Il sequestro conservativo è una misura che può essere concessa, su impulso del PM, solo se finalizzata a garantire il pagamento della pena pecuniaria, le spese processuali e ogni altra somma dovuta all’erario. Qualora vi sia necessità di tutelare gli interessi civili, il PM non può avanzare la richiesta di sequestro sostituendosi ai soggetti interessati, i quali saranno gli unici legittimati ad agire per il risarcimento del danno derivante dal reato.
Il caso. Il Tribunale di Bolzano, in sede di riesame, confermava il sequestro conservativo sui beni immobili di proprietà dell’imputato per il reato di concorso in truffa aggravata. Impugnata tale pronuncia, tra i vizi di cui si duole l’imputato, vi è quello relativo alla richiesta del sequestro, avanzata dal PM in favore delle obbligazione civili derivanti dal reato, anziché delle spese di giustizia, in un momento in cui la parte civile non si era ancora costituita. Richiesta di sequestro conservativo. La Cassazione afferma che il sequestro conservativo, ex articolo 316 c.p.p., è una misura che può essere concessa, su impulso del PM, solo se finalizzata a garantire il pagamento della pena pecuniaria, le spese processuali e ogni altra somma dovuta all’erario. Tuttavia, fuori dai limiti posti dall’articolo 77 c.p.p., il Pubblico Ministero non può sostituirsi ai soggetti interessati e chiedere il sequestro a tutela degli interessi civili. Tale richiesta, infatti, in quanto esplica l’azione civile esercitata nel giudizio penale, può essere promossa solo da chi è legittimato ad agire per il risarcimento del danno causato dalla commissione del reato. Nella fattispecie, il vincolo cautelare, disposto su richiesta del PM, è stato apposto sui beni dell’imputato, sia a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese processuali, sia a garanzia delle obbligazioni civilistiche della parte civile, ed è proprio in relazione a quest’ultimo caso che si evince la fondatezza del motivo di ricorso. Pertanto, afferma la Cassazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alle garanzie delle obbligazioni civili.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 gennaio – 28 marzo 2019, numero 13565 Presidente Rago – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza del 21 settembre 2018 oggi impugnata, il Tribunale di Bolzano in funzione di giudice dell’impugnazione, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Bolzano che disponeva il sequestro conservativo su beni immobili di proprietà di A.M. , imputato del reato di concorso in truffa aggravata. 2. In punto di fatto, dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che l’istanza di sequestro conservativo era stata avanzata dal PM su sollecitazione di P.R. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ELPO s.r.l., con memoria nella quale venivano indicate le argomentazioni che giustificavano il provvedimento ablativo e l’elencazione dei beni di proprietà di A.M. . 3. A.M. , per mezzo del suo difensore, impugna l’ordinanza e deduce i seguenti vizi 3.1. Violazione dell’articolo 324 c.p.p., per la partecipazione all’udienza della parte civile non legittimata. Il ricorrente sostiene che l’udienza camerale davanti il tribunale in sede di riesame è stata inficiata dalla presenza e dalla partecipazione della parte civile, che ha anche prodotto documentazione. La difesa osserva che il sequestro veniva richiesto dal PM in un momento in cui P.R. non era ancora costituito parte civile e, in quanto tale, non aveva diritto di partecipare alla menzionata udienza, nè di produrre memoria e documentazione, non trovando applicazione, in tale caso, i principi dettati in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite numero 15290 del 28 settembre 2017. La difesa aggiunge che il Tribunale ha utilizzato per la decisione la documentazione prodotta dalla parte civile e, perciò, illegittimamente acquisita. 3.2. Violazione dell’articolo 316 c.p Il ricorrente sostiene che lo strumento previsto dall’articolo 316 c.p.p., in quanto promossa dal solo PM, poteva essere adibito soltanto alla tutela delle spese di giustizia, ma non anche in favore delle obbligazioni civili derivanti dal reato in favore della persona offesa che, peraltro, al momento della richiesta non era neanche costituita parte civile. 3.3. Violazione dell’articolo 316 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il sequestro. Il ricorrente osserva che il requisito del periculum in mora è stato motivato in maniera carente perché tratto dalla mera esistenza di un giudizio eventualmente pregiudizievole per la parte civile, senza svolgere alcun adeguato completamento motivazionale circa la bontà dello stesso che il tribunale ha omesso una verifica dell’esistenza di comportamenti dell’imputato che inducano a ritenere che voglia eludere l’assolvimento delle obbligazioni civili nascenti dall’accertamento della responsabilità che il fumus boni iuris è stato motivato con il solo richiamo all’imputazione mentre il tribunale avrebbe dovuto dar conto di un quid pluris. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Il secondo motivo di impugnazione va esaminato in via prioritaria, atteso che l’accertamento dell’ambito di legittimazione del Pubblico ministero nella richiesta di sequestro conservativo costituisce un antecedente logico rispetto alla sussistenza dei presupposti fondanti il sequestro stesso e della influenza esercitata dalla parte civile con la sua partecipazione all’udienza. Ciò premesso, il motivo è parzialmente fondato. Secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione, che il Collegio condivide e al quale intende dare seguito, la misura ex articolo 316 c.p.p. può essere concessa su impulso del PM solo se strumentalmente finalizzata alla garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario. Per contro, al di fuori dei casi e dei limiti segnati dall’articolo 77 c.p.p., il PM non può, sostituendosi ai soggetti interessati, chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. Una siffatta richiesta costituisce infatti esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale ne consegue che la relativa legittimazione è riservata esclusivamente a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento nè la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica Così, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 2686 del 10/05/2000, Monetti, Rv. 216370 in senso conforme Sez. 2, Sentenza numero 18975 del 21/04/2016, Liguori, Rv. 267118 Sez. 6, Sentenza numero 7532 del 31/01/2013, Caldarescu, Rv. 255148 . È stato altresì precisato che In tema di sequestro conservativo, l’articolo 316 c.p.p., comma 3 prevedente che il sequestro disposto a richiesta del P M giova anche alla parte civile non va intesto nel senso che il P M sia legittimato a chiedere il sequestro a garanzia delle obbligazioni civili, bensì nel senso che, sui beni assoggettati a vincolo d’indisponibilità a seguito del sequestro chiesto dal PM, la parte civile può, a sua volta, chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento subordinatamente a quello dell’erario dello Stato delle proprie ragioni creditorie civili conseguenti al reato Sez. 5, Sentenza numero 2360 del 14/04/2000, Salvo, Rv. 217251 . Guardando al caso di specie, dalla lettura dell’ordinanza impugnata, si evince che il vincolo cautelare -disposto su richiesta del Pm è stato apposto sui beni di A. sia a garanzia del pagamento delle pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario cfr. pag. II dell’ordinanza sia a garanzia delle pretese civilistiche della parte civile, facendosi specifico riferimento al fumo della pretesa creditoria e sottolineandosi che la concreta possibilità da parte dell’odierna parte civile di ottenere il recupero di quelle somme che le spetterebbero già in base alle sentenze civili e che potrebbero spettarle in caso di riconosciuta responsabilità penale degli altri coimputati, risulta alquanto improbabile. Su questi elementi ruota la sussistenza del pericolo nel ritardo . Ne discende la fondatezza del motivo in esame in relazione alla parte del vincolo intesa a garantire le obbligazioni civili, atteso che il PM non poteva chiedere e il G.i.p. non poteva conseguentemente disporre il sequestro conservativo dei beni con la funzione di garanzia delle pretese civilistiche. Il sequestro, invece, è stato a buon titolo richiesto e disposto a garanzia delle future possibili pretese erariali e in tale parte va conservata la sua validità. 2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti, perché anch’essi intesi a dimostrare l’invalidità del sequestro in funzione di garanzia delle obbligazioni civili. 3. L’ordinanza va, dunque, annullata per la sola parte in cui garantisce le obbligazioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alle garanzie delle obbligazioni civili.