Al via il pagamento della “quattordicesima” per gli over 64

Anche per l’anno 2013 è prevista l’attribuzione – nel mese di luglio – della quattordicesima”, la somma aggiuntiva introdotta dal D.L. 81/2007 a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni in presenza di determinate condizioni di reddito. Lo comunica l’INPS con messaggio 10462 del 1° luglio 2013.

Per poter beneficiare della quattordicesima”, i soggetti devono essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative di essa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Da 336 a 504 euro. La somma aggiuntiva va da un minimo di 336 a un massimo di 504 euro ed è determinata in funzione di due parametri anzianità contributiva complessiva gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è erogato in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso. Quali sono i requisiti? Con il messaggio 10462 del 1° luglio, l’INPS chiarisce quali sono i requisiti di età, di contribuzione e reddituali per ottenere la quattordicesima. Per quanto il requisito anagrafico, la somma aggiuntiva spetta ai soggetti di età maggiore o uguale a 64 anni alla data del 31 luglio 2013. Per coloro che perfezionano il requisito dal 1° agosto 2013 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione. Per la gestione pubblica la data spartiacque è invece il 30 giugno 2013. I requisiti di contribuzione e di reddito sono sintetizzati nelle tabelle allegate al messaggio. In linea generale, sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece esclusi dal computo per il requisito reddituale i trattamenti di famiglia le indennità di accompagnamento il reddito della casa di abitazione i trattamenti di fine rapporto le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Alcune somme non devono essere considerate L’INPS ricorda inoltre che sono da non considerare redditi alcune particolari altre somme ricevute dal pensionato, come ad esempio le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali e quelle per i sordi perlinguali, i sussidi economici erogati agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

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