Fuori dal carcere chi non è pericoloso

Il Consiglio dei Ministri n. 11, oltre ad aver approvato un pacchetto complessivo di 1,5 miliardi per incentivare le assunzioni e aver rimandato al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale verrà applicata l’IVA al 22%, ha dato il via libera, su proposta del Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, ad un decreto legge contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario. Un fenomeno, questo, che comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale.

Sono state 2 ore intense quelle in cui si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 11, tenutosi il 26 giugno. Sì perché è stato spostato al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale verrà applicata l’IVA al 22% anziché al 21, è stato approvato il decreto legge finalizzato ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro soprattutto a tempo indeterminato e, inoltre, è stato approvato, su proposta del Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, un decreto legge contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario. Un fenomeno che comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale. La situazione, critica, delle carceri italiane lede i diritti fondamentali di decine di migliaia di persone detenute. Ed infatti, il provvedimento appena approvato dal Governo, mira a sanare una situazione che espone il nostro Paese alle reiterate condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nessuno stravolgimento dell’attuale ordinamento, ma la proposta del Ministero della Giustizia intende realizzare un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario . Favorire la decarcerizzazione. L’intervento riformatore si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione alcuni dei quali peraltro già in vigore prima della legge n. 251/2005, c.d. legge ex Cirielli unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità ferma restando, al contrario, la necessità dell’ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale. Doppia linea di intervento. La proposta si articola su 2 fronti. La prima prevede misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, agendo in una duplice direzione quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione. La seconda, invece, punta al rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti. Rimuovere gli automatismi. Il Governo ha ritenuto ormai indifferibile rimuovere alcuni automatismi, ancorati ad astratte presunzioni di pericolosità, che hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna. Modificata la norma sull’esecuzione delle pene detentive art. 656 c.p.p. . L’intervento intende riservare l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra questi, oltre ai condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati inseriti i delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di 14 anni. Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta liberazione anticipata . La liberazione anticipata è un istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo art. 54 ord. pen. . Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione . In questa maniera, il condannato potrà attendere la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa da libero . Per quanto riguarda le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie, inoltre, viene data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai 4 anni. Lavoro di pubblica utilità. Con il decreto in questione viene ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere il lavoro di pubblica utilità. Tale misura - prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti - potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti , salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art. 407, comma 2, lett. a , c.p.p Intervento sulle misure alternative. Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati. Misure incidenti sul trattamento rieducativo. Al fine di alleggerire le tensioni che possono più facilmente innescarsi sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno art. 21 ord. pen. anche al lavoro di pubblica utilità art. 21, comma 4 ter , ord. pen. .