di Paolo Rosa
di Paolo Rosa *La sentenza in commento affronta il tema della liquidazione della pensione di vecchiaia prima della riforma entrata in vigore il 01.01.2010.Il caso. Un avvocato si è iscritto a Cassa Forense nel 1957, si è poi cancellato in data 01.01.1981, si è nuovamente iscritto nell'anno 1988 ed ha chiesto la pensione con decorrenza dal 01.01.1993.La Cassa ha applicato quanto previsto dall'articolo 2, L. numero 576/80, come modificato dalla legge numero 141/92 che così recita la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'IRPEF risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione .La Cassa, nel liquidare la pensione, ha tenuto conto delle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione comprendendovi, quindi, anche il periodo dal 1981 al 1988 relativo agli anni di cancellazione.L'avvocato è ricorso prima al Tribunale di Roma e poi alla Corte di Appello di Roma sostenendo che gli anni da considerare a ritroso rispetto al momento del raggiungimento dell'età pensionabile dovevano essere necessariamente quelli in cui era stato effettivamente iscritto all'Albo versando contributi alla Cassa.Per rafforzare il proprio assunto l'iscritto ha richiamato il regolamento per le prestazioni previdenziali entrato in vigore il 01.01.2010 in forza del quale per coloro che maturano i requisiti dal 01.01.2010 la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quella della decorrenza del trattamento pensionistico, escluso i peggiori cinque di essi .La nuova normativa non è applicabile ratione temporis. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12136/2011, ha ritenuto inconferente ai fini del decidere la normativa introdotta con il regolamento della Cassa Forense entrato in vigore il 1 gennaio 2010, atteso che la disciplina ivi dettata per la determinazione della quota base della pensione di vecchiaia articolo 4 è espressamente riferita solo a coloro i quali maturino i requisiti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del regolamento e non è, quindi, applicabile, ratione temporis, alla prestazione previdenziale di che trattasi, maturata nel 1993.Per il conteggio degli anni precedenti non rileva l'effettiva iscrizione e contribuzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma della cui interpretazione si controverte articolo 2, comma 1, legge numero 576/80, come sostituito dall'articolo 1, legge 141/92 non stabilisce alcun collegamento fra le dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione e gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.Per la Suprema Corte la locuzione quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione indica semplicemente le annualità non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione antecedenti l'epoca di maturazione del diritto.La Suprema Corte ha riaffermato altresì anche un principio ormai consolidato secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, non consente all'interprete di ricorrere a criteri ermeneutici sussidiari.Né sussiste alcun dubbio di illegittimità costituzionale perché il parallelo fatto dal ricorrente con la posizione del professionista che abbia maturato 30 anni di anzianità contributiva entro il 50esimo anno di età e che abbia successivamente optato per la cessazione dell'attività professionale non è confrontabile con quella di coloro che abbiano mantenuto l'iscrizione sino al compimento del 65esimo anno.Per il calcolo della pensione fanno media anche gli anni di inattività. La Suprema Corte ha fissato quindi il seguente principio di diritto nell'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, legge numero 576/80, come sostituito dall'articolo 1, legge numero 141/92, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione a Cassa Forense, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto .Il principio di diritto così determinato riconferma la validità della riforma previdenziale di Cassa Forense entrata in vigore il 01.01.2010, le novità della quale non possono, ovviamente, essere utilizzate per la liquidazione di pensioni maturate negli anni precedenti.* Avvocato
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 aprile - 3 giugno 2011, numero 12136Presidente Foglia - Relatore BandiniSvolgimento del processo avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa dal 1957, cancellatosi in data 1°.1.1981 e nuovamente iscrittosi nell'anno 1988, ebbe riconosciuta l'ammissione alla pensione diretta con decorrenza dal 1°.1.1993. Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione della pensione, il con ricorso del 18.11.1998, evocò in giudizio la Cassa, assumendo, per quanto ancora qui nell'applicazione dell'articolo 2 legge numero 576/80, come modificato dalla legge numero 141/92, non avrebbe dovuto tenersi conto, nell'ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nullo, tanto che l'entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. il Giudice adito respinse la domanda e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 27.4.2006 -16.1.2007, rigettò il motivo di impugnazione svolto dal in ordine al criterio di determinazione dei trattamento pensionistico, ritenendo la correttezza dell'interpretazione resa dall'Ente previdenziale alta stregua dell'inequivoco significato letterale della norma di riferimento.Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con contrari corso, illustrato con memoria.Motivi della decisione1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2 legge numero 576/80, come modificato dalla legge a 141/92, assumendone l'errata interpretazione e formulando il seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte che l'articolo 2 della L 576/80, come modificata dalla L 141/92, nella parte in cui stabilisce che la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione della pensione, deve essere inteso nel senso che gli anni da considerare a ritroso rispetto al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, debbano necessariamente essere quelli in cui l'avente diritto è stato effettivamente iscritto all'Albo e abbia versato contributi alla cassa e che pertanto i 15 anni solari anteriori, cui si riferisce l'ultima parte della norma in questione, devono necessariamente intendersi come anche non continuativi e che tale interpretazione è l'unica conforme ai principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., in quanto l'interpretazione contraria determinerebbe una palese ingiustizia e disparità di trattamento di situazioni equivalenti, comprimendo il diritto del professionista a percepire una pensione calcolata esclusivamente in base ai periodi in cui il medesimo ha effettivamente versato contributi alla Cassa, è stato effettivamente iscritto all'Albo ed è stato effettivamente titolare di reddito professionale .Deve rilevarsi l'inconferenza ai fini del decidere della normativa introdotta con il regolamento della Cassa Forense pubblicato nel 2009 e richiamato dal ricorrente nella memoria illustrativa, atteso che la disciplina ivi dettata per la determinazione della quota base della pensione di vecchiaia art, 4 è espressamente riferita a coloro i quali maturino i requisiti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione de! regolamento e non è quindi applicabile, ratione temporis, alla prestazione previdenziale di che trattasi, maturata nel 1993.2. La norma della cui interpretazione si controverte articolo 2, comma 1, legge numero 576/80, come sostituito dall'art 1 legge numero 141/92 , così recita La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF , risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione criteri per il calcolo del trattamento.Risulta di piana evidenza dalla lettura de! testo legislativo che in tale ultimo secondo periodo - rilevante ai fini del decidere - è assente qualsivoglia elemento sintattico che giustifichi l'assunto del ricorrente inteso a stabilire un collegamento tra le dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione sulla base delle quali devono essere individuati i dieci più elevati redditi professionali e gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione che vengono in considerazione solo come fattore a cui riferire per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione la prevista percentuale della media dei ridetti più elevati redditi professionali.Per contro è assolutamente inequivoca, stante il significato proprio delle parole usate, la locuzione quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione , indicante semplicemente le annualità non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione antecedenti l'epoca di maturazione del diritto.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario , l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa cfr, Cass., numero 5128/2001 nonché, in applicazione di tali principi, ex plurimis, Cass., nnumero 12081/2003 3382/2009 . Ai suddetti principi si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, le cui conclusioni non restano perciò scalfite dalia diversa e inaccoglibile opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente.4. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati, poiché, al fine di individuare una eventuale lesione del principio di uguaglianza, non possono essere prese in considerazione situazione tra loro dissimili come si verifica, secondo quanto prospettato dal ricorrente, comparando la posizione del professionista che abbia maturato 30 anni d'anzianità contributiva entro il 50° anno di età e che abbia successivamente optato per la cessazione dell'attività professionale con quella di coloro che abbiano mantenuto l'iscrizione fino al compimento del 65° anno , dovendo peraltro rilevarsi che, nella ricorrenza dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi, è comunque previsto che La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza delta pensione articolo 2, comma 3, legge numero 576/80, come modificato dall'articolo 1 legge numero 141/92 .5. In definitiva il ricorso va rigettato, con enunciazione del seguente principio di diritto Nell'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, legge numero 576/80, come sostituito dall'articolo 1 legge numero 141/92, stante l'inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l'epoca di maturazione del diritto . Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cpc, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'articolo 42, comma 11, Dl numero 269/03, convertito in legge numero 326/03.P.Q.M.Rigetta il ricorso nulla per le spese.