Manico di scopa contro la sorella: lesioni aggravate dal ricorso a un’arma

Alla luce delle indicazioni fornite dalla legge, anche un manico di scopa può essere considerato strumento atto ad offendere. Per questo motivo, il reato di lesioni personali addebitato a un uomo, e avente come vittima la sorella di quest’ultimo, può essere perseguito anche senza querela.

Anche un manico di scopa – impiegato diversi anni fa nell’educazione old-style dei figli – può essere catalogato come arma, seppure impropria. Per questo motivo, l’utilizzo anormale di questo oggetto, finalizzato cioè a procurare lesioni a una persona, può condurre al riconoscimento dell’aggravante del ricorso a uno «strumento atto ad offendere» Cassazione, sentenza numero 5757/2013, Quinta Penale, depositata oggi . Lite azzerata. E l’ottica in cui viene collocato, dai giudici, il manico di scopa risulta decisiva in merito a una querelle tutta familiare. A finire sotto accusa è un uomo gli viene addebitato, difatti, il delitto di lesioni personali aggravate nei confronti della sorella. Ma, secondo i giudici di Appello – che riformano la pronunzia di primo grado –, non si può procedere «per mancanza di querela», essendo esclusa l’aggravante dell’impiego di un’arma. Ma è davvero così? Ad avviso del Procuratore Generale, che si rivolge alla Cassazione per contestare la decisione emessa in secondo grado, vi è una «erronea applicazione della legge penale». Per una ragione semplicissima il reato attribuito all’uomo è «procedibile d’ufficio» proprio perché è assolutamente cristallina l’aggravante dell’utilizzo dell’arma. Concetto largo. Ebbene, la visione proposta dal Procuratore Generale viene completamente condivisa dai giudici della Cassazione, i quali, alla luce dei fatti, riconoscono che all’uomo era contestato il delitto di «lesioni personali aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere», ossia «un manico di scopa». Concetto troppo largo, quello di arma impropria? Assolutamente no, ribattono i giudici, ricordando che proprio la legge «ha ricompreso, oltre agli strumenti da punta e da taglio, anche qualsiasi strumento che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona», e richiamando un precedente giurisprudenziale ad hoc proprio sull’impiego di un «manico di scopa». Evidentemente, concludono i giudici, il reato addebitato all’uomo, e perpetrato nei confronti della sorella, è «procedibile d’ufficio» per questo, il ricorso del Procuratore Generale è da accogliere, e la questione va riaffidata nuovamente all’esame della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2012 – 5 febbraio 2013, numero 5757 Presidente Zecca – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza del 4 novembre 2011, in riforma della sentenza del Tribunale di San Remo del 15 febbraio 2008 ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di G.F. per il delitto di lesioni personali aggravate in danno della sorella G.A.M., avendo escluso l’aggravante dell’articolo 585 secondo comma numero 2 cod. penumero utilizzazione di un manico di scopa . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova evidenziando l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’avvenuto proscioglimento per mancanza di querela per un reato, di converso, procedibile d’ufficio, sussistendo la contestata ma non applicata aggravante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. È pacifico che all’imputato fosse stato contestato il reato di cui agli articoli 582 e 585, secondo comma numero 2 cod.penumero , lesioni personali aggravate dall’uso di uno strumento atto ad offendere nella specie un manico di scopa , che appare essere reato procedibile d’ufficio. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnata sentenza, nella categoria delle armi improprie, la Legge numero 110 del 1975, articolo 4, comma 2, ampliando questa nozione, ha ricompreso in essa, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona v. da ultimo, Cass. Sez. V 15 aprile 2010 numero 27768, proprio in tema di manico di scopa e 18 luglio 2011 numero 30572 . 3. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame che tenga conto del principio dianzi espresso. P.Q.M. La Corte, annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Genova altra Sezione per nuovo esame.