La mancata presentazione del DURC all'inizio dei lavori, non integrando una trasformazione del territorio, è penalmente irrilevante.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 21780/11 del 31 maggio, ha escluso la rilevanza penale della mancata presentazione del DURC al momento dell'inizio lavori. La condotta è rilevante solo nell'ambito amministrativo perché non vi è trasformazione del territorio.La fattispecie. I legali rappresentanti di due società cooperative a r.l. venivano condannati alla pena di euro 2000 di ammenda per aver omesso di produrre tempestivamente il DURC della subappaltatrice, così da provocare la sospensione dell'efficacia dei premessi di costruire articolo 44, lett. a , d.P.R. numero 380/01 .Il difensore degli imputati propone ricorso avverso tale sentenza di condanna. Il primo motivo di ricorso riguarda l'impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai due imputati nell'ambito delle sanzioni penali mentre, con l'altro motivo di ricorso, vista la diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione, si lamenta la mancata concessione, da parte del giudice, di tale causa estintiva del reato.La condanna penale è scattata sulla base di quanto disposto dalla legge regionale. Secondo quanto disposto dalla legge della Regione Toscana, il committente, contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, deve inoltrare al comune il DURC nel caso in cui, altre imprese subentrano dopo l'inizio dei lavori, il committente ha 15 giorni per inoltrare il DURC del subentrante la mancata produzione è ostativa all'inizio dei lavori e i quelli eseguiti sono abusivi.Ma la mancata presentazione del DURC non può essere sanzionata sul piano penale. La Suprema Corte afferma che la mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva DURC non integra una condotta di trasformazione del territorio in quanto è un certificato che attesta il regolare adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali. Pertanto, la condotta tenuta, nel caso di specie, dai due imputati non sanzionabile penalmente ma solo sul piano amministrativo.La S.C., quindi, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.