Alloggio occupato irregolarmente, donna assolta perché lo aveva affittato il convivente

L’uomo, una volta andato via, ha disdetto il contratto. La donna è rimasta in quell’appartamento, anche per dare un tetto alla figlia piccola. Lo stato di necessità e l’ingresso legittimo salvano la donna.

Alloggio occupato abusivamente? Sulla valutazione dell’ipotetico reato può pesare anche la situazione precedente a quella dell’occupazione, ovvero il fatto di essere entrato legittimamente in possesso dell’appartamento. Se questa è la consecutio dei fatti, allora può scattare l’assoluzione Cassazione, sentenza numero 47386/2011, Seconda sezione Penale, depositata il 21 dicembre . Abusiva? Il ‘la’ alla battaglia giudiziaria arriva con la decisione del Giudice di Pace, che condanna una donna per aver occupato, senza titolo, un appartamento, con tanto di multa. A contestare la pronuncia è la donna, che presenta ricorso in Cassazione. E, soprattutto, richiama alla mente l’evoluzione della sua situazione, personale e familiare, strettamente legata a quell’appartamento. Qual è, allora, il nodo gordiano? Molto semplicemente, la donna ricorda che «l’appartamento era stato locato dal proprio convivente e che, per un periodo di tempo apprezzabile, insieme a costui ed alla loro figlioletta, aveva occupato l’appartamento, pagandone regolarmente l’affitto» e che «solo dopo l’allontanamento del convivente, che aveva disdetto il contratto d’affitto» la donna era rimasta ad «occuparlo senza più pagare il canone». Scelta, quest’ultima, dettata «dallo stato di indigenza». Per questo, secondo la donna, il Giudice di Pace aveva sbagliato a ritenere sussistente «l’aspetto oggettivo» e «quello soggettivo» del reato ipotizzato. Step by step. Proprio il susseguirsi degli eventi risulta centrale anche per la valutazione dei giudici della Cassazione. Questi ultimi, richiamando anche la giurisprudenza, ricordano che «tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene, deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà contraria dell’avente diritto». Questa premessa appare calzante rispetto alla specifica vicenda. Difatti, ricordando che il convivente della donna «aveva preso in affitto l’appartamento», non è possibile affermare «l’elemento materiale dell’arbitraria» occupazione, da parte della donna. E ciò, chiariscono i giudici, anche prescindendo dal fatto che «ella fosse al corrente che il suo convivente, abbandonando la famiglia, aveva dato disdetta del contratto». Tutto ciò comporta l’annullamento della sentenza del Giudice di Pace, e l’assoluzione della donna perché «il fatto non sussiste».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 novembre – 21 dicembre 2011, numero 47386 Presidente Sirena – Relatore Taddei Osserva 1. Avverso la sentenza del giudice di pace di San Dona di Piave, che ha condannato A.O.M. , per il reato di invasione di immobile, alla pena di cinquecento Euro di multa, ricorre personalmente l'imputata, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo a motivo l'inosservanza e falsa applicazione della legge penale,in virtù della mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di cui all'articolo 633 c.p In particolare la ricorrente lamenta che il giudice non ha tenuto conto del fatto che l'appartamento era stato locato dal proprio convivente e che per un periodo di tempo apprezzabile, insieme a costui ed alla loro figlioletta, aveva occupato l'appartamento pagandone regolarmente il canone d'affitto e che solo dopo l'allontanamento del convivente, che aveva disdettato il contratto d'affitto, la ricorrente era rimasta ad occuparlo senza più pagare il canone. Tale condotta, necessitata dallo stato di indigenza in cui versava l'imputata, non configura né l'aspetto oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato. Motivi della decisione 2. Il ricorso è fondato. 2.1 È principio giurisprudenziale datato e consolidato di questa Corte, al quale questo Collegio, condividendolo, ritiene di dover dare continuità, che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione. La norma di cui all'articolo 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato, ancorché prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà contraria dell'avente diritto sez. 2, 1.12.2005, Monea, rv 23314O . 2.2 Nel caso in esame, l'imputata aveva fatto legittimamente ingresso nell'appartamento perché era la convivente del locatario, che aveva preso in affitto l'appartamento al dichiarato scopo di occuparlo con la famiglia. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dell'elemento materiale dell'arbitraria invasione da parte dell'imputata, e ciò a prescindere dalla circostanza di fatto che ella fosse al corrente che il suo convivente, abbandonando la famiglia. aveva dato disdetta del contratto. fSentenza numero 25937 del 2010 Milani Rv. 247751 . 2.3 La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.