L'attività dei professionisti, soggetti all'autonomo ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina.
Sul punto si è espressa la Corte d’Appello di Palermo con sentenza numero 662/18 depositata il 13 luglio. La contribuzione INPS non è dovuta dai professionisti iscritti agli albi. La contribuzione in Gestione Separata non è dovuta in ragione dell'articolo 2, commi 25 e 26 l. numero 335/1995 l'ambito di incidenza della Gestione Separata INPS è sempre residuale e arretra innanzi all'attività autonoma del libero professionista, che senza vincolo di subordinazione esercita attività riservata agli iscritti in appositi albi. Il duplice versamento di contributi previdenziali per la stessa attività professionale è vietato. La sentenza chiarisce che non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata coloro che, per svolgere le proprie attività, sono tenuti ad iscriversi in albi. A contrario infatti sono tenuti ad iscriversi coloro che svolgono attività prive di collegamenti con enti previdenziali di categoria si conferma a tutti gli effetti la natura residuale della Gestione Separata, che ha il precipuo compito di offrire copertura previdenziale esclusivamente ai lavoratori autonomi che ne sono sprovvisti. L'orientamento dell'INPS L'INPS fonda le proprie pretese sull'articolo 2 comma 26 l. numero 335/95 e sulla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 18, comma 12 d.l. numero 98/2011. Secondo l'ente previdenziale tale norma confermerebbe l'obbligazione contributiva in Gestione Separata per coloro che 1. esercitano un'attività di lavoro autonomo abitualmente, anche se non esclusivamente, e non sono iscritti in albi 2. pur essendo iscritti in albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso il proprio ente o abbiano esercitato la facoltà di non versamento o iscrizione in ottemperanza ai rispettivi regolamenti. e l'interpretazione della Corte d'Appello di Palermo. In realtà la norma di interpretazione autentica deve intendersi quale elemento chiarifcatore e non innovativo della legge interpretata e pertanto al vocabolo “ovvero” presente nell'articolo 18, comma 12 d.l. numero 98/2011 deve attribuirsi significato disgiuntivo. La conseguenza è palese debbono iscriversi presso la Gestione Separata coloro che non sono tenuti ad iscriversi in albi e non sono soggetti a casse di previdenza particolari. Supremazia delle casse Private. Per concludere ogni professionista iscritto in albi, il cui ordinamento professionale prevede una disciplina previdenziale autonoma, è soggetto esclusivamente all'iscrizione presso la Cassa Privata di appartenenza e ha sempre facoltà di opporsi alle pretese contributive della Gestione Separata.
Corte d’Appello di Palermo, sez. Lavoro, sentenza 31 maggio – 13 luglio 2018, numero 622 Presidente/Relatore Pignataro Fatto e diritto Con ricorso al Tribunale di Termini Imerese l'avvocato omissis aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. numero 335/95, eseguita dall'INPS d'ufficio per l'anno 2010 e comunicatagli con nota del 22 giugno 2016, pervenuta al destinatario il successivo 1 luglio 2016, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo del quale aveva eccepito anche la prescrizione. Con sentenza numero 1047/2017 il Giudice adito, giudicata infondata la preliminare eccezione di carenza di interesse sollevata dall'Inps, ha accolto l'eccezione di prescrizione ed ha ritenuto che il ricorrente non fosse soggetto all'obbligo di iscrizione nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. numero 335/95 e, conseguentemente, non fosse tenuto a versare i contributi richiesti dall'INPS. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'INPS con ricorso depositato il 28.12.2017. Ha resistito al gravame omissis chiedendone il rigetto ed insistendo comunque nella domanda di declaratoria di illegittimità dell'iscrizione nella Gestione Separata. Con il primo motivo l'Inps si duole del rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire, sostanzialmente riproponendo in forma di doglianza la tesi già esposta in primo grado. Con il secondo motivo censura la ritenuta maturazione del termine di prescrizione al riguardo deduce che il dies a quo andava individuato nella data 27/9/2010 di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, perché solo in tale momento aveva avuto conoscenza dei dati reddituali dell'appellato, a nulla rilevando che i contributi dovessero essere versati entro il 16 giugno successivo all'anno di riferimento, sicché l'1.7.2016, quando l'appellato medesimo aveva ricevuto la nota del 22.6.2016, tale termine non era ancora maturato. Nel merito, poi, l’INPS ripropone le difese già spiegate in primo grado a sostegno della legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata. A tal fine, l'Istituto richiama il contenuto della norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26, L. numero 335/95, introdotta dal comma 12 dell'articolo 18 del D.L. numero 98/2011, convertito in legge 111/2011, per sostenere che ove il reddito prodotto dal professionista sia esente dall'obbligo di versamento del contributo cd. soggettivo, in base al regolamento della cassa di appartenenza, risulterebbe privo di imposizione previdenziale se non fosse soggetto alla iscrizione alla Gestione Separata. Il primo motivo di censura è infondato. L'interesse ad agire rileva quale interesse giuridico, concreto ed attuale, coordinato ad una specifica posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e ad un bisogno reale ed immediato di tutela che può consistere anche nella rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, quando tale risultato sia giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. I menzionati requisiti di concretezza ed attualità sussistono nel caso in esame. Infatti, con la nota del giorno 22 giugno 2016 l'Istituto ha informato l'appellato di avere disposto d'ufficio la sua iscrizione alla Gestione Separata con conseguente costituzione di un rapporto previdenziale fonte dell'obbligazione contributiva della quale ha pure sollecitato l'adempimento . La rimozione di tale conseguenza giuridica è ciò cui l'appellato aspira con la proposta azione di accertamento negativo e tale risultato può essere ottenuto solo attraverso la pronuncia del Giudice cfr. Cass. numero 3885/2014 , talché non può dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire. Il secondo motivo di censura è invece fondato. Invero, premesso che anche in materia previdenziale trova applicazione il principio sancito dall'articolo 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere , va detto che il termine per il pagamento dei contributi per l’anno 2010 era il giorno 6 luglio 2011, così come disposto dall'articolo 17 del D.P.R. del 7 dicembre 2001 numero 435, modificato dal D.L. numero 223/2006 e convertito in L. numero 248 del 4 agosto 2006 e dalla stessa circolare I.numero P.S. numero 84 del 13 giugno 2011 che, richiamando il D.P.C.M. 12.5.2011, ha postergato ai 6.7.2011 il saldo 2010 , sicché il dies a quo del termine di prescrizione non può che coincidere con detta data che è quella di esigibilità del supposto credito. He deriva che, sebbene la tesi dell'Inumero P.S. circa la conoscenza o conoscibilità del presupposto impositivo da cui. a suo dire, sarebbe derivata la impossibilità di esercitare il diritto vada disattesa al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione numero 13463/2017 secondo cui l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo articolo 1, comma 4, L. numero 233/1990 , sicché nessuna giuridica impossibilità di far valere il diritto di credito è ravvisabile nella specie, dato che l'Istituto dispone di poteri ispettivi finalizzati proprio all'accertamento delle situazioni lavorative produttive di obblighi contributivi , tuttavia nella fattispecie in esame la presunta pretesa creditoria dell'Lnumero P.S. non è prescritta, avendo l'odierno appellato ricevuto la nota del 22.6.2016 in data 1.7.2016, prima quindi del termine prescrizionale quinquennale che scadeva, come detto, il 5.7.2016 previsto dall'articolo 3, comma 9, L. numero 335/1995 per i contributi in materia previdenziale. L'accoglimento del motivo impone Tesarne nel merito dell'originaria domanda del professionista - volta ad affermare l'illegittimità dell'iscrizione nella gestione separata - che è stata riproposta in questa sede nell'ipotesi -verificatasi - di accoglimento del motivo di censura riguardante la prescrizione. Ciò posto, la pretesa creditoria dell'INPS è infondata. E1 pacifico che l'odierno appellato nel 2010 era iscritto all'Albo degli Avvocati e non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, stante il mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente. Il professionista versava, ciò nondimeno, il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa anzidetta per il solo fatto di essere iscritta all'Albo forense. Orbene, questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio e a tale orientamento intende dare continuità pur consapevole delle successive pronunce della Corte di Cassazione sent. numero 30344 e 30345 del 18 dicembre 2017 di integrale accoglimento delle argomentazioni dell'INPS , reputando che la tutela previdenziale dell'attività svolta dalla professionista, proprio perché subordinata all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, non sia disciplinata dal richiamato comma 26 dell'articolo 2 della L. numero 335/95, essendo invece riconducibile alla previsione del precedente comma 25 del medesimo articolo secondo cui Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi a previsione, avuto riguardo all'entità' numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, e successive modificazioni ed integrazioni b definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, informe obbligatorie di previdenza già' esistenti per categorie similari c previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività d assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. . In attuazione della delega e stato emanato il D.Lgs. numero 103/1996, recante per l'appunto norme in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione , che, all'articolo 1, rubricato Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti, prevede Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995 , n, 335, assicura , , la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi e che, all'articolo 3, demanda ai soli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui airarticolo 2, comma 26 L. numero 335/1992, solo in caso di mancala adozione delle delibere di cui al comma 1 ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria. Tale essendo il quadro normativo è palese che il comma 26, dell'articolo 2 L. numero 335/95 a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvalo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19S6 numero 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione quest'ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria . In tal senso del resto si era pronunciata anche la Corte di Cassazione secondo cui i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. numero 335 del 1995. articolo 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato articolo 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la legge numero 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni da un lato, con l'articolo 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, numero 103, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti D.Lgs. numero 103 del 1996, articolo 2 . Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps, che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps di cui alla L. numero 335 del 1995, articolo 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale Cass. numero 3622/2007, nello stesso senso Cass. numero 13218/2008 . Tuttavia l'INPS pone a fondamento della propria tesi il dettato normativo dell'articolo 2, comma 26, della L. numero 335/95 e la sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 18, comma 12, 1 D.L. numero 98/2011, convertito in legge 111/2011, secondo cui L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d , del decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995 . Secondo l'appellante, la predetta disposizione confermerebbe il proprio assunto nel senso che rientrerebbero nell'ambito della Gestione Separata - tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali - tutti coloro che, pur svolgendo attività {scrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti. Sennonché, la norma di interpretazione autentica va letta in funzione della norma interpretata, rispetto alla quale, cioè, deve rivestire portata solo chiarificatrice ma non innovativa la tesi dell'INPS, invece, tende ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 26, anche a casi per i quali la Cassa Privata di Previdenza, nell'esercizio della propria autonomia cfr. Corte Cost. numero 254/2016 , abbia esonerato riscritto, alle condizioni date, dal versamento del contributo soggettivo così conglobando anche fattispecie chiaramente non regolate dalla norma interpretata siccome attratte nell'ambito normato dal precedente comma 25 e dai successivi decreti delegati, afferendo ad una tutela previdenziale per la quale la legge ha individuato come competente le Casse di Previdenza privata. In altri termini la tesi dell'INPS determinerebbe l'effetto di estendere, con efficacia retroattiva, l'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata in palese contrasto con la natura di interpretazione autentica e con la lettera della nonna invocata articolo 18. comma 12 di numero 98/11 . Sotto tale secondo profilo va infatti sottolineato che la utilizzazione della congiunzione ovvero , preceduta dalla virgola, ha valore disgiuntivo pertanto la legge ha inteso dire che non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della Gestione Separata dell'INPS che è volta a attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive. Il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Separata. Ed infatti nel caso che qui interessa il non assoggettamento dei redditi dell'appellato al versamento del contributo soggettivo è l'effetto della specifica disciplina previdenziale che, prima della riforma attuala con la legge numero 247/12, attribuiva alla Cassa, in base alle determinazioni del Comitato dei delegati articolo 22 L. numero 576/1980 , la facoltà di esonerare temporaneamente dall'obbligo di iscrizione e conseguente versamento del contributo soggettivo i professionisti che, come l'appellata, conseguivano redditi al di sotto del limite ritenuto presuntivo di esercizio continuativo della professione . Sotto altro profilo va evidenziato che l'appellato ha pacificamente versato alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo. Prevede, infatti, l'articolo 11 della L. numero 576/80, come modificato dall'articolo 6 del Regolamento dei contributi della Cassa Forense, prevede che A partire dal 1. gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dati 'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale. , E tale contributo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione solidaristica , come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze numero 109 dell'11 luglio 1996 e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate numero 69 del 18.05.2009 e numero 25 del 3.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio prelievo contributivo cfr. Corte Costituzionale numero 402/91 per il concorso al finanziamento della cassa di previdenza. Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato articolo 18 del D.L. numero 98/2011 richiama i contributi senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talché non può l'interprete introdurre una limitazione al solo contributo soggettivo non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l'obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione dei contributi soggettivi. Ma vi è di più. A voler seguire la tesi dell'appellante, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni quella alla gestione separata e quella prevista dalla Cassa di volta in volta competente sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per finalità di finanziamento della gestione cd. di solidarietà è parte anche dell'aliquota INPS L. numero 449/97 . In conclusione, ritiene la Corte, in aderenza all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, che la Cassa Forense sia una Cassa di primo pilastro dato che la stessa è dotata di piena autonomia ed è garante sia della fase di prelievo che della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli Avvocati, mentre la Gestione Separata dell'INPS è una cassa residuale che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria. Poiché le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa medesima di determinare il quantum e lo stesso articolo in casi particolari, della contribuzione per la cassa forense fino alla data di entrata in vigore della legge numero 247/12 che ha reso obbligatoria per tutti l'iscrizione . In altri e conclusivi termini l'attività dei professionisti, soggetti all'autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina cfr. Cass numero 3641/2018 su autonomia regolamentare in materia pensionistica della Cassa privata . Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione numero 30344/17 e numero 30345/17 e quelle successive rese nel mese di gennaio 2018 di identico contenuto, tuttavia ritiene di non potere condividere le argomentazioni ivi espresse. La Corte di Cassazione, analizzando i casi di professionisti che, oltre al rapporto di pubblico impiego con corrispondente posizione previdenziale , esercitano anche altra attività professionale, non soggetta, tuttavia, alla contribuzione soggettiva in favore della cassa di appartenenza Inarcassa per espresso divieto di iscrizione sancito dal relativo Statuto, ha affermato l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 ora 53 , comma 1, T.U. numero 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale . Giunge a tale conclusione, la Corte di Cassazione, sulla base di una concezione della universalizzazione della tutela previdenziale, mutuata dalla precedente sentenza della Corte numero 3240/10, intesa non in termini soggettivi riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata ma oggettivi basata sulla mera percezione di un reddito , e su tale distinzione sembra fondare la peculiarità ed il tratto differenziale della Gestione Separata rispetto alle altre gestioni assicurative con conseguente affermazione della legittimità della proliferazione delle obbligazioni contributive al solo realizzarsi della supposta base imponibile . In coerenza con tale impostazione evidenzia la diversità di funzione tra il contributo integrativo e quello soggettivo per farne derivare che a prescindere dal riferimento della legge al solo versamento contributivo non possa farsi discendere dal versamento del primo effetto esonerativo della iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS. Reputa, tuttavia, questa Corte che la normativa di riferimento articolo 2, comma 25 e 26, 1. 335/95 non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione tributaria della contribuzione, laddove, come si ritiene di avere dimostrato, l'ambito di incidenza della residuale Gestione Separata dell’INPS articolo 2, comma 26, , soggettivamente correlata all'esercizio di una attività di lavoro autonomo di cui al comma i dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , deve necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi comma 25 la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle Casse Private di appartenenza. Pertanto, previa modifica della motivazione nel senso sopraesposto, S'appello va respinto e la sentenza che ha dichiarato il professionista non tenuto al pagamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2010, confermata. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni oggetto di causa. Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater D.P.R. numero 115/2002, come modificato dall'articolo 1, comma 17 L. numero 228/2012. PQM Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti conferma la sentenza numero 1047/2017 del Tribunale GL di Termini Imerese. Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio. Dà atto, infine, della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater D.P.R. numero 115/2002.