Inammissibilità o rigetto dell’impugnazione: raddoppio del contributo unificato

Ai sensi dell’articolo 13, punto 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso» comma introdotto dall’articolo 1, l. 24 dicembre 2012, numero 228 a decorrere dal 31 gennaio 2013 .

Premessa. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità [1] la norma risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e, il raddoppio del contributo unificato, sia previsto a parziale ristoro dei costi del «vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione»[2]. Per quel che riguarda il presente lavoro ci occuperemo delle problematiche relative al eventuale pagamento dell’ulteriore importo in oggetto nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte una Pubblica Amministrazione o parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato [3] o la procedura è esente dal pagamento del contributo unificato [4]. Di facile soluzione la prima delle ipotesi prospettate, più problematico l’aspetto relativo all’applicazione dell’istituto in parola nei casi in cui parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato o nelle procedure esenti. Procedimenti giurisdizionali in cui è parte la Pubblica Amministrazione. Nei procedimenti giurisdizionali in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da Pubblica Amministrazione per la Corte di Cassazione [5] «è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligo non sorge». Concludendo, i Giudici di legittimità, che «nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. numero 115/02, introdotto dal comma 17 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 numero 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile». Il Ministero della Giustizia, con indirizzo del 6 luglio 2015 [6] si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione statuendo, inoltre, che se «tuttavia il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame , l’ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione ». Procedimenti giurisdizionali in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nei procedimenti in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la giurisprudenza della Corte di Cassazione [7] «l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'articolo 1-quater dell' articolo 13 d.P.R. numero 115/2002 inserito dalla l. numero 228/2012, articolo 1, comma 17». Inoltre, sempre per i Giudici di legittimità [8], «nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio, poiché la parte ammessa a tale beneficio non è tenuta a monte al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito di cui gode, e di conseguenza neppure all’importo di cui al contributo aggiuntivo». Anche per la dottrina [9] «nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio». Procedimenti giurisdizionali in esenzione dal pagamento del contributo unificato. Nel caso in cui il procedimento giurisdizionale è in esenzione dal pagamento del contributo unificato la Corte di Cassazione [10] ha esteso «conseguentemente» l’esenzione «al suo raddoppio, come disposto dal d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata». Nelle procedure in esenzione, a parere dello scrivente, è, tra l’altro, la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero. Si pensi ad esempio alle cause riguardanti i minori [11] che godono dell’esenzione dal contributo unificato ex articolo 10 d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, quale sarebbe il contributo « pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale»? Quanto detto per i procedimenti relativi ai minori vale varrebbe per tutti procedimenti in esenzione a processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, l. 24 marzo 2001, numero 89. articolo 10, punto 1, T.U. spese di giustizia b procedure agrarie articolo 3 l. 25 aprile 1957 numero 283 oggetto tra l’altro della richiamata, in premessa di paragrafo, sentenza della Corte di Cassazione, c processi di cui al libro IV dei procedimenti speciali , titolo II dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone , capi II dell’interdizione,dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno , III dichiarazione di assenza o di morte presunta , IV disposizioni relative ai minori,agli interdetti e agli inabilitati e V dei rapporti patrimoniali tra i coniugi del codice di procedura civile articolo 10, punto 3 t. u. spese di giustizia d procedimenti relativi al libro I, titolo XII delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia esenti da contributo unificato ai sensi dell’articolo 46-bis disp. att. c.c Esenzione e/o parte ammessa al patrocinio quali le soluzioni. Orbene come devono comportarsi le cancellerie giudiziarie nel caso in cui il giudice in un procedimento in esenzione o con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato condanni ugualmente parte ricorrente al pagamento del contributo in esame? Per il Ministero della Giustizia «gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame»[12]. Relativamente alle procedure in esenzione abbiamo evidenziato come è proprio la difficoltà a quantificare il contributo unificato che di fatto ne impedisce il recupero. Riguardo, invece, l’ipotesi di, eventuale, condanna di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a parere dello scrivente[13] la soluzione del problema è data dalla natura dell’istituto e dalla sua collocazione [14] nell’architettura del testo unico spese dello Stato. A quanto sopra si aggiunge il significato da dare alla espressione «gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato» usata dal Ministero della Giustizia nella, richiamata, nota dell’8 luglio 2015. Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito [15], va annotata [16] nei registri previsti dall’articolo 161 d.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale[17] e nel foglio notizie [18]. Se nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione il magistrato contestualmente revoca, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nulla quaestio. La cancelleria, in questo caso, provvederà a recuperare il contributo unificato ex articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate. Se invece nel detto provvedimento di rigetto e/o inammissibilità non vi è revoca del patrocinio a spese dello Stato e il magistrato da atto « senza ulteriori valutazioni decisionali della sussistenza dei presupposti rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione per il versamento », la cancelleria dovrà dare «esecuzione al provvedimento del magistrato». Nessuna azione di recupero «può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente» [19] è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato. Come conciliare il sopra richiamato principio con le disposizioni ministeriali? Alla definizione della causa «i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità»[20]. La cancelleria darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro modello 2/A/SG. Dopo di ché il foglio notizie, perdurando le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà chiuso con la dicitura non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è, esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa. Cass., ordinanza 2 luglio 2015, numero 13636, e sentenza 15 settembre 2014, numero 19464 Cass., sez. VI Civile, sentenza 27 marzo 2015, numero 6280, ordinanza 13 maggio 2014, numero 10306, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 marzo 2014, numero 5955 vedasi anche N.M. Condemi “Il regime del raddoppio del contributo unificato fattispecie processuali a confronto commento alla sentenza della Corte Costituzionale n 120 del 2016 in Judicium – il processo civile in Italia e in Europa . articolo 74 d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 articolo 10 d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 Cass., SS.UU., sentenza 8 maggio 2014, numero 9938 Circolare Ministero Giustizia DAG.08/97/2015.0100201.U Cass., sez. Lavoro, sentenza 2 settembre 2014, numero 18532/14 Cass. Civ. 8 febbraio 2014, numero 3860 Cass. Civ. 22 marzo 2017, numero 7368 Cass. Civ. 12 aprile 2017, numero 9538 C. Trapuzzano corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Tutto quello che c’è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci FI 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017 Cass., sez. III, 31 marzo 2016, numero 6227 Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Minumero Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l’ampia dizione della legge, articolo 10 comma 2, deve ritenersi l’esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare conf. DAG.08/07/2015.01000549.U Circolare Ministero Giustizia DAG.08/07/2015.0100201.U Tesi sostenuta nel corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “Tutto quello che c’è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci FI 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017 al quale lo scrivente ha partecipato nella qualità di relatore “Collocazione sistematica all’interno del testo unico sulle spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002 n 115 e, precisamente, all’articolo 13.” DAG.08/07/2015.0100201.U articolo 131 d.P.R. numero 115/02 Ai sensi dell’articolo 160 T.U. spese di giustizia «i pagamenti dell’erario,le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati» Decreto Ministeriale 28 maggio 2003 Registri, previsti dall'articolo 161 d.P.R. numero 115/2002 Ai sensi dell'articolo 280, comma 1, T.U. spese di giustizia, «in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate» Circolare Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U Circolari Minumero Giust.,Dip. Aff. Giustizia, n 9 del 26 giugno 2003 e la nota Minumero Gist. Dip. Org. Giud. Del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062