Nuovi chiarimenti sul contributo unificato per i ricorsi al Presidente della Repubblica

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di assolvimento del tributo, ai termini per il versamento e alla eventuale attività di recupero in caso di mancata regolarizzazione del versamento del contributo unificato.

Contributo unificato e prescrizione. In mancanza di una specifica disposizione nell’ambito del Testo Unico delle spese di giustizia d.P.R. n. 115/2002 che disciplini la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, si ritiene che il predetto diritto sia sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c È questa una delle indicazioni fornite dalla circolare n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 22 dicembre 2017 e interamente dedicata all’applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto MEF del 27 giugno 2017, la nuova prassi fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di assolvimento del tributo, ai termini per il versamento e alla eventuale attività di recupero in caso di mancata regolarizzazione del versamento del contributo unificato. Recupero del contributo unificato non versato. In relazione a quest’ultimo aspetto, ad esempio, è chiarito che per i ricorsi avverso atti emessi da uffici dell’Agenzia delle Entrate, presentati prima della vigenza delle disposizioni del d.m. del 27 giugno 2017, i medesimi uffici sono competenti a porre in essere l’attività di recupero, anche coattivo, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo. In particolare è chiarito nella circolare gli uffici, prescindendo dalla eventuale inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, dovranno curare 1 il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, notificando al contribuente l’invito al pagamento previsto dall’art. 248 del T.U.S.G. 2 l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di mancato riscontro all’invito al pagamento 3 l’iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, del contributo e della sanzione richiesti con gli atti sub 1 e 2 . Sulla base, invece, delle disposizioni del d.m. 27 giugno 2017, le attività di verifica del regolare assolvimento del tributo e del suo eventuale recupero sono di esclusiva competenza del Consiglio di Stato e decorrono da quando la Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato riceve la relazione sul ricorso predisposta dall’ufficio competente alla istruttoria, vistata dal Ministro competente. Fonte fiscopiu.it

TP_FISCO_EntrateCirc29