Il beneficio prima casa post Stabilità secondo il CNN

Lo Studio numero 5-2016/T del Consiglio Nazionale del Notariato, diffuso ieri sul sito istituzionale, ha riepilogato le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sulle condizioni per l'acquisto della prima casa di abitazione e per le relative agevolazioni fiscali.

Trasferimenti della “prima casa” di abitazione. Il comma 55 dell’articolo 1 della l. numero 2018/2015 Legge di Stabilità 2016 , modifica la disciplina dei trasferimenti della “prima casa” di abitazione incidendo, sotto il profilo temporale, su una delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, d.P.R. numero 131/1986, al fine di adeguare la suddetta disciplina alle attuali esigenze e difficoltà della contrattazione immobiliare. In particolare, il comma 55 citato modifica la nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, d.P.R. numero 131/1986, aggiungendo il comma 4-bis, ai sensi del quale «l’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c del comma 1 e per i quali requisiti di cui alle lettere a e b del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c , a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro 1 anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4». A parere del CNN, quindi, la nuova disposizione «rende più elastica la fruizione dell’agevolazione in parola senza determinare variazioni nel numero dei soggetti beneficiari», tenendo conto delle attuali esigenze del mercato immobiliare e dei conseguenti tempi e modi della contrattazione. Aliquota del 2%. Pertanto, precisa il Notariato, il nuovo comma 4-bis della nota II-bis cit. «consente l’applicazione dell’aliquota del 2% agli acquisti per i quali l’acquirente non soddisfi il requisito di cui alla lettera c della medesima nota II-bis, essendo cioè titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra abitazione già acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni ivi elencate, anche qualora questa sia ubicata nello stesso Comune in cui si trova il nuovo immobile da acquistare». A condizione, appunto, che il precedente immobile acquistato con le agevolazione di cui alla lettera c venga alienato entro 1 anno dal nuovo acquisto. In conclusione, si legge nello Studio, «tali considerazioni e la collocazione della disposizione nell’ambito della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa cit. inducono a ritenere tendenzialmente applicabile agli acquisti in essa contemplati la disciplina prevista sotto vari profili per i trasferimenti della “prima casa” di abitazione. Le principali novità introdotte con la legge di Stabilità 2016. Nel dettaglio, lo Studio è formato da 11 pagine, suddivise in 8 paragrafi attraverso i quali vengono analizzate le principali novità introdotte con la legge di Stabilità 2016 dalle condizioni di acquisto di cui al comma 4-bis, all’acquisto delle pertinenze, la decadenza, l’acquisto dall’impresa costruttrice fino ad arrivare alla trattazione del credito imposta per l’acquisto della prima casa, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti bancari a medio/lungo termine ed, infine, gli acquisti per successione e donazioni della “prima casa”. Fonte www.fiscopiu.it

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