Contributi a costo zero per i primi tre anni

Con la circolare n. 27 del 24 maggio 2013, l'INAIL, prendendo le mosse dal D.Lgs. 167/2011, dalla Legge di Stabilità e dalla Riforma del Lavoro, introduce un'agevolazione per gli apprendisti saranno esentati dai contributi per i primi tre anni di contratto.

Apprendisti esenti. L'INAIL, con la circolare n. 27 pubblicata il 24 maggio 2013, introduce una agevolazione che concede un po' di ossigeno alle imprese che stanno attraversando una fase molto complessa apprendisti esentati dai contributi per i primi tre anni di contratto. Agevolazione applicabile agli assunti tra il 2012 e il 2016. La circolare riassume la disciplina generale e il regime contributivo dell'apprendistato alla luce del D.Lgs n. 167/2011, della Legge di Stabilità e della Riforma del Lavoro. Per quanto concerne la Legge di Stabilità, si rileva che le imprese che occupano fino a 9 dipendenti beneficiano di uno sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato sottoscritti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Dunque, per quanto riguarda l'INAIL il datore di lavoro non deve versare contributi nel primo triennio, pari allo 0,30%. Inoltre, possono godere di una diminuzione dell’aliquota contributiva standard per i contratti di apprendistato pari all’11,61%. Nel primo anno di contratto l'aliquota è pari al 3,11%, nel secondo sale al 4,61%. Cosa deve fare il datore. Dunque il datore di lavoro - non deve versare contributi nel primo triennio 0,30% - non è gravato dall’aliquota contributiva complessiva del 10% - deve versare l’1,61% all’INPS per l’ASPI. Lo sgravio può essere applicato solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori de minimis .

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