L'affittuario d'azienda non è legittimato all'opposizione di terzo

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini *La sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione del 31 agosto 2011, numero 17876, merita la più attenta considerazione per l'importanza pratica oltre che teorica del principio di diritto enunciato.La questione riguardava un'ipotesi di espropriazione forzata nel caso di specie esattoriale e, cioè, quella prevista e disciplinata dal d.P.R. numero 602/1973 in relazione ad un credito di oltre 500.000 Euro per iscrizione a ruolo di imposte e contribuzioni evase ed accessori di legge per gli anni dal 1998 al 2005, vantato nei confronti di una società in nome collettivo.I beni espropriati oggetto di affitto d'azienda. Quell'esecuzione era caduta su alcuni beni che facevano parte dell'azienda che la società debitrice aveva affittato l'8 marzo 2006 non si sa se la data sia certa né anteriore al pignoramento ad una terza società. Quest'ultima società propose opposizione all'esecuzione avvalendosi dello strumento previsto dall'articolo 619 c.p.c. in base al quale il terzo che pretenda avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorai può proporre opposizione .Il tribunale, in primo grado, dopo aver sospeso l'esecuzione, accolse l'opposizione proposta dal terzo ritenendo esemplificativa e non tassativa la previsione dell'articolo 619 c. p. c. in ordine alla legittimazione attiva e poi sussistente in capo all'opponente una posizione attiva di prevalenza . Inevitabile, a questo punto, il ricorso per cassazione avverso quella sentenza da parte del concessionario per la riscossione lamentando - tra gli altri motivi - l'impossibilità di annoverare tra i legittimati all'opposizione di terzo anche l'affittuario di azienda in quanto non titolare [ ] di un diritto di proprietà o altro diritto reale .L'elencazione dell'articolo 619 c.p.c. è esemplificativa. Orbene, per la S. C. è ben vero che l'elencazione di cui al primo comma dell'articolo 619 c.p.c. deve ritenersi esemplificativa. Ed infatti, il legislatore ha assunto la proprietà come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto domenicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente .Ond'è che se all'infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l'opposizione di cui all'articolo . 619 c.p.c. .I particolari diritti di credito aventi efficacia reale. Ma quali sono per la Suprema Corte questi diritti di credito la cui titolarità può legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo? Si tratta - precisa la Corte di cassazione - di particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell'esecuzione caratterizzati da ciò che quel diritto [ ] sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale .La formula è spesso utilizzata dalla giurisprudenza di merito si veda ad esempio Trib. Rimini, 26 gennaio 1995, in Redazione Giuffré e deve essere intesa come riferita ai diritti potestativi all'annullamento o alla rescissione per dirla con le parole di C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 2006, Milano, IV, 196, contra C.A. Nicoletti, Profili istituzionali del processo esecutivo, Torino, 2001, 176 ovvero ai c.d. che sono azioni personali per dirla con le parole di F.P. Luiso, Diritto processuale civile, 2009, 275 e segg. .Per la S. C., infine, occorre precisare che la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo .In questi casi la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale è allora meramente obbligatoria ed egli la può invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte .Equivalenza dell'affitto d'azienda alla locazione. E così, dal momento che il contratto d'affitto d'azienda può essere ricondotto al più ampio genus della locazione deve essere affermato, anche in questo caso caratterizzato esclusivamente da beni mobili il principio di diritto secondo il quale non è legittimato all'opposizione di terzo all'esecuzione, di cui all'articolo 619 c.p.c., l'affittuario di un'azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa .* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa