La sentenza del Tribunale di Belluno del 22 giugno 2018, numero 283, deve essere segnalata perché ha pronunciato l’improcedibilità di una domanda giudiziaria in quanto non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio senza, però, che il giudice avesse – a seguito dell’eccezione di controparte – assegnato alle parti il termine per provvedere.
Per il Tribunale, infatti, se la parte attrice, a seguito dell’eccezione di controparte non chiede la concessione del termine per lo svolgimento della mediazione ed anzi si difende sostenendo che essa non è obbligatoria in quanto la domanda in materia di affitto di azienda è connessa con altra simulazione per la quale non è prevista, la domanda va dichiarata improcedibile. Domande oggetto del giudizio. Ebbene, nel caso di specie era stata proposta una domanda giudiziaria avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto di affitto d’azienda di una discoteca con conseguente domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento delle somme e dei danni subiti. Nello stesso processo era poi stata proposta in via cumulata una domanda di simulazione di un contratto di fornitura di bevande. Nella propria comparsa i convenuti, tra le altre questioni, aveva eccepito l’improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il processo, dopo la fase istruttoria, giunge a sentenza in quella sede il giudice mentre decide nel merito la domanda di simulazione, dichiara l’improcedibilità della domanda fondata sul contratto di affitto di azienda. Ed infatti, la materia rientra senz’altro nell’elenco di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 d.lgs. 28/2010 e il convenuto aveva tempestivamente eccepito il mancato esperimento della mediazione. Occorre la richiesta di un termine. Peraltro, il Giudice ritiene che l’improcedibilità vada dichiarata in quanto nonostante l’eccezione sollevata dalle convenute parte attrice non ha chiesto in occasione della prima udienza la concessione di un termine per l’avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima. Senonché, la lettura della norma di cui all’articolo 5, comma 1, d.lgs. numero 28/2010 farebbe propendere per una diversa lettura e cioè che, una volta sollevata l’eccezione ad opera del convenuto o d’ufficio dal giudice il giudice deve assegnare ad entrambe le parti il termine di quindici giorni per procedere al deposito della domanda di mediazione. La disposizione, del resto, testualmente afferma che il giudice ove rilevi che la mediazione non è stata esperita, provvede «assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione». Non mi pare, infatti, che dalla formulazione della disposizione si possa ricavare una norma come quella che vale per i termini di cui all’articolo 183, comma 6 dove il giudice concede i termini “se richiesto” da almeno una delle parti. Improcedibilità in appello. Peraltro, la lettura di questa sentenza – ove mai il principio affermato dovesse essere seguito dalla giurisprudenza – deve essere letto dall’avvocato anche alla luce di una recente pronuncia della Corte di appello di Ancona del 23 maggio 2018. Ed infatti, in quell’occasione la Corte ebbe modo di rilevare d’ufficio l’improponibilità della domanda azionata per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, erroneamente non apprezzato, come d’obbligo, dal primo giudice. Per la Corte «indipendentemente dalle doglianze delle parti , laddove [l’eccezione di mancanza del tentativo di mediazione] non sia stata tempestivamente e ritualmente rilevata, non possa ritenersi precluso al giudice d’appello di apprezzarne, d’ufficio, l’ insussistenza, anche in termini di validità» e, quindi, pronunciare in appello l’improcedibilità . Anche in questo caso, però, la conclusione non appare condivisibile in quanto la formulazione della norma farebbe pensare a quei modelli di preclusione come l’eccezione di incompetenza ex articolo 38 comma 3 c.p.c. per intendersi tale per cui o viene la questione viene rilevata entro un termine oppure non lo potrà più essere nel successivo svolgersi del processo. Avvertenza per l’avvocato. In ogni caso, è opportuno che l’avvocato che abbia omesso di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, a seguito dell’eccezione di controparte chieda sempre al giudice la fissazione del termine per provvedere alla mediazione e provveda al deposito della domanda come afferma il Tribunale di Belluno . E ciò dovrà fare anche quando la controparte e il giudice non si avvedano in prima udienza della questione diversamente potrebbe incorrere nelle conseguenze affermate dalla Corte di appello di in tema di improcedibilità dichiarata in appello per la prima volta in appello. Mediazione e cause connesse. Da ultimo, una notazione il Tribunale, del tutto correttamente, esclude che la proposizione di una domanda soggetta a mediazione con una che non lo è possa esonerare dal rispetto dell’obbligo del tentativo obbligatorio di mediazione. Ed infatti, per il Tribunale «pur dovendosi riconoscere che la domanda relativa alla simulazione del contratto delle bevande non fosse soggetta alla mediazione obbligatoria, non si può escludere che per le domande in materia di affitto di azienda la parte fosse comunque chiamata ad avviare il procedimento di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità». Né, peraltro, la mancanza dell’esperimento del tentativo di mediazione avrebbe potuto essere superato dalla constatazione che parte attrice aveva già avviato una mediazione nei confronti della parte convenuta e ciò perché, pur essendo le parti le stesse, l’oggetto era del tutto differente.
Tribunale di Belluno, sentenza 12 – 22 giugno 2018, numero 283 Giudice monocratico Sandini Motivi della decisione Con atto di citazione notificato in data 24.3.2016 Si. Anumero agiva in giudizio nei confronti di Country Life s.r.l., Lux Eventi s.r.l. e Lux Holding s.r.l. evidenziando che con contratto del 19.10.2011 aveva concesso in affitto a Country Life s.r.l. il ramo d'azienda relativo all'attività di discoteca presso la sede di Cortina. L'attore si doleva del fatto che Country Life s.r.l. si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e allegava in particolare che a Country Life s.r.l. si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione per la somma complessiva di Euro 150.048,01 di cui Euro 140.000,00 per canoni ed Euro 10048,01 per oneri condominiali b Country Life s.r.l. non aveva fornito la fideiussione assicurativa prevista dall'articolo 8 del contratto d'affitto c la discoteca era rimasta aperta per soli 15 giorni in un anno la gestione dell'azienda aveva così provocato un grave danno concretizzatosi in perdita di avviamento e clientela d erano stati realizzati sull'immobile dei lavori abusivi demolizione di due pareti con asporto del termosifone su una di esse infisso e spostamento dello scaldabagno che avevano provocato l'allagamento dei locali ed il danneggiamento del pavimento di legno. L'attore chiedeva quindi di condannare Country Life s.r.l. al pagamento della somma complessiva di Euro 150.048,01 oltre interessi legali sino al saldo, di dare atto dell'intervenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda e di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito. Chiedeva infine di accertare che la scrittura privata dell'1.4.2015 tra Country Life e Lux Eventi s.r.l., avente ad oggetto la fornitura di bevande, era simulata e di dichiararne la nullità. In relazione a quest'ultimo profilo evidenziava in particolare che a la Lux Holding s.r.l. è proprietaria del 100% delle quote della Lux Eventi s.r.l. b Corsetti Andrea detiene la quota di maggioranza della Lux Holding s.r.l. c la Lux Entertainement Holding è proprietaria del 100% delle quote societarie di Country Life s.r.l. d Ro. Fa., amministratore unico di Lux Entertainement Holding, si qualifica nel proprio profilo Linkedin quale A.D. della Lux eventi s.r.l. e la data della scrittura privata è successiva al decreto di rilascio dell'azienda del 9.3.2015 e di pochi giorni precedente al rilascio dell'azienda. L'attore sosteneva quindi che, sulla base dei predetti elementi, era evidente che Country Life s.r.l., con la richiamata scrittura privata, avesse cercato di dissipare il proprio patrimonio per ostacolare il recupero del credito. Con separate comparse depositate in data 30.6.2016 si costituivano in giudizio Lux Holding s.r.l., Lux Eventi s.r.l. e Country Life s.r.l., tutte rappresentate dai medesimi procuratori. Lux Holding s.r.l. eccepiva l’improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'erronea individuazione del rito applicabile ed il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che nessuna domanda era stata formulata nei suoi confronti. Lux Eventi s.r.l. eccepiva a sua volta l’improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e l'erronea scelta del rito ordinario da parte dell'attore. Nel merito negava che l'accordo intercorso tra Country Life s.r.l. e Lux Eventi s.r.l. fosse simulato, evidenziando che al riguardo l'attrice non aveva fornito alcuna prova. Country Life s.r.l., nel costituirsi in giudizio, richiamava a sua volta le eccezioni in rito proposte dalle altre convenute. Nel merito evidenziava che l'impianto acustico presente nei locali consegnati non era a norma di legge, con conseguente violazione degli obblighi imposti dall'articolo 1617 c.comma e legittima sospensione del pagamento dei canoni di affitto. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno ed al pagamento dei lavori eseguiti presso i locali. Negava infine la dedotta simulazione dell'accordo di cessione delle bevande. A fronte della rinuncia all'incarico da parte dei procuratori delle convenute, in occasione della prima udienza veniva concesso un rinvio per consentire alle parti di munirsi di un nuovo difensore. La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova orale e all'udienza del 22.3.2018 parte attrice precisava le conclusioni nei termini indicati in epigrafe. Nessuno compariva per le convenute. 1. Va in primo luogo accolta l'eccezione sollevata da Lux Holding s.r.l. relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, non risultando proposta, nei confronti della medesima, alcuna domanda da parte di Si. Anumero . 2. Non può in particolare ritenersi giustificato il coinvolgimento di Lux Holding s.r.l. nel presente giudizio in ragione del solo fatto che la medesima detiene la totalità delle quote delle altre convenute, come dalla medesima dedotto, trattandosi in ogni caso di soggetti giuridici distinti. 3. Parte attrice va conseguentemente condannata al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti, da liquidarsi in misura ridotta rispetto ai valori medi del D.M. 55/2014 in ragione della contenuta complessità della questione. 4. La domanda relativa all'accertamento della simulazione dell'accordo intercorso in data 1.4.2015 tra Country Life s.r.l. e Lux Eventi s.r.l. v. docomma 10 all'interno del docomma 2 di parte attrice va ritenuta fondata. 5. Si legge nel predetto contratto che Country Life s.r.l. si è impegnata a vendere a Lux Eventi s.r.l. 807 bottiglie, obbligandosi a consegnare la merce entro e non oltre il giorno 1.6.2015 Lux Eventi si è invece impegnata a corrispondere a Country Life la somma complessiva di Euro 70.000,00 entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque entro e non oltre non oltre il giorno 1.5.2015 . 6. Plurimi elementi inducono a ritenere che l'accordo in questione abbia natura simulata e che le parti, nonostante la formalizzazione del medesimo, non intendessero impegnarsi ad alcun trasferimento di merce né di denaro. 7. Un primo elemento che avvalora la tesi di parte attrice secondo cui l'accordo avrebbe natura simulata è rappresentato dal momento in cui il medesimo è stato concluso. 8. Si può infatti agevolmente notare che l'accordo è stato raggiunto il 1.4.2015 e quindi in epoca sospetta, di poco successiva al decreto depositato in data 9.3.3015 che, nell'ambito di un procedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c., aveva condannato Country Life s.r.l. alla immediata restituzione dell'azienda in favore di Si. Anumero e di poco precedente rispetto alla data dell'effettivo rilascio della medesima, avvenuto il 21.4.2015 v. docomma 5 all'interno del docomma 2 di parte attrice . 9. E' emerso inoltre che Ro. Fa. ha scritto di aver ricoperto il ruolo di a.d. presso Lux Eventi cfr. doccomma 11 e 12 all'interno del docomma 2 di parte attrice e che Paolo Fa., padre del primo, è il legale rappresentante di Country Life s.r.l 10. Il dato temporale ed i contatti tra le due società, agevolati dal legame parentale, unitamente considerati, non possono che avvalorare la natura simulata dell'accordo in questione, verosimilmente volto a sottrarre i beni di proprietà della affittuaria Country Life s.r.l., oggetto di apparente cessione, a possibili azioni del creditore, tenuto altresì conto delle difficoltà finanziarie in cui versava la società. 11. Ai sensi dell'articolo 1414 c.comma va pertanto dichiarata l'inefficacia del contratto in ragione dell'accertata simulazione. 12. Va invece rilevato, in ordine alle domande formulate da parte attrice in relazione al contratto di affitto di azienda condanna al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri, risarcimento del danno, accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto - si vedano in particolare le domande formulate sub 1, 3 e 3 delle conclusioni rassegnate dall'attore , il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista in materia di affitto d'azienda, tempestivamente eccepito dalle convenute nelle rispettive comparse di costituzione e risposta. 13. Diversamente da quanto dedotto sul punto da parte attrice la domanda di mediazione presentata da Country Life s.r.l. nei confronti di Si. Anumero non vale a superare la predetta mancanza, posto che, pur avendo il procedimento coinvolto le medesime parti, lo stesso va ritenuto relativo ad una diversa domanda formulata dalla prima nei confronti dell'odierno attore v. docomma 24 di parte attrice . 14. Nonostante l'eccezione sollevata dalle convenute parte attrice non ha chiesto in occasione della prima udienza la concessione di un termine per l’ avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima. La stessa ha in particolare valorizzato, negli scritti conclusivi, la connessione con altra causa non soggetta alla mediazione obbligatoria, escludendo così la necessarietà di quest'ultima. 15. Pur dovendosi riconoscere che la domanda relativa alla simulazione del contratto di cessione delle bevande non fosse soggetta alla mediazione obbligatoria, non si può escludere che per le domande in materia di affitto d'azienda la parte fosse comunque chiamata ad avviare il procedimento di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità. 16. In mancanza di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria tali domande vanno pertanto in questa sede dichiarate improcedibili. 17. Quanto infine alle domande svolte in via riconvenzionale da Country Life s.r.l. le stesse non possono essere accolte in quanto la convenuta non ha fornito la prova dei danni asseritamente subiti e delle spese sostenute, correlate, secondo la prospettazione della medesima, ad interventi effettuati nel locale resisi necessari per il suo utilizzo. 18. Va considerato, al riguardo, che le convenute non si sono munite di un nuovo difensore a seguito dell'intervenuta rinuncia al mandato da parte dei procuratori inizialmente nominati, non sono state depositate le memorie ex articolo 183 comma VI e non sono state formulate istanze di prova né risultano versati in causa documenti a fondamento delle pretese azionate. 19. Ogni altra questione resta assorbita. 20. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra l'attore, Country Life s.r.l. e Lux Eventi s.r.l. P.Q.M. Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese 1 dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a Lux Holding s.r.l. 2 accerta l'inefficacia ai sensi dell'articolo 1414 c.comma dell'accordo intercorso tra Country Life s.r.l. e Lux Eventi s.r.l. in data 1.4.2015 3 dichiara l’improcedibilità delle domande formulate da parte attrice ai punti 1, 2 e 3 delle rassegnate conclusioni in relazione al contratto di affitto d'azienda concluso con Country Life s.r.l. 4 rigetta le domande riconvenzionali formulate da Country Life s.r.l. nei confronti dell'attore 5 condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di Lux Holding s.r.l. che si liquidano nell'importo di Euro 1384,00 per compensi di cui Euro 810,00 per la fase di studio ed Euro 574,00 per la fase introduttiva, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge 6 compensa integralmente le spese di lite tra l'attore, Country Life s.r.l. e Lux Eventi s.r.l.