L’INPS, con il messaggio numero 15819 del 1° ottobre 2012, ha fatto alcune precisazioni in materia di congedi e disoccupazione e sulla possibilità di utilizzare il meccanismo della “neutralizzazione”.
In particolare si è occupata di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, neutralizzazione - ai fini dell’accertamento del requisito contributivo - del periodo di congedo straordinario fruito dal figlio convivente del portatore di handicap e dal coniuge convivente. Un biennio ampliato Il messaggio ha chiarito che «ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità», pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente, con il meccanismo della “neutralizzazione”, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste. Congedo fruito dal coniuge convivente? Allo stesso modo – sottolinea ulteriormente l’INPS - è operante il meccanismo della “neutralizzazione” anche nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
INPS, messaggio 1° ottobre 2012, numero 15819 Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali - Neutralizzazione, ai fini dell’accertamento del requisito contributivo, del periodo di congedo straordinario fruito dal figlio convivente del portatore di handicap e dal coniuge convivente. Con Messaggio INPS numero 852 del 13.11.2002, contenente il Manuale di Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali , è stato specificato che la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi di assenza per permessi e congedo fruiti dai genitori per i figli con handicap grave e in loro assenza dai fratelli o sorelle conviventi, previsti dall’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, numero 151, pur non potendo essere considerata utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’indennità di disoccupazione, consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare il numero di settimane contributive previste dalle norme. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, numero 151 nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo per assistenza a portatore di handicap grave, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. A seguito di tale sentenza, l’articolo 4, co. 1, del d.lgs. numero 119 del 18 luglio 2011, è intervenuto a sostituire il comma 5 dell’articolo 42 d.lgs. 151/2001, con il seguente «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, numero 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. » Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello numero 8 del 14 marzo 2012, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’articolo 42 comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, numero 151, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità . Di conseguenza, ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità, pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane, consente, con il meccanismo della neutralizzazione , di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste. Allo stesso modo, sempre nell’ambito dei congedi di cui all’articolo 42 comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, numero 151, come modificato dall’articolo 4, co. 1, del d.lgs. numero 119 del 18 luglio 2011, è operante il meccanismo della neutralizzazione nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.