Beccato con 7 grammi di cocaina, destinati allo spaccio. Ma è comunque possibile parlare di “fatto lieve”

Rimessa in discussione la severa sanzione inflitta a un uomo per il delitto di concorso in detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti. In secondo grado è stata decisa una condanna a 4 anni di reclusione, con multa di 20mila euro, ma ora è necessario un approfondimento, perché non è da scartare a priori l’ipotesi della attenuante del fatto di lieve entità.

Oltre 7 grammi di cocaina, pari a circa 22 dosi, sequestrati colpo grosso contro lo spaccio? Non proprio Perché viene ritenuta plausibile l’attenuante della lieve entità a favore dell’uomo condannato per il delitto di concorso in detenzione a fine di cessione Cassazione, sentenza n. 27809/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Cono d’ombra. Durissima la pena per un uomo, coinvolto, secondo l’accusa, in una operazione’ per spacciare 7 grammi di cocaina i giudici, sia in primo che in secondo grado, stabiliscono 4 anni di reclusione e 20mila euro di multa. Ma tale prospettiva viene messa seriamente in discussione. Ciò grazie alla presa di posizione dei giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal legale dell’uomo, affermano sia stata negata in maniera sommaria la attenuante del fatto di lieve entità , basandosi solo sul dato ponderale e quello qualitativo dello stupefacente caduto in sequestro come detto, oltre 7 grammi per circa ventidue dosi , senza considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva . Questo cono d’ombra merita, secondo i giudici della Cassazione, di essere meglio illuminato, attraverso le valutazioni del giudice del merito questione riaffidata, difatti, alla Corte d’Appello , che dovrà fare chiarezza, soprattutto tenendo presente che considerata la quantità in esame, che non supera limiti di modestia, le condizioni dell’azione possono portare a far ritenere di rilevante offensività la sua detenzione per spaccio però possono anche portare a ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di simile quantità .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 marzo 25 giugno 2013, n. 27809 Presidente Agrò Relatore Ippolito Ritenuto in fatto 1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 4 aprile 2011, con cui il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Napoli aveva condannato C.G. alla pena di 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa per il delitto di concorso in detenzione a fine di cessione artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90 di sette grammi di cocaina, commesso in Caivano il 18 febbraio 2011. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attentanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 73.5 d.P.R. 309/1990, esclusa senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva. Considerato in diritto 1. La prima censura è inammissibile per genericità della deduzione e per l’adeguata, per quanto sintetica, motivazione contenuta nella sentenza impugnata, riferita ai precedenti penali, anche specifici, ed alla mancanza di elementi positivi di condotta successiva al delitto. 2. E’ invece fondata la censura sul diniego dell’attenuante, speciale di cui all’art. 73.5 dPR 309/1990, negato alquanto, sommariamente per il dato ponderale e quello qualitativo dello stupefacente caduto in sequestro, pari a gr. 7,62 di cocaina per dosi circa 22 , senza neppure considerare la scarsa percentuale di sostanza attiva. E’ compito del giudice del merito anche in considerazione della enorme differenza di trattamento sanzionatorio tra il reato circostanzato ai sensi dell’art. 73, comma 5, e quello di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit. - fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimenti alla percentuale di purezza della stessa , giacché soltanto essa consente in concreto di formulare, e successivamente verificare, un giudizio di lieve offensività del reato. Pertanto, considerata la quantità in esame che non supera limiti di modestia, le condizioni dell’azione, come possono portare a far ritenere di rilevante offensività la sua detenzione per spaccio, così possono portare far ritenere come dotata di un minimo di offensività la detenzione per spaccio di simile quantità. 3. La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 73.5 d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.