La Cassazione, in materia di liquidazione delle spese processuali per l'avvocato, afferma che non risulta giustificata un’applicazione parziale della tariffa di cui al d.m. n. 127/2017, dovendosi ritenere che secondo quanto disposto dall’art. 9 d.l. numero /12, la liquidazione delle spese dovrà essere effettuata sulla base della tariffa disciplinata nel sopracitato decreto, che dovrà, quindi, applicarsi integralmente.
Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20481/17 depositata il 28 agosto. Il caso. Il Giudice di Appello rigettava il gravame con cui un avvocato lamentava che le spese liquidate in suo favore dal primo giudice erano state inferiori rispetto a quelle risultanti dall’applicazione della tariffa approvata con il d.m. n. 127/2017. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione. Liquidazione del compenso. Nel caso di specie la Cassazione ritiene che le valutazioni svolte dal Giudice di Appello non siano corrette. Quest’ultimo, infatti, ritiene adeguata, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, l’applicazione dei soli criteri generali, di cui all’art. 5 del d.m. n. 127/2017, e non anche i valori tabellari integranti la tariffa del compenso da liquidare. Al contrario la Corte di Cassazione afferma che non risulta giustificata un’applicazione parziale della tariffa di cui al d.m. n. 127/2017, dovendosi ritenere che secondo quanto disposto dall’art. 9 d.l. numero /12, la liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base della tariffa disciplinata nel sopracitato decreto, che deve applicarsi integralmente, limitatamente alle spese giudiziali, fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dallo stesso articolo e in ogni caso, non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 18 maggio 28 agosto, n. 20481 Presidente Amendola Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello con cui la L. aveva lamentato che le spese liquidate in suo favore dal primo giudice, con sentenza depositata il 7.5.2012, erano inferiori a quelle risultanti dall’applicazione della tariffa approvata con D.M. n. 127/2004 il giudice di appello ha ritenuto che dovesse aversi riguardo al solo art. 5 del D.M., alla stregua del quale la somma liquidata a titolo di spese processuali appariva adeguata all’importo riconosciuto a titolo risarcitorio, avuto riguardo agli atti di causa la L. ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 24 L. n. 794/1942, del D.M. n. 127/2004, dell’art. 3 D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e dell’art. 9 D.L. n. 1/2002 convertito in L. n. 27/2012 Considerato che il ricorso è fondato atteso che, pur ritenendo applicabile il D.M. 127/2004, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto di dover avere riguardo ai soli criteri generali per la liquidazione previsti dall’art. 5, senza applicare i valori di cui alla Tabella richiamata all’ultimo comma dello stesso art. 5 deve ritenersi - al contrario - che, secondo la previsione dell’art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, avuto riguardo al momento della decisione di primo grado 7.5.2012 , la liquidazione delle spese dovesse essere effettuata sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, che continuava ad applicarsi integralmente, seppur limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dallo stesso articolo che sarebbero stati emessi soltanto il 20.7.2012 e, comunque, non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione cfr. Cass., S.U. n. 17405/2012 e Cass. n. 23318/2012, nonché, più specificamente, Cass. n. 6999/2016 non risulta dunque giustificata l’applicazione parziale della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, ossia l’applicazione dei criteri generali di cui all’art. 5 disgiunta dai valori tabellari integranti propriamente la tariffa la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato perché riesamini la liquidazione delle spese di primo grado alla luce del D.M. n. 127/2004 e delle tabelle ad esso allegate il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.