Giusta causa insussistente: lavoratore reintegrato

La valutazione di una frase ritenuta offensiva deve essere rapportata al contesto e al fatto storico in cui è stata pronunciata. Se risulta essere la conseguenza di stress psicologico cui è sottoposto il lavoratore per i ritmi di lavorazione e pronunciata a seguito di altra frase immotivatamente denigratoria della professionalità del lavoratore, proveniente dal superiore gerarchico, non può costituire giusta causa di licenziamento ex articolo 2119 c.c L’insussistenza della giusta causa comporta l’illegittimità del licenziamento e l’obbligo di reintegrare il lavoratore, in forza del disposto dell’articolo 18, comma 4, L. numero 300/1970 così come riformato dalla L. numero 92/2012.

Così ha deciso il Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, in data 15 ottobre 2012. Licenziamento per giusta causa a seguito di frase ritenuta ingiuriosa rivolta da un lavoratore al proprio superiore. La vicenda trae origine da uno scambio di e-mail tra un lavoratore ed il proprio superiore gerarchico, riguardanti verifiche di disegni tecnici. In particolare il superiore disponeva la verifica ex novo di disegni tecnici già predisposti il lavoratore sottoposto rispondeva all’ordine confidando di ottenere le modifiche entro una determinata data. A sua volta il superiore replicava che non doveva confidare ma pianificare con esattezza il lavoro. Il tono era arrogante ed ingiurioso, senza peraltro ragione di sorta. Il dipendente rispondeva testualmente «Parlare di pianificazione nel gruppo è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare ». A seguito di tale replica, ritenuta offensiva veniva licenziato per giusta causa. Licenziamento che veniva impugnato, ricorrendo al Giudice del lavoro. L’ingiuria deve essere contestualizzata nella vicenda complessiva. Il giudice del lavoro affronta prima di tutto la frase proferita dal lavoratore e ritenuta offensiva dal datore di lavoro. Si osserva a tal proposito che l’ingiuria debba essere valutata unitamente al contesto in questa è stata proferita. Nel caso specifico la comparazione che effettua il giudice prende in considerazione sia la situazione di stress in cui si trovava il lavoratore, emergente dal tenore delle e-mail scambiate tra le parti sia la precedente missiva del superiore, dal tenore immotivatamente offensivo e lesivo della professionalità del lavoratore ripreso. Inoltre il giudicante prende in considerazione anche la circostanza che lo stesso lavoratore aveva presentato le proprie scuse, per le parole proferite, pochissimo tempo dopo i fatti contestati. Su questi presupposti il Tribunale del lavoro non ritiene che si possa individuare la giusta causa di licenziamento, necessaria per validare il licenziamento intimato, nella frase incriminata. L’insussistenza della giusta causa impone la reintegrazione del lavoratore. Si è così in presenza della «insussistenza del fatto contestato», secondo il disposto del novellato articolo 18, L. 300/70 riforma di cui alla L. numero 92/202 . Tale norma, al comma 4 prevede che ove sia emersa dal giudizio di impugnazione l’insussistenza del fatto contestato, il licenziamento intimato sia illegittimo, con diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e vedersi corrisposto il risarcimento, pari alle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento all’effettiva reintegrazione. Evidenzia altresì il giudice bolognese che l’espressione «insussistenza del fatto contestato» non può far riferimento unicamente al fatto materiale, poiché una simile interpretazione restrittiva porterebbe a ritenere legittimo un licenziamento intimato in conseguenza di comportamenti esistenti sotto l’aspetto materiale ed oggettivo, ma privi di elemento psicologico o peggio della coscienza e volontà dell’azione. L’applicazione dell’articolo 18 novellato. La pronuncia esaminata costituisce una delle prime applicazioni del riformato articolo 18 successivamente all’entrata in vigore della riforma del giugno 2012 e del procedimento di impugnativa dei licenziamenti pure introdotto dalla riforma. Ricordiamo che a seguito della riforma sono state diversificate le conseguenze della dichiarata illegittimità del licenziamento, a seconda delle motivazioni accertate dal giudice. In alcune fattispecie, come quella esaminata, la sanzione per l’illegittimità sarà la reintegrazione in altre unicamente il risarcimento in termini pecuniari. Appare interessante anche notare come la decisione del giudice sia stata resa tramite ordinanza immediatamente esecutiva pronunciata ai sensi dell’articolo 1, comma 49, L. numero 92/2012. Ordinanza la cui esecutività non potrà essere sospesa, se non con la sentenza resa all’esito del procedimento di impugnazione della stessa, previsto dai successivi commi da 51 a 57.

Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, sentenza 15 ottobre 2012 Giudice M. Marchesini Fatto e diritto II Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. Il fatto storico che ha dato luogo al licenziamento di da parte di srl, è documentalmente incontestato tre le parti. Nello specifico è accaduto che in data 13-07-2012, superiore gerarchico diretto del ricorrente ha inviato al medesimo ricorrente, un’e-mail interna avente il seguente contenuto Per favore controlla questi disegni, hanno modificato di nuovo i disegni alcune cose . Tolleranze sono state modificate. Per favore fare misurare sulla base di questi ultimi disegni allegati. Buttare via i disegni che avevamo chiesto ieri”. In data 17.07.2012, ha risposto con la seguente e-mail Confido per martedì 24 luglio 2012 di avere i rilevi con le tempistiche di modifica dei programmi”. Nello stesso giorno, rispondeva alla predetta e-mail con la seguente e-mail Non devi confidare. Devi avere pianificato l'attività, quindi se hai dato come data il 24.07, deve essere quella la data di consegna dei dati. Altrimenti indichi una data diversa, che non è confidente ma certa, per favore Nella stessa data, rispondeva alla e-mail di , con la seguente e-mail Parlare il pianificazione nel Gruppo , è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare una minima attività in questa azienda. Pertanto, se Dio vorrà, per martedì 24-07-2012, avrai tutto quello che ti serve . Questo è il fatto storico che ha dato luogo al licenziamento del ricorrente, sulla base di un'asserita giusta causa di licenziamento, in relazione al contenuto offensivo dell'ultima e-mail dello stesso ricorrente. Ciò posto osservi il Tribunale che la qualificazione e la valutazione di tale fatto, come di qualunque fatto storico, richiede la contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, cella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame e nelle condotte anteatte e nelle condotte post factum dei protagonisti. Ciò posto osserva il Tribunale che da una serena e complessiva valutazione del fatto storico che ha dato luogo al presente procedimento, emerge con evidenza la modestia dell'episodio in questione, la sua scarsa rilevanza offensiva, ed il sito modestissimo peso disciplinare. Infatti, in primo luogo, lavora in. azienda dal luglio 2007 con qualifica di impiegato e mansioni di Responsabile del reparto qualità, e non ha mai avuto precedenti richiami disciplinari, neppure minimi. In secondo luogo, la frase incriminata “è come parlare di psicologia con un maiale”, non è stata pronunciata a freddo, in maniera pensata e deliberata, dell'ambito di un’aggressione verbale preordinata e finalizzate a ledere il prestigio aziendale, bensì è stata pronunciati, in un evidente momento di disagio conseguente da ima parte allo stress lavorativo che emerge dallo scambio epistolare, da cui si evince che il lavoratore era sotto pressione per le scadenze lavorative in essere. E’ poi stata pronunciata a fronte e nell’immediatezza di un’e-mail del superiore gerarchico il cui contenuto è palesemente ed inutilmente denigratorio e contenutisticamente offensivo della professionalità del soggetto cui era diretta, ossia dello stesso Infatti se si esamina il tomo ed il contenuto della e-mail di , che qui si riporta Non devi confidare. Devi avere pianificato l'attività, quindi se hai dato come data il 24-07, deve essere quella la data di consegna del dati. Altrimenti indichi una data diversa, che non è confidente ma certa, per favore , emerge con evidenza il contenuto implicitamente ed inutilmente denigratorio ed offensivo, ed il tono che è palesemente di aggressivo, rimprovero e dispregiativo, e riflette a sua volta, con ogni probabilità, quello che era in quel momento, uno stato di tensione e stress lavorativo dello stesso , a sua volta sotto pressione per le incombenze legate all'attività di certificazione che era in essere, con scadenze ravvicinate ed assillanti A ciò si aggiunge, quale ulteriore elemento valutativo dell'atteggiamento psicologico del ricorrente che lo stesso ricorrente, nell'immediatezza del fatto, con lettera del 24-07-2012, ha dato atto dell’inopportunità della propria affermazione, ne ha spiegato la genesi, riconducendola ad un momento di stress lavorativo, ed ha porto le scuse del predetto comportamento. Ne consegue, sotto il profilo della valutazione di gravità del comportamento addebitato al ricorrente, che lo stesso non è idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento ex articolo 2119. Da tale valutazione inerente la gravità del fatto come sopra ricostruito, discende un'importante conseguenza, relativa alla disciplina applicabile. Infatti, la recente riforma dell'articolo 18 della Legge N° 300/1970, ha modificato la predetta nonna, ed ha delineato nel comma 4°, le fattispecie di licenziamento disciplinare con reintegra, distinguendole dalle fattispecie di licenziamento disciplinare senza reintegra, disciplinate dal successivo comma 5° della stessa norma. Nello specifico, l’articolo 18 comma 4° della legge N° 300/1970 come novellato, prevede che il Giudice dispone la reintegra de! lavoratore, nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, allorché ricorra un'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e del codici disciplinari applicabili. Nel caso in esame, osserva il Tribunale che ricorrono entrambe le fattispecie previste dalla norma in questione. Infatti, per quanto riguarda la fattispecie inerente la c.d. insussistenza del fitto contestato , osserva il Tribunale che la norma in questione parlando di fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. Fatto Giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell’unicum della sia componente oggettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo. Né può ritenersi che l’espressione insussistenza del fatto contestato”, utilizzala dal legislatore facesse riferimento al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali dell’ordinamento civilistico, relativi alla diligenza ed alla buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo, posto che potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione ed licenziamento indennizzato, anche a comportamenti esistenti sotto rispetto materiale ed oggettivo, ma privi dell’elemento psicologico, o addirittura privi dell'elemento della coscienza volontà detrazione. Per quanto riguarda poi la fattispecie inerente l'ipotesi che il fatto rientri tra te condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili , osserva ti Tribunale che l’articolo 9 Sez. 4° Titolo 7° C.C.N.L. Metalmeccanici 2008, applicabile al rapporto di lavoro in questione, prevede espressamente solo sanzioni conservative, nella diversa gradazione ivi contemplata, per te fattispecie della c.d. lieve insubordinazione nei confronti dei superiori , previsioni in cui rientra palesemente per le ragioni sopra esposte, il fatto commesso dal ricorrente. Perigli motivi deve essere disposta la reintegra del ricorrente, nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, ed il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovuta e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Indici istat, dalla mora al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.000,00 oltre Iva e cpa. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudicee del Lavoro, dichiara l’illegittimità del licenziamento intimato da srl a in data 30-07-2012 ed ordina ad srl la reintegra di , nel posto di lavoro e nello mansioni o in mansioni equivalenti. Condanna srl al risarcimento del danno a favore di , liquidato in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, dedotto l'aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Condanna srl alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in Euro 2.000,00 oltre Iva e cpa con distrazione ai Procuratori Antistatari.