La presegnalazione e la visibilità della postazione della Polizia escludono l’occultamento dell’autovelox

Deve escludersi l’ipotesi di occultamento di autovelox qualora la postazione mobile degli agenti della Polizia stradale sia presegnalata e perfettamente visibile dagli automobilisti in transito.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7478/18, depositata il 26 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace di Taggia rigettava l’opposizione proposta da un conducente avverso il verbale di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertato con autovelox. Il Tribunale d’Imperia, in sede d’Appello, confermava la decisione del Giudice di prime cure e condannava il conducente al pagamento delle spese di gravame. Avverso la pronuncia del Tribunale l’appellante ricorre per cassazione denunciando non solo l’occultamento dell’apparecchio di rilevazione all’interno di una siepe ma altresì l’errata quantificazione dell’entità della condanna alle spese, secondo quanto previsto dalla tabella ministeriale di cui al d.m. n. 55/2014, non avendo l’Avvocatura dello Stato partecipato alle udienze. Visibilità e presegnalazione autovelox. La Suprema Corte, ritenuti infondati i motivi di ricorso inerenti al posizionamento dell’autovelox poiché diretti ad una nuova valutazione del fatto, evidenzia che già nei giudizi di merito veniva accertata la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull’autostrada, non essendo l’autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all’uscita di una corsia di reimmissione dell’area dell’autogrill . La mancata partecipazione dell’Avvocatura dello Stato. Il Supremo Collegio, riconosce, infine, che il Giudice di merito nel quantificare le spese non abbia preso in considerazione l’assenza dell’Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale , rendendo, pertanto, certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio . La Suprema Corte, dunque, condivide la tesi del ricorrente, affermando che ha dunque ragione il ricorrente a ritenere che all’Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi . La Corte dunque cassa la sentenza impugnata in relazione alle spese del gravame e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite del giudizio d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 2 febbraio – 26 marzo 2018, n. 7478 Presidente Petitti – Relatore Orilia Considerato in diritto 1 Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc violazione degli artt. 23 comma 6 della legge n. 689/1981 e 142 comma 6 bis CDS. Deposizione agente Piana e mancata segnalazione autovelox sostiene il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, atto fidefacente, e dichiarare inammissibile la prova orale sulla segnalazione dell’autovelox. Il motivo è infondato. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari Sez. 6 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Rv. 635012 Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 Rv. 600032 . Da tale principio che il Collegio oggi ribadisce discende che del tutto correttamente il giudice di merito ha disposto e valutato, nell’esercizio dei poteri istruttori a lui riservati dalla legge, la deposizione dell’agente della polizia su circostanze idonee ad integrare il verbale di contravvenzione. 2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 142 comma 6 bis CDS e 125 Reg. Esec. CDS, Circolare del Ministero dell’Interno del 14.8.2009 Occultamento autovelox, mancata segnalazione postazione mobile . Il ricorrente insiste sulla tesi dell’occultamento dell’autovelox tra le siepi e censura la sentenza per aver omesso di analizzare la documentazione prodotta in atti. Anche tale motivo è infondato perché si risolve in una censura sull’apprezzamento dei fatti di causa posizionamento e visibilità dello strumento di rilevazione , tipica attività riservata al giudice di merito, il quale ha accertato la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull’autostrada, non essendo l’autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all’uscita di una corsia di re immissione dall’area dell’Autogrill v. pag. 3 sentenza impugnata . 3 Col terzo motivo si deduce sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc l’errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 115 cpc Mancata contestazione su circostanze di fatto . A dire del ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere dimostrato l’occultamento dell’autovelox perché la circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione. La censura è infondata perché si scontra apertamente con l’apprezzamento in fatto del giudice di merito sull’assenza di occultamento. 4 Col quarto motivo il ricorrente deduce infine la violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 dolendosi dell’entità della condanna alle spese, perché la Tabella ministeriale prevede un compenso di Euro 270,00 in relazione al valore della lite Euro 155,00 considerando come effettivamente svolte solo le attività di studio Euro 135,00 e quella introduttiva Euro. 135,00 , avendo l’Avvocatura redatto la sola comparsa di risposta, senza neppure partecipare alle udienze. Il motivo è fondato. La mancata partecipazione dell’Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale evidenziata a pag. 9 del ricorso e confermata anche nella sentenza impugnata a pag. 2 quanto alla omessa partecipazione al’udienza di conclusioni rendeva certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio. Ha quindi ragione il ricorrente a ritenere che all’Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi. La sentenza va pertanto cassata, ma non rendendosi necessari ulteriori accertamenti, la Corte è in grado di decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma cpc. Di conseguenza, applicando i valori medi della tariffa per lo scaglione delle cause di valore fino a Euro 1.100,00 , le spese del giudizio di appello vanno liquidate in Euro, 135,00 per la fase di studio della controversia e Euro 135,00 per quella introduttiva del giudizio, per un totale di Euro 270,00 oltre spese prenotate a debito. L’esito del presente giudizio di legittimità giustifica invece la compensazione delle relative spese. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna lo S. al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in comma 270,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.