Dal Garante privacy regole più chiare per la pubblicazione delle sentenze

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2011 numero 2 le linee guida elaborate dal Garante per la privacy in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica.

Con deliberazione del 2 dicembre 2010, il Garante privacy ha dettato regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali. Di seguito i punti più rilevanti del provvedimento.Tutela assoluta. I dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone devono essere sempre oscurati, anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Inoltre, devono essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati sia nei provvedimenti riprodotti per esteso, sia in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco. Tutela relativa . Inoltre, chiunque sia interessato può presentare apposita istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con cui chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.Tale istanza deve contenere i motivi che la giustificano, quali la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento stato di salute, vita sessuale .Una volta accolta l'istanza, si appone annotazione sull'originale della sentenza. L'oscuramento delle generalità può essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, nelle ipotesi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato.Infine, chi riceve la copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'anonimizzazione deve provvedervi qualora intenda diffonderli per finalità di informazione giuridica.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIDELIBERAZIONE 2 dicembre 2010Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010 GU numero 2 del 4 gennaio 2011 NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali d. lg. 30 giugno 2003, numero 196 , anche in riferimento all'articolo 154, comma 1, lett. h ESAMINATE le istanze segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati VALUTATO l'esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica considerate le risultanze dell'audizione svolta VISTA la documentazione in atti VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante, numero 1/2000 RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti DELIBERA 1. di adottare le Linee guida contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione 2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati 3. ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate Linee guida , per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 2 dicembre 2010IL PRESIDENTE PizzettiIL RELATORE ChiaravallotiIL SEGRETARIO GENERALE De PaoliLinee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 20101. Premessa1.1 Scopo delle linee guidaScopo delle presenti linee guida, che fanno seguito a richieste di chiarimenti e a quesiti posti da case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica, e tengono conto della consultazione indetta con tali soggetti, è di fornire orientamenti utili a uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione giuridica, al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, numero 196 Codice in materia protezione dei dati personali d'ora in avanti Codice .Le presenti linee guida intendono anche fornire agli interessati che hanno rivolto al Garante numerose segnalazioni, indicazioni in ordine ai diritti loro attribuiti e ai limiti e condizioni per il loro esercizio, come previsti in particolare dagli articolo 51 e 52 del Codice.1.2 Ambito consideratoI predetti orientamenti e indicazioni riguardano esclusivamente l'attività di informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria articolo 51 e 52 del Codice .Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, per ragioni di giustizia , intendendosi per tali, per quanto qui interessa, i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie articolo 47, comma 2, del Codice . 1 Le presenti linee guida non incidono, quindi, sulle norme processuali che l'autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esplicazione delle funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni codicistiche. Non riguardano, in particolare, l'attività di redazione degli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali e il loro contenuto articolo 52, comma 1, del Codice , né la loro pubblicazione mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni che disciplinano tali attività articolo 133 e ss. c.p.c. articolo 125 e ss. c.p.p. .Restano ferme anche le disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti articolo 51, comma 1, del Codice .Sono esclusi, infine, dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, disciplinata da specifiche disposizioni sulla protezione dei dati personali articolo 136 e ss. del Codice Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, numero 179 .2. Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionaliLa diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale. 2 Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l'onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale. 3 La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet articolo 51, comma 2 , osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice articolo 52, commi da 1 a 6 , volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali articolo 52, comma 7 .Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'articolo 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, numero 82 Codice dell'amministrazione digitale che, con riferimento alle sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria , ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali . Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo numero 196 del 2003 .3. La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionaliL'articolo 52 pone alcune cautele alla libera diffusione dei provvedimenti giurisdizionali.In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1 a 4, attraverso la quale ogni interessato può chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento. I dati presi in considerazione dalla norma sono i dati identificativi, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato articolo 4, comma 1, lett. c del Codice .3.1 La richiesta dell'interessato articolo 52, comma 1 La richiesta può essere presentata da ogni interessato, ovvero dalla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali articolo 4, comma 1, lett. l del Codice .Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto - quale, ad esempio, un testimone o un consulente - reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti.La richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti.In primo luogo, l'istanza deve essere rivolta all'ufficio giudiziario procedente, avanti al quale si svolge il giudizio, mediante il suo deposito nella cancelleria o segreteria giudiziaria. Va evidenziato che il deposito deve avvenire prima che sia definito il relativo grado di giudizio , vale dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio ad esempio, dopo l'emissione della sentenza resterebbe priva di effetto.La richiesta deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente.Inoltre la richiesta deve essere espressamente motivata, poiché in essa l'interessato deve specificare i motivi legittimi che la giustificano, quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento ad esempio, dati sensibili .Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in qualsiasi forma cartacea, informatica o su altro supporto - per esclusive finalità di informazione giuridica, come definita al punto 1.2 che precede - su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.La procedura prevista dall'articolo 52 è quindi finalizzata a ottenere l'omissione dei dati solo in caso di riproduzione del provvedimento per l'indicata specifica finalità.3.2 La decisione sulla richiesta articolo 52, comma 2 La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio e che deve pronunciare la sentenza o adottare il provvedimento.La decisione assume la forma di un decreto, riportato in calce all'istanza. La decisione può essere adottata in tempi anche molto brevi, poiché la norma prescrive che la decisione sia assunta senza ulteriori formalità .In caso di rigetto della richiesta, ovviamente nessuna annotazione va apposta sull'originale del provvedimento.3.3 Anonimizzazione disposta d'ufficio in particolare, i dati sensibiliLa disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.La norma ora richiamata fa carico all'Autorità giudiziaria di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti.Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato ad esempio, in ambito familiare o lavorativo .É questo sicuramente il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili articolo 4, comma 1, lett. d del Codice , che sono oggetto nella normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati.Ciò, anche in considerazione delle limitazioni che, proprio in ambito giudiziario, vengono poste alla stessa difesa dei diritti in giudizio, laddove si richiede che il diritto dell'interessato alla riservatezza di tali dati possa essere sacrificato solo ove il diritto azionato sia di rango pari a quello dell'interessato medesimo, ovvero consistente in un diritto o libertà fondamentale e inviolabile articolo 26, comma 4, lett. c del Codice .Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute con riferimento ai quali sono giunte al Garante numerose segnalazioni degli interessati che ne hanno lamentato la diffusione e la conseguente agevole reperibilità anche attraverso i comuni motori di ricerca , anche altre disposizioni del Codice pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione, valevole per i soggetti sia pubblici, sia privati articolo 22, comma 8 e 26, comma 5 del Codice .La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati.Spetta quindi all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.3.4 L'attuazione della richiesta articolo 52, comma 3 Come già rilevato, ove con il decreto la richiesta dell'interessato venga accolta, spetta alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria darvi esecuzione, apponendo sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito da parte del magistrato, anche con un timbro, un'annotazione che riporti l'indicazione dell'articolo 52 del Codice e la dizione In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . L'indicazione dell'articolo 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica.Oltre all'obbligo ora evidenziato, non emergono ulteriori incombenti a carico degli uffici giudiziari.In particolare, non incombe sulle cancellerie e segreterie l'onere di cancellare materialmente i dati dell'interessato sulle copie dei provvedimenti rilasciate a chi ne abbia diritto e che riportino la menzionata annotazione.Ciò, in primo luogo, in quanto il rilascio della copia costituisce attività di comunicazione articolo 4, comma 1, lett. l del Codice 4 , e non di diffusione dei dati lett. m , comma cit. 5 , per ciò stesso esclusa dal dettato dell'articolo 52.Inoltre, come già rilevato, le disposizioni in esame non incidono in alcun modo sugli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie che, in quanto connessi allo svolgimento dei processi, comportano trattamenti effettuati per ragioni di giustizia. Il rilascio di copie, attività direttamente disciplinata dalle norme codicistiche, rientra in tale ambito, come pure, ad esempio, l'invio della sentenza all'ufficio deputato alla sua registrazione.Spetta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.3.5 Il divieto di diffusione dei provvedimenti articolo 52, comma 4 I primi tre commi dell'articolo 52 descrivono la procedura finalizzata all'apposizione dell'annotazione volta all'omissione dei dati.In caso di accoglimento della richiesta, il comma 4 prescrive di omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato in caso di diffusione, per le descritte finalità, dei provvedimenti giurisdizionali che rechino detta annotazione.La prescrizione è rivolta in primo luogo all'Autorità giudiziaria, alla quale già il secondo comma dell'articolo 51, nello stabilire il principio della libera accessibilità a chiunque dei provvedimenti giurisdizionali, anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale nella rete Internet, impone l'osservanza delle cautele previste dall'articolo 52.La prescrizione è rivolta anche a tutti gli altri soggetti, terzi rispetto all'Autorità giudiziaria, che svolgono attività di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica.Va sottolineato che la prescrizione si riferisce espressamente anche alla diffusione delle massime giuridiche estratte dai provvedimenti sull'originale dei quali sia apposta l'annotazione sull'omissione dei dati.Ne consegue che anche in caso di riproduzione delle sole massime deve essere posta la dovuta attenzione, attraverso l'esame della copia dell'originale del provvedimento, che le stesse risultino prive delle generalità e di altre informazioni idonee a identificare gli interessati che abbiano ottenuto dall'Autorità giudiziaria di vedere omessi i dati che li riguardano.4. Il divieto ex lege di diffusione articolo 52, comma 5 4.1 Caratteristiche specificheIl comma 5 dell'articolo 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro commi del medesimo articolo. La norma impone, infatti, di omettere, nei casi ivi considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, - come prevede il quarto comma - ma anche gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di tali soggetti.Inoltre l'obbligo opera in ogni caso , cioè, come pure precisa testualmente la norma, ancorché la sentenza o l'altro provvedimento giudiziale oggetto di diffusione non riporti l'annotazione di cui al comma 2 dell'articolo 52. Si tratta di un divieto assoluto neppure il consenso dei soggetti interessati può determinare l'inapplicabilità dell'obbligo in esame.Benché si tratti di un incombente non espressamente imposto dalla norma, si ritiene comunque opportuno che l'Autorità giudiziaria provveda d'ufficio, attraverso la già descritta procedura, all'annotazione sull'originale del provvedimento dell'obbligo di anonimizzazione, al fine di evitare illecite divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti, o anche a mera negligenza.Con l'espressione chiunque , la norma del Codice intende riferirsi a qualunque soggetto che effettua trattamenti di dati personali a fini di informazione giuridica, attività che è l'oggetto specifico della disciplina di cui al capo III del titolo I della parte seconda del Codice, come si evince anche dalla rubrica.La disposizione non riguarda trattamenti che abbiano diverse finalità. Tra gli altri, non si applica, quindi, ai trattamenti effettuati nello svolgimento dell'attività giornalistica ad esempio, alla cronaca giudiziaria , che rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali su cui v. punto 1.1 .I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone di cui al Libro I del Codice Civile quali, ad esempio matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso .Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine parti , non interessati , come nel primo comma dell'articolo 52. Pertanto, la disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di status personale. Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identificativi contenuti nei relativi provvedimenti ad esempio, i testimoni , devono ricorrere alla procedura di anonimizzazione disciplinata dai primi quattro commi dell'articolo 52.L'obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti in materia di famiglia e di status sussiste anche nei casi in cui la controversia attenga a rapporti di tipo patrimoniale o economico.La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'articolo 734-bis c.p. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale , che viene espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale soprattutto, ma non solo, relativi a minori 6 , anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.4.2 Casi particolariIn relazione a quesiti che sono stati posti con riferimento ad alcuni particolari profili del divieto posto dal comma 5 dell'articolo 52, deve essere, in primo luogo, chiarito che il divieto di diffusione delle generalità, degli altri dati identificativi e degli ulteriori dati che consentano di identificare i minori o le parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone non può, ovviamente, trovare applicazione ove la lettura della sentenza o di altro provvedimento non permetta, facendo applicazione dell'ordinaria diligenza, di individuare il coinvolgimento di un minore o delle parti dei menzionati procedimenti.Ciò chiarito, si precisa che - la disposizione intende fare riferimento non solo alla sentenza o altro provvedimento emessi nel procedimento in cui è coinvolto il minore o in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a qualsiasi sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali, anche di terzi, che consentono, anche indirettamente , di svelare l'identità delle persone tutelate - la norma richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità di informazione giuridica di esercitare un'ordinaria diligenza nell'esame del testo delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare, rientrano nell'oggetto del divieto le informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione ad esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali - il divieto di diffusione dei nomi dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone concerne anche il divieto di farne cenno nell'ambito di massime giuridiche che sono tratte da sentenze o altri provvedimenti che, se diffusi in forma integrale, devono essere anonimizzati. Ciò, anche se, di per sé, la massima non rivela che è tratta da un provvedimento emesso in un procedimento in cui sono coinvolti un minore oppure le parti nelle materie dei rapporti di famiglia e di stato delle persone ad esempio, perché enuncia un principio di diritto di carattere processuale . Anche in tali casi, infatti, le massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati si pensi al caso in cui altra rivista - o anche la medesima, in altra parte o fascicolo - pubblichi il testo integrale della sentenza anonimizzata, e l'incrocio fra la pubblicazione della sentenza e della massima consenta di svelare l'identità dei soggetti protetti - per la medesima ragione, analogo divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone sussiste anche relativamente alla pubblicazione di tali dati nell'ambito di un elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche senza massimazione, ove si tratti di sentenze o altri provvedimenti che, in caso di diffusione in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a svelare l'identità dei soggetti protetti.5. Il lodo articolo 52, comma 6 Il comma 6 dell'articolo 52 estende le altre disposizioni dell'articolo anche in caso di deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile .Si applica, quindi, anche a tale particolare pronuncia, come espressamente previsto dalla disposizione, la procedura di anonimizzazione dei provvedimenti, con le regole poste riguardo alla presentazione della richiesta dall'interessato comma 1 , alla decisione degli arbitri, anche d'ufficio comma 2 , all'apposizione dell'annotazione comma 3 , e al divieto di diffusione comma 4 , oltre che, ovviamente, il divieto ex lege di cui al comma 5.Poiché il lodo può essere redatto in uno o più originali articolo 824 c.p.c. , l'annotazione, ove disposta, va ovviamente riportata su tutti gli originali.Il Codice aggiunge che in modo analogo provvede anche il collegio arbitrale costituito preso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, numero 109. Tale disposizione deve ritenersi ora applicabile all'arbitrato previsto del d. lg. 12 aprile 2006, numero 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , che ha abrogato la legge numero 109/1994, e il cui articolo 241, nel sostituire l'articolo 32, opera espresso riferimento all'articolo 825 c.p.c Note 1 articolo 47, comma 2, del Codice Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione . 2 Tali princìpi si rinvengono nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R 2001 2 e R 2001 3, adottate dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2001, con le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare ogni misura necessaria per favorire l'accesso dei cittadini agli archivi legislativi e giurisprudenziali attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione. 3 La Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del Codice afferma che gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali . 4 articolo 4, comma 1, lett. l del Codice comunicazione , il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione . 5 articolo 4, comma 1, lett. m del Codice diffusione , il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione . 6 Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.c