La fattura per attività di consulenza da cui scaturisce una operazione inesistente non dà diritto a detrazione.
La SC, con l’ordinanza numero 6203 del 12 marzo 2013, ha affermato che in caso di operazioni inesistenti non si realizza il presupposto impositivo IVA né per la configurabilità di un pagamento a titolo di rivalsa né per il diritto alla detrazione. L’IVA è un'imposta generale sui consumi. Questa colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico valore aggiunto , dalla produzione fino al consumo finale del bene o del servizio stesso. Con decreto-legge 13 agosto 2011, numero 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, entrato in vigore il 17 settembre, l'aliquota ordinaria è stata portata al 21%. L'imposta grava sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta 'imprenditore o professionista l’imposta resta neutrale e costituisce un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e, quindi, per i consumatori finali, mentre è detraibile quando è relativa ad un operazione inerente all'attività svolta. Presupposto per il diritto alla detrazione dell’imposta è principalmente l'inerenza dell'operazione all'attività svolta dal soggetto. La detrazione deve essere quindi attinente all'IVA assolta o dovuta per operazioni rilevanti rispetto alla sua attività. Ne deriva che l’acquisto da parte del titolare di un bene non inerente l’esercizio dell’impresa ad esempio, bene ad uso personale o familiare non dà diritto alla detrazione dell’IVA. In caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA al contribuente è riconosciuto il diritto di riscuotere il credito mediante rimborso, restando preclusa la detrazione nel periodo di imposta successivo ma potendo far valere il diritto del suo credito mediante la presentazione di una istanza di rimborso cfr. Cass. numero 17754/2012 . Il caso. Una società immobiliare era stata sottoposta a verifica fiscale dalla Guardia di finanza nel corso della quale era stato accertata la detrazione di alcuni costi a fronte di una fattura per consulenza contenente elementi generici e che non era stata documentata. L’ufficio non ha riconosciuto la detrazione, anche perché non sussisteva un contratto scritto con il professionista. Avverso l’atto impositivo ha proposto ricorso la società ma sia in primo che secondo grado i giudici tributari lo hanno respinto. In caso di operazioni inesistenti non si realizza il presupposto impositivo IVA. La SC, avallando le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che gli elementi contenuti nella fattura apparivano vaghi, sicché scaturivano delle presunzioni, ancorché semplici a favore dell’agenzia, con conseguente onere della prova a carico del contribuente, che tuttavia non l’aveva assolto. Pertanto in presenza di operazioni inesistenti non si concretizza l’ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un pagamento a titolo di rivalsa, né i presupposti del diritto a detrazione ex articolo 19 D.p.r. numero 633/1972 in tema di IVA. Del resto il successivo articolo 21, comma 7, nello stabilire che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti - ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale -, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato conferma, in combinato disposto con gli articolo 19, comma 1, e 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, attesa la mancanza del relativo presupposto Il giudice tributario che ritiene l’accertamento illegittimo per motivi di natura sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma anche esaminare nel merito la pretesa tributaria per ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle istanze di parte. Nel caso specifico, per operazioni inesistenti l’ufficio finanziario non ha riconosciuto l’indebita detrazione dell’IVA né i costi afferenti, provvedendo al recupero dell’IVA Cass. numero 22882/2006 e numero 309/2006 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 20 dicembre 2012 - 12 marzo 2013, numero 6203 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata la seguente relazione 1. La società I. srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana numero 92/25/10, depositata il 24 settembre 2010, con la quale, accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione avverso l'avviso di rettifica relativamente all'Iva per il 2004 veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni della guardia di finanza, per le quali si era trattato di operazioni inesistenti, senza che la documentazione prodotta dalla contribuente potesse provare il contrario. Peraltro era emerso che la fattura emessa dalla società V. Spa. era generica si riferiva ad un contratto stipulato con la pretesa committente per l'attività di consulenza il relativo atto non era stato prodotto, nonostante richiesto dal giudice di appello, perché risultato inesistente i lavori effettuati nel villaggio turistico non denotavano la pertinenza ad essi della presunta spesa professionale. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso. 2. Col primo e secondo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che il contratto inerente al conferimento d'incarico per la consulenza alla società V. non doveva necessariamente essere redatto per iscritto ai fini della sua validità, bastando soltanto la stipula in forma orale, atteso che non si trattava di negozio per il quale occorresse la forma scritta ad substantiam , sicché era irrilevante il fatto che non fosse stato prodotto. I motivi sono inammissibili, perché con essi la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360 o 5 cod. proc. civ., e si intende far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, si prospetta un preteso migliore e più appagante è coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tali motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione Cfr. anche Cass. Sentenze numero 7394 del 26/03/2010 numero 6064 del 2008 . Ciò premesso, comunque le censure sono infondate, posto che gli elementi riportati sulla fattura apparivano vaghi, sicché scaturivano delle presunzioni, ancorché semplici a favore dell'agenzia, con conseguente onere della prova carico della contribuente, che però non l'aveva assolto. Sicché, in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un pagamento a titolo di rivalsa , né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633. D'altro canto la previsione del successivo articolo 21, settimo comma, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con gli articolo 19, primo comma, e 26, terzo comma, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta, in assenza del relativo presupposto acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione , come nella specie V. pure Cass. Sentenze numero 22882 del 25/10/2006, numero 309 del 2006 . Il Collegio, dopo la sostituzione del relatore impedito, ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2000 oltre agli accessori di legge.