Problemi di legittimazione mediana: valida la sentenza d'appello scritta dal G.o.t.

di Luigi Viola

di Luigi ViolaIl fatto. In primo grado, un proprietario di autocaravan otteneva dal Giudice di Pace la condanna della società, che aveva venduto il mezzo, al pagamento di euro 1.400 inerenti alla conclusione del'affare.La società in questione appellava tale statuizione in grado di appello il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza emessa dal G.o.t. in sostituzione del giudice professionale , rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.In particolare, la motivazione della sentenza del primo giudice veniva ritenuta precisa, puntuale, coerente logicamente, rispetto ai presupposti di fatto e di diritto .La tesi della difesa. La pronuncia del giudice dell'appello non convince la difesa, che ritiene sia nulla, in quanto affetta da vizi relativi alla costituzione del giudice insanabili, ex articolo 158 c.p.c. emergerebbe, cioè, una sorta di difetto di legittimazione mediana la legittimazione - di massima - può essere attiva, passiva, del terzo, ovvero mediana con riguardo al giudice .Per la difesa tale nullità emergerebbe per due ragioni 1 vi sarebbe difetto di costituzione del giudice per assenza dei presupposti di legge ai fini della sostituzione, ex articolo 43-43bis r.d. 12/1941 i giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari . 2 vi sarebbe difetto di costituzione del giudice perché il giudice dell'appello, essendo G.o.t. nel caso de quo, non sarebbe superiore a quello di primo grado, ma di pari grado, diversamente da ciò che dovrebbe essere.La condivisibile tesi della Cassazione. La Suprema Corte con la pronuncia numero 7849/2011 ritiene di non condividere l'assunto della difesa questo per le ragioni che 1 anche a concedere il difetto di costituzione, comunque, ciò non può incidere sulla validità della sentenza, ma al più solo sul piano amministrativo o disciplinare si tratterebbe, nella sostanza, a tutto concedere, di inosservanza di disposizioni interne e non esterne, con la conseguenza di assumere valore meramente intra-giudiziario 2 l'assegnazione degli affari ai giudici onorari di tribunale deve avvenire in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari ex articolo 10 D.Lgs. numero 51/98, che ha introdotto l'articolo 43 bis R.D. numero 12/1941 tale norma esclude solo l'assegnazione dei procedimenti cautelari a detti giudici onorari, ma non limita il lavoro giudiziario di questi ultimi alle sole attività che non prevedano lo svolgimento di udienze pertanto essi possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza, per la quale non vi sia un espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati d'altronde, l'articolo 106 Cost. depone nel medesimo senso, laddove afferma che possono essere nominati giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli non è richiesto, cioè, che il giudice di secondo grado sia necessariamente togato , anche perché i giudici si distinguono solo per funzioni.Alla luce, pertanto, dei suddetti rilievi, la sentenza emessa dal G.o.t. in grado di appello va ritenuta valida e non nulla.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio - 6 aprile 2011, numero 7849Presidente Filadoro - Relatore CarluccioRagioni di fatto e di diritto1. C P. otteneva dal Giudice di pace la condanna della S.B.P. sas di B. A. al pagamento di circa L. 2.700.000 circa Euro 1.400,00 , in riferimento alla intervenuta vendita a terzi di un autocaravan di sua proprietà vendita effettuata dalla società alla quale l'autocaravan era stato a tal fine consegnato.2. 1/ appello proposto dalla società veniva rigettato dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza emessa dal got, in sostituzione del giudice professionale sentenza del 17 agosto 2005 .Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l'appello proposto per vizi della motivazione.In particolare, ha ritenuto la motivazione del primo giudice precisa, puntuale, coerente logicamente, rispetto ai presupposti di fatto e di diritto. Poi, proseguendo nel dar conto della motivazione effettuata dal primo giudice, ritenuta esatta la qualificazione della domanda, ritenuto provato l'importo complessivo corrisposto dall'acquirente alla società e l'importo versato dalla società al proprietario dell'autocaravan a titolo di acconto, ha ritenuto corretto il residuo importo ancora spettante al proprietario e al pagamento del quale la società era stata condannata.3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, con cinque motivi. Il P., ritualmente intimato, non ha presentato difese.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza articolo 158, 161 c.p.c., in riferimento all'articolo 360, numero 4 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice, essendo stata emessa la sentenza dal got, in sostituzione del giudice professionale. In particolare in mancanza dei presupposti per la sostituzione, costituiti dalla assenza del magistrato titolare, che, semmai, avrebbero potuto giustificare la sostituzione in udienza e non già la redazione del provvedimento essendo stato sostituito un giudice togato di appello avverso la decisione di un giudice onorario con un giudice onorario, di pari grado del primo e non superiore , come dovrebbe essere.Il motivo va rigettato.Preliminarmente va chiarito che, nonostante l'ambiguità della formulazione della censura, la quale potrebbe far pensare ad una sostituzione per la sola redazione del provvedimento, non viene in questione una diversità tra il giudice che è stato presente all'udienza di precisazione delle conclusioni e il giudice che ha redatto la sentenza.La nullità viene dedotta sotto due angolazioni, entrambe prive di pregio.Secondo la prima, vi sarebbe difetto di costituzione del giudice per l'assenza dei presupposti di assenza e impedimento previsti articolo 43 r.d. numero 12 del 1941 . A prescindere dalla considerazione che la ricorrente non espone come e perché si sia provveduto alla sostituzione del giudice, in generale si deve ribadire il principio consolidato soprattutto in riferimento all'articolo 174 c.p.c. , secondo cui la circostanza che l'attività del sostituto si sia svolta anche in difetto d'impedimento o assenza del sostituito, non incide sulla regolarità della costituzione del giudice, trattandosi d'inosservanza di disposizioni interne, rilevante sul piano amministrativo o disciplinare esemplificativamente Cass. numero 489 del 2000 .In base alla seconda, il difetto di costituzione discenderebbe dall'essere il giudice di appello, in quanto got, giudice non superiore, ma di pari grado del giudice di pace, la decisione del quale deve sindacare.La Corte SSUU numero 12644 del 2008 ha già avuto modo di affermare che non sussiste un vizio di costituzione dell'organo giudicante in rapporto alla sua natura di giudice onorario, atteso che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, sottolineando che l'articolo 106 Cost. prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione. E, più nello specifico, che, ai sensi dell'articolo 43 bis del r.d. numero 12 del 1941, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, possono svolgere anche funzioni di appello Cass. numero 18002 del 2010 .Ovviamente, nessun pregio può avere la mancanza di superiorità , per essere giudice di primo grado e di secondo giudici onorari, così come non lo avrebbe se si trattasse di giudici professionali, per l'ovvia considerazione che i giudici si distinguono, secondo l'ordinamento costituzionale, solo per le funzioni.3.2. Con il secondo motivo, si deduce articolo 112 c.p.c., in riferimento all'articolo 360. numero 4 c.p.c. la omessa pronuncia su due motivi di appello concernenti il rapporto di mediazione intercorsa tra le parti.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi degli articolo 366, numero 6 e 369, numero 4 c.p.c. I suddetti motivi di appello, infatti, non sono stati riprodotti in ricorso, non risulta indicata la collocazione nel fascicolo di parte, né soccorre la sintesi dello svolgimento del processo come effettuata nella sentenza impugnata, che, anzi, fa riferimento solo alla impugnazione per profili attinenti al difetto di motivazione Cass. numero 6545 del 2011 .3.3. Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, censurando tutti la motivazione della sentenza anche il quarto, che, pur prospettando apparentemente una violazione di legge articolo 1755 c.c. in realtà censura la motivazione della sentenza sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà in riferimento al diritto del mediatore di ricevere la provvigione per l'attività prestata.I motivi contengono deduzioni volte a perorare una valutazione delle prove diversa da quella accolta dal giudice e sotto tale profilo sono inammissibili nel giudizio di legittimità.Quanto al difetto di motivazione, va detto che, nonostante la stringatezza, la motivazione adottata rende chiaro il percorso logico seguito ed è esente da vizi logici. Inoltre, il richiamo generico alla soluzione adottata dal giudice di primo grado, compiuto nella prima parte della sentenza, viene integrato, nella seconda parte, con la valutazione delle prove, secondo un percorso che ritiene provato l'importo versato dall'acquirente al mediatore e l'importo ricevuto dal proprietario come acconto.Devono, pertanto, essere rigettati.P.Q.M.La Corte di CassazioneRigetta il ricorso. Nulla per le spese.