte una diversa valutazione delle emergenze processuali si sofferma poi, ripercorrendo anche alcuni passaggi dibattimentali del parallelo processo, sul rilievo e le finalità proprie dell'attività di intermediazione nella compravendita dei diritti televisivi quale ordinaria prassi di mercato come del resto riconosciuto dalla sentenza impugnata . Né il ricorso sarebbe fondato laddove lamenta una parziale valutazione delle prove documentali e dichiarative o un travisamento della prova, essendo invece il provvedimento impugnato esaustivo ed immune da censure. 5. Analoga memoria ha presentato, in data 18/2/2013, la Difesa di b.g. deducendo in particolare l'inammissibilità del ricorso, da un lato perché volto a prospettare unicamente censure di merito, fondate su una diversa valutazione da parte del P.M. degli stessi elementi puntualmente esaminati dal Gup, e dall'altro perché non indicante alcuna censura con riferimento alla posizione di b. , mai menzionato. Sotto il primo profilo rileva la coerenza del provvedimento impugnato rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla fisionomia della sentenza di non luogo a procedere e, sotto il secondo, la genericità del ricorso tenuto anche conto del fatto che b. non è mai stato indagato o imputato nei processi cosiddetti processo diritti e processo Mediatrade In ogni caso, ove anche ammissibile, rileva la manifesta infondatezza del ricorso essendo del tutto condivisibile la valutazione del G.u.p. circa l'inutilità dell'approfondimento dibattimentale. In particolare con riguardo alla posizione individuale di b. , osserva essere documentalmente provato che egli non ha mai percepito denaro od altre utilità da A. , tanto da non essere mai stato imputato nei processi pendenti o conclusi a Milano proprio sotto la sua gestione, peraltro, si è registrata una drastica contrazione dei rapporti con A. . 6. In data 19/2/2013 la Difesa di B.P.S. ha presentato, unitamente alla difesa di B.S. , un'ulteriore memoria in primo luogo confuta l'assunto del primo motivo del P.M. ricorrente osservando che secondo lo stesso articolo 425 c.p.p. deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, avendo peraltro il Gup preso in considerazione tutti gli elementi a lui noti in secondo luogo, con riferimento al secondo motivo, contesta che questi, assumendo doversi sindacare la effettiva necessità ed utilità economica dell'intermediazione di A. , procede in realtà ad una modifica dell'imputazione, testualmente fondata invece sulla fittizietà di detta intermediazione. Rileva inoltre la contraddittorietà tra la effettuata impugnazione relativa ai reati di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi d'imputazione C numero 2 e D e la contestuale non effettuata impugnazione relativa ai reati di emissione di alcune di quelle stesse fatture di cui al capo A d'imputazione. Deduce poi che da pag. 10 a pag. 15 del ricorso si versa in una rivisitazione del materiale probatorio esaminato senza contraddizione ed illogicità dal G.u.p., in tal modo debordandosi nel merito. Confuta inoltre l'assunto del P.M. in ordine 1 alla irrilevanza probatoria in senso favorevole agli imputati della mancanza di prove in ordine alla retrocessione delle somme corrisposte per le intermediazioni 2 al preteso travisamento di elementi documentali ove il G.u.p. ha argomentato sulla composizione, per circa 1/3, delle entrate di A. , di pagamenti da parte della Rai fa rilevare come, anzi, oltre il 70% delle entrate provenienti da altre entità e soggetti siano riconducibili ad emittenti o distributori televisivi . 7. In data 19/02/2013 ha presentato memoria anche la Difesa di Ba.Ga. deducendo in primis la manifesta infondatezza del ricorso del P.M. ed anzi,a fronte della necessità di rispettare i limiti connessi alla natura processuale della sentenza di non luogo a procedere, la sua genericità giacché lo stesso non chiarisce i punti della motivazione in cui dovrebbe riscontrarsi il vizio lamentato né potrebbe valorizzarsi l'argomentazione, in realtà del tutto incidentale, circa l'imminente prescrizione dei reati, avendo in realtà la sentenza impugnata compiutamente valorizzato proprio gli elementi di prova, come i verbali delle prove del processo diritti, acquisiti su richiesta del P.M. che, inopinatamente, col ricorso, ne lamenta l'incompletezza. Quanto al secondo motivo di ricorso, lamenta che lo stesso si risolve in realtà in una diversa vantazione delle circostanze già valutate dalla sentenza impugnata invocando tra l'altro, in difformità dall'imputazione ed in contrasto con quanto richiesto dalle norme sanzionatane contestate, non già la inesistenza delle operazioni di intermediazione, bensì la inutilità economica delle stesse. Considerato in diritto 8. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che il giudice dell'impugnato provvedimento, oltre ad avere pronunciato sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto in relazione ai capi C in esso compreso, oltre al capo C numero 1, il capo C numero 2 menzionato in principio e D dell'imputazione, ha, altresì, pronunciato sentenza di non luogo a procedere anche per i capi A e B dell'imputazione anch'essi ricordati sopra segnatamente, con riguardo al capo A , in parte per essere il reato ivi contestato con riferimento alle fatture emesse sino al 27/12/2004 estinto per prescrizione e in parte con riferimento alle fatture emesse in data successiva al 27/12/2004 per insussistenza del fatto con riguardo al capo B ha pronunciato invece sentenza di non luogo a procedere per essere il reato ivi contestato estinto per prescrizione. Ora, a fronte di una pronuncia che ha ritenuto il contenuto probatorio, documentale e dichiarativo, complessivamente insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio relativamente all'assunto centrale di tutti gli addebiti contestati nel processo, rappresentato, nella specie, dalla interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici, assunto, come visto, denominato dalla sentenza come postulato numero l tanto da averne conseguentemente fatto derivare, coerentemente, la pronuncia di assoluzione sia dagli addebiti di cui all'articolo 8 fatta eccezione per quelle condotte ritenute coperte da prescrizione, per le quali, in applicazione dei principi espressi dalla pronuncia delle Sez. U., numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, la declaratoria di estinzione è prevalente sul proscioglimento nel merito sia dagli addebiti di cui all'articolo 2, il P.M. ha interposto ricorso per cassazione unicamente con riferimento al proscioglimento circa il reato di cui all'articolo 2 oltre che, naturalmente, per il reato di cui all'articolo 3 . Lo stesso P.M. non ha dunque impugnato la sentenza con riguardo alla declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto intervenuta con riguardo ai reati di cui all'articolo 8. Ne deriva che, a fronte della ormai non più controvertibile statuizione che ha ritenuto non provata la fatturazione per operazioni inesistenti, verrebbe in definitiva richiesto, tramite l'odierno ricorso, a questa Corte innanzitutto e al giudice di rinvio in secondo luogo, di censurare la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto, sia pure nei termini e limiti cognitivi richiesti dall'ari . 425 e.p.p., provata la falsità di fatture utilizzate in dichiarazione per le quali detta mancata prova anche in relazione alla dichiarata prescrizione è invece ormai, come appena detto, stata definitivamente accertata in relazione alla loro emissione, stante la mancata impugnazione da parte dello stesso P.M Verrebbe, in altri termini, richiesto un pronunciamento che, già sin d'ora, sarebbe evidentemente connaturato da inconciliabilità logica con altro provvedimento già passato in giudicato, potendo dare luogo ad un contrasto suscettibile addirittura di integrare l'ipotesi di revisione di cui all'articolo 630, comma 1, lett. a , c.p.p Di qui, allora, l'inammissibilità del ricorso, non potendo, con il mezzo di impugnazione del P.M., per definizione volto ad ottenere la corretta applicazione della legge, invocarsi un risultato giuridico già individuabile, sin dal momento della presentazione del mezzo, dallo stesso P.M., come illegittimo o quanto meno illogico in forza della sopra indicata mancata impugnazione e della assenza di ogni spiegazione, imposta dall'articolo 581 lett. c c.p.p., circa una impugnazione limitata, nella specie, ai soli capi C2 e D. Né il ricorso potrebbe essere apprezzato nel merito in relazione alla utilizzazione delle fatture sulla cui non sufficientemente provata insussistenza è stata ritenuta prevalente, per le ragioni giuridiche rapportate al dettato dell'articolo 129 c.p.p. e di cui si è già detto, la causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione oltre infatti a doversi considerare la caratteristica di diffusività all'intero ricorso della causa originaria di inammissibilità qui ravvisata, proprio l'impostazione accusatola, fondata, evidentemente, su quello che sarebbe stato, sia con riguardo al capo a che al capo b , un radicato sistema, incompatibile con caratteristiche saltuarie della fittizietà di intermediazione, comporta logicamente che la mancata impugnazione della pronuncia di assoluzione, si rifletta negativamente anche in ordine alle fatture per le quali, appunto, si è dichiarata la prescrizione. Va inoltre osservato che il ricorso è comunque inammissibile anche per un altro ordine di ragioni. Come già riportato sopra, il Gup ha infatti fondato essenzialmente essendo chiaramente secondario il riferimento alla ormai imminente prescrizione la prognosi di ragionevole non utilità del dibattimento sulla compiutezza del materiale probatorio che, acquisito dai filoni processuali da cui è scaturito l'odierno procedimento, riguardante diverse annualità di imposta, ed in particolare da quello il cui dibattimento è già stato portato pressoché a termine, non potrebbe più essere ulteriormente suscettibile di espansione. Ciò posto, le censure complessivamente svolte in ricorso appaiono inammissibilmente volte non già a censurare specificamente la logicità del percorso motivazionale della sentenza in ordine appunto alla prognosi di inutilità del dibattimento nel senso della ragionevole definitività del materiale probatorio raccolto definitività la cui prognosi rappresenta, infatti, il limite cognitivo assegnato alla sentenza di non luogo procedere all'esito dell'udienza preliminare tra le tante, da ultimo, Sez. 6, numero 33921 del 17707/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127 Sez. 6, numero 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc. Petramala e altro Sez. 6, numero 45275 del 16/11/2001, Acampora e altri, Rv. 221303 , ma, attraverso un'analisi parcellizzata dei singoli elementi di prova, partitamente presi in considerazione in particolare nel secondo motivo di ricorso, da pag. 6 in poi, a pretendere una diversa vantazione, anche in termini comparativi, del compendio probatorio acquisito, in tal modo invocando, tuttavia, una operazione preclusa a questa Corte. È stato infatti ripetutamente precisato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno Sez. Unumero , numero 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'articolo 606 lett. e c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova Sez. 2, numero 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 . Del resto, la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito né la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova Sez. U., numero 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 . Non potrebbe, comunque, rappresentare censura logica della motivazione della sentenza impugnata in relazione allo specifico profilo sopra indicato il riferimento alla pretesa diversità temporale dei fatti contestati nel presente processo rispetto a quelli dei processi paralleli, pendenti, all'epoca, a Milano, mentre la doglianza, anch'essa contenuta in ricorso, dell'intervenuta acquisizione solo di alcuni dei verbali del dibattimento del processo diritti si risolve in una mera, non consentita, confutazione, della contraria affermazione svolta, d'altra parte, a pag. 13 - 14 della sentenza del G.u.p Né, ancora, in relazione alla invocata possibilità di acquisizione di altri elementi, non meglio specificati, dal processo Mediatrade , la prognosi di utilità del dibattimento potrebbe essere affermata per il solo fatto che questo potrebbe sempre dar luogo ad una possibile acquisizione di elementi nuovi, posto che un tale assunto renderebbe di per sé sempre necessario l’approfondimento dibattimentale, in contrasto con la ratio stessa sottesa dell’articolo 425 c.p.p Il ricorso va pertanto, come detto in premessa, dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame del merito dello stesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M