Niente notifica, niente sequestro

Se la parte civile si costituisce in cancelleria, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, c.p.p., non ha facoltà di chiedere un sequestro conservativo nei confronti dell'imputato, fino al momento in cui a quest'ultimo non sia stata notificata la costituzione.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 14164/18, depositata il 27 marzo. Il caso. Il Tribunale competente, accogliendo la richiesta avanzata da parte offesa, disponeva il sequestro conservativo nei confronti di un imputato per l'illecito di truffa. Quest'ultimo proponeva istanza di riesame, sottolineando come il sequestro non potesse essere concesso al momento dell'istanza, rilevava l'interessato, la persona offesa non si era ancora formalmente costituita parte civile. La doglianza traeva origine dalla constatazione del fatto che la costituzione era stata fuori udienza e l'atto depositato in cancelleria non era ancora stato notificato all'imputato. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza di sequestro, riconducendo il perfezionamento della costituzione al momento del deposito in cancelleria. Inoltre, il Tribunale affermava che il Giudice aveva, disponendo il sequestro, implicitamente accertato la costituzione della parte civile e, infine, che la notifica era avvenuta nei confronti dell'avvocato dell'interessato. L'imputato, lamentando vizio motivazionale, ricorreva per cassazione. La notifica è imprescindibile. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno preliminarmente chiarito che la costituzione fuori udienza si compone di due fasi la prima statica/costitutiva è caratterizzata dalla dichiarazione di costituzione di parte civile, depositata presso la cancelleria del Giudice procedente. L'effetto di tale atto è quello di far assumere la qualifica di parte civile sin dal momento della costituzione, senza un provvedimento ammissivo del magistrato. Il momento successivo è integrato da una fase dinamica, consistente dalla notifica della costituzione alle altri parti, imputato compreso. Il Collegio ha, poi, evidenziato che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti dal momento in cui la procedura è completata. Pertanto una costituzione non notificata non conferisce possibilità di agire nel procedimento, Nei confronti dell'imputato. Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come sia mancata proprio la seconda fase del procedimento di costituzione, come lo stesso Tribunale non abbia fornito prova dell'avvenuta notifica, né siano state provate le ricerche asseritamente poste in essere dal legale della parte offesa al fine di reperire l'imputato. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 - 27 marzo 2018, numero 14164 Presidente Gallo – Relatore Rago Ritenuto in fatto 1. In data 05/08/2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta della parte civile S.L., disponeva il sequestro conservativo, fino alla concorrenza della somma di Euro 83.000,00, nei confronti di C.C. imputato per il reato di truffa. Contro la suddetta ordinanza, l’imputato proponeva istanza di riesame sostenendo che il sequestro non avrebbe potuto essere concesso in quanto, al momento della richiesta, la persona offesa non si era ancora formalmente costituita parte civile, posto che si era costituita fuori udienza e l’atto di costituzione depositato in cancelleria non era stato ancora notificato all’imputato. Con ordinanza del 20/10/2017, l’adito Tribunale del riesame confermava l’ordinanza impugnata ritenendo che a la costituzione della parte civile doveva ritenersi avvenuta con la costituzione in cancelleria, b il giudice, nel disporre il sequestro, aveva, sia pure implicitamente, accertato la regolare costituzione della parte civile c che il difensore della parte civile aveva dato atto che l’atto di costituzione era stato notificato al difensore dell’imputato in quanto costui si era trasferito in luogo sconosciuto. 2. Contro la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l’erroneità della motivazione addotta dal Tribunale e, quindi, ribadendo le proprie censure. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. In punto di fatto, sono pacifici i seguenti dati processuali a la persona offesa S.L. si costituiva parte civile con atto depositato presso la cancelleria del tribunale di Milano e, quindi, secondo le modalità di cui all’articolo 78/2 cod. proc. penumero b il sequestro conservativo fu concesso in data 05/08/2017, su richiesta della suddetta parte civile, dal giudice monocratico del tribunale di Milano presso il quale era pendente il processo a carico del C., processo, peraltro, a quella data non ancora iniziato in quanto, all’udienza del 13/06/2017, stante l’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato, il giudice rinviava per il nuovo smistamento all’udienza del 05/12/2017 . In punto di diritto, l’unica questione dedotta dal ricorrente è quella relativa alla legittimazione della parte civile a chiedere il sequestro non essendogli stato, in quel momento, ancora notificato, ex articolo 78/2 cod. proc. penumero , l’atto di costituzione di parte civile e, quindi, non avendo prodotto il suddetto atto alcun effetto nei suoi confronti. In via preliminare, occorre stabilire se, nel momento in cui la parte civile - costituitasi, fuori udienza - chiede il sequestro conservativo ex articolo 316 cod. proc. penumero , sia o no necessario che la costituzione sia stata notificata all’imputato. Sul punto occorre rilevare che la costituzione fuori udienza consta di due momenti uno statico o meramente costitutivo , derivante dalla dichiarazione di costituzione di parte civile depositata nella cancelleria del giudice che procede che, come ha correttamente osservato il tribunale, produce l’effetto di fare assumere alla parte la suddetta qualità sin dal momento della sua costituzione senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice ex plurimis Cass. 474/2014 riv 263221 - uno dinamico, costituito dalla notifica della costituzione alle altre parti quindi, anche all’imputato che produce effetto dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Ora, è del tutto evidente che la costituzione della parte civile in tanto può esplicare tutti i poteri che gli derivano da tale posizione processuale, in quanto l’intera procedura di costituzione sia stata completata in particolare, in tanto può esercitare il ruolo dinamico nei confronti delle altre parti processuali in quanto costoro vengano a conoscenza, attraverso la notificazione, della suddetta costituzione. È chiaro, infatti, che una costituzione senza che sia portata a conoscenza - attraverso la notificazione - alle altre parti rischierebbe di rimanere sterile in quanto non consentirebbe alla pur costituita parte civile la possibilità di agire in concreto nel processo per far valere i suoi diritti. E, così, nel caso di specie, pur non essendo dubbio che, al momento della proposizione della domanda di sequestro conservativo, la S. si era costituita parte civile, in tanto, però, poteva proporla in quanto avesse portato a termine correttamente l’intera procedura di costituzione ossia la notificazione alle altre parti e, quindi, all’imputato solo da tale momento ella poteva ritenersi legittimata ad agire processualmente nei confronti dell’imputato. Chiarito, in diritto, tale prima problematica, non resta, quindi, che verificare se la parte civile, a fronte dell’eccezione dell’imputato che contestava di avere mai ricevuto la notificazione della costituzione, abbia dato la prova della notificazione. Sul punto, va dato atto che, a fronte delle puntuali eccezioni della difesa, lo stesso tribunale non ha potuto nulla rispondere se non rifugiandosi dietro argomenti di poco momento, non avendo, in effetti, saputo indicare precisi atti processuali dimostrativi dell’avvenuta notifica. Alla suddetta carenza, non può rimediarsi, come pare abbia fatto il tribunale, invocando una sorta di equipollenza di atti, come ad es. la circostanza che, alla prima udienza del 13/06/2017, la parte civile risultava presente unitamente al suo difensore di fiducia ed il giudice dava atto della regolare costituzione delle parti, ad eccezione dell’imputato C.C.R. sul punto è facile obiettare che la suddetta udienza fu rinviata a nuovo ruolo proprio perché non risultava essere stata effettuata la notifica al suddetto imputato quindi, nulla si può desumere dal verbale di udienza del 13/06/2017 in ordine alla regolare costituzione della parte civile la circostanza che il difensore aveva dichiarato di aver notificato l’atto di costituzione al difensore in quanto l’imputato si era trasferito in luogo sconosciuto sul punto, corretta deve ritenersi la censura dedotta dal difensore secondo il quale la procedura seguita - in assenza di un domicilio eletto - non poteva ritenersi valida senza prima che fossero state eseguite ricerche che documentassero l’impossibilità di reperire direttamente la persona imputata presso l’indirizzo di residenza o, eventualmente, presso il domicilio indicato espressamente nel capo d’imputazione. In conclusione, non avendo il tribunale disatteso l’eccezione processuale dedotta dalla difesa, deve ritenersi, in mancanza di una prova certa della notificazione della costituzione di parte civile all’imputato, che la suddetta parte civile non avesse ancora la legittimazione a proporre istanza di sequestro conservativo e che, quindi, il giudice non avrebbe potuto concederlo. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, alla stregua del seguente principio di diritto la parte civile che si costituisca in cancelleria secondo le modalità di cui all’articolo 78/2 cod. proc. penumero , non ha alcuna legittimazione a chiedere il sequestro conservativo nei confronti dell’imputato, fino a che la suddetta costituzione non sia a questi notificata . Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della misura cautelare ed ordinata la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro conservativo disposto dal giudice monocratico del tribunale di Milano in data 05/08/2017, e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.