L'istanza di rimborso delle imposte, ex articolo 38, dpr numero 602/1973, può essere proposta dal contribuente anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo successivo.
A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza numero 6253, del 20 aprile 2012, respingendo il ricorso del Fisco. Il caso. Una società ha chiesto un rimborso Irpeg per mancata indicazione nella dichiarazione del credito in detrazione. Dopo il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria il contribuente ha esperito ricorso alla Ctp di Milano che ha sancito la spettanza del rimborso. La Ctr ha confermato tale spettanza. La Suprema Corte ha disatteso la tesi del Fisco secondo cui il contribuente avrebbe dovuto presentare un'apposita dichiarazione integrativa. Il contribuente può emendare i propri errori. Per il giudice di legittimità il contribuente, in base all'articolo 2, comma 8-bis, dpr numero 322/1998, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso sicché l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. In tema di Irap era stato già affermato che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, «mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo». Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi. Né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, sin in sede processuale se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. La possibilità di presentare domanda di rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate non viene meno successivamente all'introduzione, ad opera del Legislatore, dell'articolo 2, co. 8-bis, D.P.R. numero 322/1998, secondo cui al contribuente è concesso presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'innovazione citata, infatti, non è stata accompagnata da alcuna modifica sui rimborsi delle imposte, anzi, la ratio del co. 8-bis, come si evince dalla norma, è rinvenibile nella possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 25 gennaio – 20 aprile 2012, numero 6253 Presidente Bognanni – Relatore Terrusi Svolgimento del processo La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza numero 121/32/2009, ha confermato la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto un ricorso della SI H. s.p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso di una quota dell'Irpeg versata negli anni d'imposta 2001 e 2002. Ha infatti disatteso il motivo d'appello con il quale, in relazione al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 38, era stata eccepita la decadenza per non avere la contribuente indicato il credito in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al correlato periodo d'imposta, secondo la previsione di cui all'articolo 14, comma 5, del Tuir. E all'uopo ha richiamato il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale, definitivamente riconosciuto dalle sezioni unite di questa Corte con sent. numero 15063/2002, sostenendo che alla presentazione dell'istanza di rimborso, in quanto incidente sulle dichiarazioni relative agli anni anteriori, dovevasi attribuire un effetto correttivo delle dichiarazioni dette. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate con un motivo, al quale l'intimata replica con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato pure affidato a un motivo. Entrambe le parti hanno infine depositato una memoria. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo del ricorso principale, l'agenzia deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto D.P.R. numero 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis, D.P.R. numero 435 del 2001, articolo 19, e D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 38 . Sostiene, previo richiamo a Cass. numero 4238/2004, che a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. numero 435 del 2001, la disciplina della emendabilità della dichiarazione, in senso favorevole al contribuente, suppone che la rettifica debba avvenire solo mediante apposita presentazione di dichiarazione integrativa, sicchè sarebbe errata in diritto l'impugnata sentenza nella misura in cui ha invece ritenuto la facoltà del contribuente di emendare la dichiarazione, con indicazione del dato mancante, senza alcun limite di tempo. 2. - Il motivo è infondato. La fattispecie che viene in rilievo, per quanto concordemente riferito dalle parti nei rispettivi scritti, è caratterizzata dall'avere la società percepito dividendi negli anni 2001 e 2002 e omesso di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione annuale relativa ai periodi considerati. La società invero ha presentato l'istanza di rimborso, ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 38, in data 17.10.2005. Al fine di superare il rilievo dell'appellante circa la decadenza del diritto al rimborso, il giudice di merito ha invocato il principio reso dalle sezioni unite di questa Corte in ordine alla emendabilità della dichiarazione fiscale, siccome mera dichiarazione di scienza. E difatti è stato saldamente in generale affermato che le dichiarazioni fiscali, in particolare quella dei redditi, giustappunto in quanto aventi tale caratteristica, possono, salvo casi particolari ad esempio, le dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono , essere modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo, ed anche nei giudizi di rimborso v. tra le tante Cass. numero 10708/2007 numero 3904/2005 numero 12791/2004 . Vero è che, come osserva la ricorrente, il mentovato principio riflette la disciplina anteriore all'anno 2002, in quanto, ai sensi del D.P.R. numero 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis, conseguente al D.P.R. 7 dicembre 2001, numero 435, articolo 2, con la decorrenza indicata dall'articolo 19, del medesimo decreto 1.1.2002 , Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo . Ma resta il fatto che l'introduzione di codesto limite temporale per la rettifica della dichiarazione non incide sul distinto tema del rimborso, che qui rileva, come del resto emerge dall'ultimo inciso della norma, volto a correlare al detto limite la sola possibilità di portare il credito in compensazione L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. numero 241 del 1997, articolo 17 . A tal riguardo va quindi confermato il principio di diritto già da questa Corte affermato con specifico riferimento all'Irap v. Cass. numero 14932/2011 , vale a dire che il contribuente, in base al D.P.R. numero 322 del 1998, articolo 2, comma 8 bis, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso sicchè l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. 3. - Dagli esposti rilievi discende il rigetto del ricorso principale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale dichiara assorbito l'incidentale condizionato condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.