Esclusione di concorso di cause se risulta impossibile avvistare un veicolo

Il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

Impossibilità di avvistamento. Con la sentenza n. 990 depositata il 13 gennaio 2014, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione riconosce e conferma il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Cassazione stessa in tema di rapporto di causalità, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Infatti, solo in tale caso l’incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima. Incidente tra auto e moto. Nel caso di specie, il giudice di pace aveva assolto l’imputata - con la formula perché il fatto non costituisce reato - dal reato di cui all’art. 590 commi 1 e 3 c.p., perché, alla guida di un autoveicolo, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la circolazione stradale , compiendo un’inversione di marcia in prossimità di una curva, causava lesioni gravissime ad un motociclista che, provenendo dalla direzione opposta, non riusciva ad arrestare la marcia finendo per collidere contro l’auto nella sua corsia. Tuttavia, davanti al Tribunale territoriale, l’imputata veniva condannata, insieme al proprietario del veicolo ed alla società di assicurazioni, al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Mala gestio da parte dell’assicuratore? Il ricorso per cassazione vede le doglianza di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per quanto riguarda la società di assicurazioni, si deduce l’inosservanza e la erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p. e dell’art. 345 c.p.c. in relazione alla declaratoria di mala gestio da parte dell’assicuratore ed alla conseguente condanna pronunciata nei suoi confronti, contestando la sentenza impugnata per essersi pronunciata su una domanda non proposta nell’atto di appello della parte civile ! , che aveva sottoscritto con l’assicurazione un atto di transazione con cui aveva ricevuto l’intero massimale della polizza. La posizione dell’assicuratore. Gli Ermellini sul punto dichiarano la fondatezza del ricorso della società assicuratrice infatti la sentenza impugnata aveva condannato l’assicuratore del veicolo al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato, sebbene quest’ultimo non avesse proposto alcuna domanda nell’atto di appello nei confronti dell’assicuratore stesso. Al riguardo, secondo il Palazzaccio , risulta essere principio consolidato che l’assicurato, il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della responsabilità civile per cosiddetta mala gestio propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda e – come si legge nella sentenza -, per quanto riguarda il danneggiato, ancorché non sia necessario che lo stesso formuli la domanda con espresso riferimento alla mala gestio dell’assicuratore, è comunque necessario che formuli una richiesta di condanna dell’assicuratore stesso all’integrale risarcimento del danno. Questi i punti accolti dalla Cassazione con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, mentre con riferimento alla conducente del veicolo ed al proprietario la Cassazione rigetta il ricorso, condannando le parti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 dicembre 2013 – 13 gennaio 2014, numero 990 Presidente Foti – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 9/02/2010 il Giudice di pace di Siena assolveva P.C. , con la formula perché il fatto non costituisce reato dal reato previsto dall'articolo 590, commi 1 e 3 cod.penumero perché, alla guida dell'autoveicolo Citroen C3, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, consistita nell'effettuare la manovra di inversione di marcia in prossimità di una curva, così violando l'articolo 154 del d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285, cagionava a M.F. , il quale, a bordo del motociclo KTM proveniente dall'opposta direzione di marcia, non riusciva ad arrestare tempestivamente la marcia e andava a collidere contro la Citroen che occupava la sua corsia di marcia, lesioni gravissime consistite in frattura mielica e fratture costali multiple con conseguente perdita dell'uso degli arti inferiori e della capacità di deambulazione. 2. Il 23/03/2011 il Tribunale di Siena, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile e in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Siena, condannava P.C. e i responsabili civili P.M. e Unipol s.p.a. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Ricorrono per cassazione il responsabile civile Unipol Assicurazioni S.p.A., nonché, con distinto ricorso, l'imputata P.C. ed il responsabile civile P.M. . 3.1. Con il primo motivo di ricorso, la Unipol Assicurazioni S.p.A. deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 597 cod.proc.penumero e dell'articolo 345 cod.proc.civ. in relazione alla declaratoria di sussistenza di mala gestio da parte dell'assicuratore ed alla conseguente condanna pronunciata nei suoi confronti, censurando la sentenza impugnata per essersi pronunciata su una domanda non proposta nell'atto di appello dalla parte civile, che aveva sottoscritto con l'assicuratore in data 18/10/2005 atto di transazione con cui aveva ricevuto l'intero massimale di polizza, con una declaratoria di responsabilità dell'assicuratore per mala gestio mai chiesta da alcuna delle parti del giudizio di primo grado e solo genericamente formulata per la prima volta in appello dai difensori dell'imputata. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso la Unipol Assicurazioni S.p.A. deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in riferimento alla dichiarazione di sussistenza di responsabilità per mala gestio dell'assicuratore, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la responsabilità dell'assicuratore in quanto avrebbe omesso di tenere informato l'assicurato circa le trattative stragiudiziali intercorse con il danneggiato, laddove la mala gestio dell'assicuratore è configurabile solo ove vi sia una colpevole inerzia o un ingiustificato rifiuto o ritardo nell'adempimento della propria obbligazione. 3.3. Con il primo motivo di ricorso P.C. e P.M. denunciano violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e da atti del processo specificamente indicati, con riferimento all'affermazione dell'avvenuta inversione di marcia in violazione dell'articolo 154 del cod. strada, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare alcune prove dichiarative e le risultanze della perizia disposta dal giudice di primo grado. 3.4. Con il secondo motivo di ricorso denunciano violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della velocità tenuta dal motociclo, nonché violazione dell'articolo 606, comma 1, lett b cod.proc.penumero e conseguente violazione dell'articolo 42, comma 2, cod.penumero per errata interpretazione e applicazione dei principi valutativi dell'elemento soggettivo della colpa, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il motociclo viaggiava alla velocità di 46 km/h, in contrasto con le conclusioni rese dal perito del giudice, e per aver violato il principio secondo il quale colui che svolga una manovra consentita può fare affidamento sul fatto che altri conducenti si attengano alle norme cautelari in tema di circolazione stradale. 3.5. Con il terzo motivo di ricorso denunciano violazione dell'articolo 606, comma 1, lett.e cod.proc.penumero per inesistenza o illogicità della motivazione con riferimento alle percentuali di colpa attribuite all'imputata ed al responsabile civile, censurando la sentenza impugnata per non aver giustificato l'attribuzione all'imputata di una percentuale di colpa pari all'85% e per aver illogicamente attribuito al motociclista una minima percentuale di colpa nonostante avesse violato la regola sul limite di velocità. 4. Con nota del 16/12/2013 il difensore di M.F. ha revocato la costituzione di parte civile nei confronti di P.C. . Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. è fondato e merita accoglimento. 1.1. La sentenza impugnata ha condannato l'assicuratore del veicolo unitamente all'imputata, conducente, ed al proprietario del veicolo, al risarcimento dei danni in favore del terzo danneggiato sebbene quest'ultimo, in qualità di parte civile, non avesse proposto nell'atto di appello alcuna domanda nei confronti dell'assicuratore e nonostante il difensore dell'assicurato si fosse limitato a formulare all'udienza del 23/03/2011 generica domanda di estensione della pronuncia di condanna al responsabile civile Unipol Assicurazioni. 1.2. È principio consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Civili di questa Corte che l'assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della responsabilità civile per cosiddetta mala gestio propria ha l'onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda Sez.3, numero 18649 del 12/09/2011, Rv. 619410 Sez.3, numero 19089 del 2/09/2009, Rv. 609591 e, per quanto riguarda il danneggiato, ancorché non sia necessario che lo stesso formuli la domanda con espresso riferimento alla mala gestio dell'assicuratore, è comunque necessario che formuli una richiesta di condanna dell'assicuratore stesso all'integrale risarcimento del danno Sez.3, numero 15397 del 28/06/2010, Rv.613931 Sez.3, numero 11761 del 19/05/2006, Rv. 590831 . 1.3. A ciò si aggiunga che la cosiddetta mala gestio dell'assicuratore, trovando fondamento nell'obbligo di quest'ultimo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175-1375 cod.civ., si concreta in condotte quali l'ingiustificato ritardo nel risarcire il danno ovvero la mancata accettazione di proposte transattive e, comunque, in condotte che devono essere specificamente allegate e provate dall'assicurato Sez.3, numero 14248 del 28/07/2004, Rv.575689 . 1.4. La sentenza impugnata risulta, sul punto, emessa in violazione dei principi sopra enunciati e, in particolare, del principio generale espresso dall'articolo 597 cod.proc.penumero secondo il quale la cognizione del giudice di appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha condannato la Unipol Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni in favore della parte civile M.F. . 2. Con riguardo al ricorso proposto da P.C. e P.M. , va, in primo luogo, esaminata la questione relativa alla validità dell'atto di revoca della costituzione di parte civile depositato in data 16/12/2013 dal difensore di M.F. . Si tratta, infatti, di atto sottoscritto da difensore non munito, secondo quanto risulta dagli atti, di procura speciale contenente il potere di revoca la costituzione di parte civile Sez.4, numero 6117 del 22/05/1992, Cersosimo, Rv.190399 . 2.1. Premesso che, in base al disposto di cui all'articolo 76 cod. proc. penumero , la persona offesa può costituirsi parte civile personalmente e con l'assistenza di un difensore nominato ex articolo 100 cod.proc.penumero ovvero a mezzo di procuratore speciale ai sensi dell'articolo 122 cod. proc. penumero , nel rispetto delle formalità di cui all'articolo 78 cod. proc. penumero , nel giudizio di Cassazione non è prevista la possibilità di applicare l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata comparizione in udienza disciplinata dall'articolo 82, comma 2, cod.proc.penumero Sez. 5, numero 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398 . In ossequio, dunque, al tenore letterale dell'articolo 82, comma 1, cod.proc.penumero la revoca della costituzione di parte civile è valida e giuridicamente efficace soltanto se compiuta mediante dichiarazione personale, o a mezzo di procuratore speciale, presentata al cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il procedimento, che la riceve e la rende autentica. Pertanto, la rinuncia effettuata mediante dichiarazione a firma autenticata dal difensore, fatta pervenire al giudice, è priva di valore e non può valere come revoca della costituzione Sez. 4, numero 9685 del 01/07/1983, Polidori, Rv. 161235, nel vigore del precedente codice di rito . 3. Esaminando, dunque, il primo motivo di ricorso sottoposto al vaglio di questa Corte da P.C. e P.M. , esso è infondato. 3.1. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione Sez.4, numero 10335 del 10/02/2009, Pulcini Sez. 4, numero 43403 del 17/10/2007, Azzarito, Rv. 238321 Sez. 4, numero 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294 . 3.2. La sentenza del Tribunale di Siena ha indicato con motivazione logica e completa le acquisizioni istruttorie dalle quali ha desunto che l'imputata avesse compiuto una manovra di inversione di marcia in prossimità di una curva, incorrendo nella violazione della norma cautelare contestatale pag. 3-5 . Nell'esplicitare i criteri di giudizio seguiti nella valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le acquisizioni istruttorie, potendo ritenersi implicitamente esclusa la rilevanza di quelle acquisizioni che siano logicamente incompatibili con i dati posti a base della decisione. In particolare, nel caso concreto, il giudice ha premesso il rilievo da attribuire alla prova dichiarativa assunta dal Giudice di pace e da questi completamente pretermessa nel percorso motivazionale e decisorio, valorizzando la testimonianza del fidanzato dell'imputata, dalla quale emergeva che la P. avesse necessità di tornare indietro per raggiungerlo, e correlando tale emergenza istruttoria alla posizione di quiete dell'autovettura dopo il sinistro posizione ortogonale rispetto all'asse stradale e ruote anteriori girate verso destra , ritenuta dal giudice incompatibile con una manovra di avanzamento volta all'accesso al passo agricolo, che i ricorrenti ritengono invece provata sulla base del contenuto della perizia e delle dichiarazioni del teste B. , intervenuto nell'immediatezza dei fatti. Risulta, pertanto, che tali acquisizioni istruttorie non siano state trascurate dal giudice di appello, il quale le ha, tuttavia, ritenute incompatibili con il dato obiettivo della posizione di quiete dell'autovettura, attribuendo con logica conseguenzialità valore di prova certa alla posizione di quiete dell'autovettura rispetto alle deduzioni peritali e alle dichiarazioni de relato riportate dal teste indicato dai ricorrenti. La sentenza risulta ampiamente motivata anche con riguardo alla valutazione del dato relativo alla posizione delle ruote direzionali anteriori dell'autovettura pag.4 , e spiega per quale motivo ha ritenuto tautologiche le valutazioni effettuate dai consulenti di parte e le deduzioni dei Carabinieri dai primi richiamate in merito all'interpretazione di tale dato, ritenendole esaurientemente confutate dalla perizia disposta dal Giudice di pace che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha effettuato valutazioni in alcun modo pretermesse dal giudicante. 3.3. In questa prospettiva, la diversa ricostruzione del fatto, sostenuta in ricorso, non può certo trovare accoglimento nel presente giudizio, non competendo al giudice di legittimità la rinnovazione della valutazione degli elementi di prova, quando la spiegazione offerta dal giudice del merito è logica e comunque esauriente. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1.La sentenza impugnata, sul presupposto di una ricostruzione della dinamica con motivazione esente da vizi nei termini già esaminati al punto 3.2, ha desunto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di entrambi i conducenti ed il sinistro pag.4-6 . La censura mossa a tale punto della sentenza sotto il profilo del travisamento delle risultanze istruttorie in merito alla velocità del motociclo risulta inconferente, non potendo incidere nel caso concreto, sull'accertamento del nesso di causalità per come ricostruito dal giudice di merito in base alla condotta di guida dell'imputata, la diversa velocità del motociclo dedotta dai ricorrenti. 4.2. Il Tribunale ha, dunque, correttamente applicato al caso concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporto di causalità, in base al quale il concorso di cause può ritenersi escluso solo allorquando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica Sez. 4, numero 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355 , si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare l'altro veicolo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclusiva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima Sez. 4, numero 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865 . 5. Ma anche il terzo motivo di ricorso è infondato. 5.1. I ricorrenti hanno evidenziato che il perito C. , escusso all'udienza del 12/01/2010, aveva riferito che il motociclo marciava a velocità certamente superiore a 46 km/h e, nell'elaborato peritale, aveva affermato che, qualora avesse proceduto ad una velocità inferiore a 46 km/h, il motociclista avrebbe potuto arrestare la propria marcia prima di giungere all'impatto con l'autovettura. Il giudice di merito è pervenuto, a pag.5 della sentenza, alla conclusione per cui la velocità del motociclo fosse di poco superiore ai 46 km/h, giustificando tale conclusione con l'applicazione dei coefficienti previsti per il tipo di superficie sulla base del dato offerto dal perito della velocità d'impatto pari a 30 km/h. Il Tribunale ha, dunque, ritenuto minima e determinato nella misura del 15% la concorrente responsabilità del motociclista, in ragione del fatto che tale conducente sarebbe stato reo di aver tenuto una velocità di circa 6 km/h al di sopra di quella consentita, laddove all'udienza del 12/01/2010 il perito ha formulato l'ipotesi che la velocità del motociclo potesse oscillare tra i 50 ed i 70 km/h, affermando che, ove il motociclista avesse proceduto ad una velocità inferiore a 46 km/h avrebbe potuto arrestare la marcia prima di giungere all'impatto con l'autovettura. 5.2. Il ricorso ripropone, sul punto, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella indicata nella sentenza per supportare la dedotta censura senza, peraltro, evidenziare la decisività dell'elemento istruttorio asseritamente travisato i documenti allegati al ricorso non dimostrano che il perito C. abbia mai affermato che il motociclista avrebbe potuto arrestare la marcia se avesse viaggiato alla velocità di 46 km/h, risultando che abbia indicato come prudenziale una velocità di marcia inferiore ai 46 km/h rispetto all'argomentazione svolta dal giudice di merito, congrua ed esente da illogicità, in punto di valutazione del concorso di colpa dei conducenti. 6. Per tali ragioni, il ricorso proposto da P.C. e P.M. deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del responsabile civile Unipol Assicurazioni S.p.A., relativamente alla statuizione di condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore di M.F Rigetta il ricorso di P.C. e P.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.