Mancato accordo sull'indennizzo: la perizia sospende la tutela giurisdizionale

Qualora non vi sia accordo sull'indennizzo, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda il ricorso ad una perizia sospende la tutela giurisdizionale.

Qualora non vi sia accordo sull'indennizzo, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda il ricorso ad una perizia sospende la tutela giurisdizionale.Con sentenza la numero 25643 del 17 dicembre 2010, la III sezione Civile della Corte di Cassazione completa l'assunto affermando che il giudice potrà pronunciarsi sul quantum da liquidare all'infortunato solo al termine della procedura contrattualmente prevista prima di allora, la domanda è improponibile. La fattispecie. Al fine di tutelare la sua attività, la titolare di un'edicola stipulava un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Tuttavia, a fronte dell'incendio che colpiva la sua rivendita, decideva di rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il tribunale adito dichiarava inammissibile l'istanza, in quanto nel contratto di assicurazione sottoscritto dalla donna era inserita una clausola che prevedeva il ricorso ad una perizia contrattuale in caso di divergenza sull'indennizzo da liquidare. Pertanto, i giudici di merito sostenevano che l'inserimento di una tal clausola significasse implicitamente temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale ordinaria dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.Tale decisione trovava conferma in appello, ma non in Cassazione.La perizia non comporta alcuna rinuncia alla tutela giurisdizionale. Al riguardo, la S.C. chiarisce che nel contratto di assicurazione firmato dalla rivenditrice è previsto, in caso di infortunio, il deferimento ad un collegio di periti degli accertamenti necessari, da espletare in base a regole tecniche, essendo poi implicito l'impegno dei contraenti ad accettare le conclusioni raggiunte da tali tecnici. Di conseguenza, le parti non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti da tale rapporto, e laddove ciò avvenga, la domanda dovrà dichiararsi temporaneamente inammissibile una volta chiusa la procedura, l'assicurato potrà liberamente adire l'autorità giudiziaria a tutela dei propri interessi. Pertanto, la clausola oggetto della controversia non deroga ma semplicemente sospende la competenza del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 novembre - 17 dicembre 2010, numero 25643Presidente FiladoroSvolgimento del processoCon sentenza 18 maggio-8 luglio 2005 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la decisione del tribunale di Pescara dell'11 settembre 2002, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di M. E., intesa ad ottenere i danni subiti a seguito di incendio dalla propria edicola di giornali, assicurata presso la UAP ora AXA , sul rilievo che il contratto di assicurazione - stipulato con la compagnia di assicurazioni - prevedeva il ricorso ad una perizia contrattuale, con deferimento ad un collegio di periti, in caso di disaccordo sull'indennizzo da liquidare per il sinistro.In tale clausola, sottolineano i giudici di appello, doveva considerarsi insita la temporanea rinuncia alla tutela della giurisdizione ordinaria dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M., con unico motivo, illustrato da memoria.Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso. Motivi della decisioneCon l'unico motivo la ricorrente denuncia omessa, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla inesistenza di alcuna offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice.La decisione della Corte aquilana si basava sulla premessa che la compagnia di assicurazione avesse avanzato una proposta di risarcimento, che la M. aveva rifiutato ritenendola insufficiente a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dell'incendio.In realtà, non vi era prova che la società avesse avanzato una proposta di indennizzo che la stessa compagnia asseriva di aver rivolto a persona diversa dall'assicurata il marito della M. .La decisione impugnata aveva omesso qualsiasi rilievo su questo punto fondamentale.Era, dunque, mancato - osserva conclusivamente la ricorrente - qualsiasi accertamento in ordine alla esistenza del presupposto necessario per ritenere operante la deroga alla giurisdizione ordinaria.Osserva il Collegio le censure di vizi della motivazione, proposte dalla ricorrente, sono inammissibili.Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno accertato che la società di assicurazione aveva avanzato una proposta di risarcimento alla M., che la aveva rifiutata, ritenendola inadeguata. I giudici di appello hanno accertato che la compagnia aveva accettato di risarcire il sinistro e che l'unico disaccordo riguardava, appunto, il quantum del risarcimento.In conseguenza di ciò, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Corte territoriale ha concluso che correttamente già il Tribunale aveva ritenuto che la domanda dinanzi al giudice ordinaria fosse temporaneamente improponibile.Si richiama la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti , e' insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tra l'altro, tale clausola non ha, neppure, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli articolo 1341 e 1342 cod. civ. Cass. 22 maggio 2007 numero 11876 . Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti , e' insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto Cass. 21 maggio 1999 numero 4954, 13 aprile 1999 numero 3609, 26 febbraio 1999 numero 1680, 11 novembre 1994 numero 9459 Cfr. anche Cass. 5 aprile 1984 numero 2195 22 ottobre 1981 numero 5544 in questo senso, cfr. anche Cass. 22 ottobre 2002 numero 14909, erroneamente indicata come precedente difforme dalla ricorrente .Appare, da ultimo, opportuno rilevare che la temporanea improponibilità della domanda - dichiarata dalla sentenza impugnata e prima ancora dal Tribunale - concerne tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi sia la domanda dell'assicurata di pagamento dell'indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di pagamento pp. 4 e 5 sentenza impugnata .Non assume, quindi, alcun rilievo la qualificazione della domanda proposta dalla M., al fine di superare la temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia contrattualmente prevista.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 millesettecento/00 di cui Euro 1.500,00 millecinquecento/00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.