E’ il Tribunale deve valutare i documenti prodotti dalla difesa al fine di verificare l'esistenza del regime di libera pratica.
Il caso. Veniva disposto il sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, di un elicottero iscritto nei registri degli aeromobili della Repubblica di San Marino ed intestato ad una società di quella Repubblica. Il sequestro avveniva perché il detentore ed utilizzatore dell'elicottero, un commercialista, per soli fini personali, lo introduceva nel territorio doganale italiano, facendolo permanere per un periodo superiore a mesi 6 nell'arco di 12 mesi solari, senza avere pagato i diritti di confine e l'I.V.A. prevista all'importazione e senza procedere alla definizione della pratica di importazione definitiva o di nazionalizzazione. Anche il tribunale del riesame ha confermato l'applicazione della misura di cautela reale. «Libera pratica» o «importazione temporanea»? Nel ricorso per cassazione proposto, viene prospettata la piena legittimità dell’introduzione dell'elicottero in Italia, che dovrebbe considerarsi avvenuta in regime di «libera pratica» e non di «importazione temporanea». Il Tribunale aveva l'obbligo di valutare i documenti prodotti dalla difesa e se potesse configurarsi l'esistenza del regime di libera pratica. Secondo l'accusa, l'indagato non ha dimostrato di avere ottemperato a tutte le incombenze articolo 3, comma 2, Accordo di cooperazione , ovvero che sono state espletate tutte le formalità di importazione e che sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente in San Marino, così da poter dimostrare che il velivolo oggetto del sequestro si trovasse effettivamente in libera pratica presso quella Repubblica. Chiaramente, è di avviso contrario la difesa. A fronte di tali divergenti prospettazioni, il Tribunale del riesame - nell'ordinanza impugnata - si è limitato ad argomentare che «la formalmente corretta impostazione difensiva circa l'interpretazione della normativa che avrebbe legittimato la presenza sul territorio comunitario dell'elicottero in regime di libera pratica si fonda in concreto su di una documentazione che necessita, anche e soprattutto con riguardo all’esatto adempimento degli obblighi inerenti il versamento all’I.V.A., di approfonditi accertamenti istruttori che non sono possibili nella presente sede». È necessaria una nuova e completa valutazione dei documenti. A parere della S.C., le argomentazioni del Tribunale non sono corrette, perché - pure essendo indiscutibile che la verifica incidentale delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione - «è però necessario che il giudice del riesame, valutando il fumus commissi delicti, tenga conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti». Conseguentemente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, per una nuova e completa valutazione di tutte le doglianze poste a fondamento dell'istanza di riesame.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2011 – 7 marzo 2012, numero 8943 Presidente Ferrua – Relatore Fiale Fatto e diritto Il G.I.P. del Tribunale di Livorno, con provvedimento del 22.9.2010, ha disposto il sequestro preventivo in funzione della successiva confisca di un elicottero iscritto nei registri degli aeromobili della Repubblica di San Marino ed intestato alla società Fidens Project Finance SA di quella Repubblica, in relazione ai reati di cui agli articolo 282 e 292 D.P.R. numero 43/1973 e 70 D.P.R. numero 633/1972, ipotizzati nei confronti di P.P.L. . In particolare, è stato contestato al P. , detentore ed utilizzatore dell'elicottero svolgente attività professionale di dottore commercialista per soli fini personali, di averlo introdotto nel territorio doganale italiano, facendolo quivi permanere per un periodo superiore a mesi 6 nell'arco di 12 mesi solari, senza avere pagato i diritti di confine e l'I.V.A. prevista all'importazione e senza procedere alla definizione della pratica di importazione definitiva o di nazionalizzazione. Sulle istanze di riesame proposte nell'interesse del P. e di D.A.F. quest'ultimo quale rappresentante legale della società Fidens Project Finance SA il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 20.30.2010, ha confermato l'applicazione della misura di cautela reale. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso congiunto per cassazione i difensori del P. e del D.A. , i quali hanno prospettato la piena legittimità della introduzione dell'elicottero in Italia, che dovrebbe considerarsi avvenuta in regime di libera pratica e non di importazione temporanea alla stregua della disciplina sancita dall'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea, entrato in vigore il 28.3.2002. 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti delle seguenti specificazioni. 2. La vicenda in esame può compendiarsi secondo le seguenti scansioni di fatto “l'elicottero, costruito negli U.S. A. cioè di provenienza extracomunitaria - è stato importato in territorio italiano dalla s.r.l. Elifriulia , con sede in Gorizia bolla di importazione del 20.6.2008 - è stato inizialmente immatricolato in Italia con iscrizione al registro ENAC a nome dell'importatore originario, e l'importazione è avvenuta - secondo la documentazione prodotta dalla difesa - in esenzione daziaria in finizione della sua destinazione particolare - è stato poi de-registrato dall'ENAC ed iscritto, in data 23.4.2009, per conto della società Fidens Project Finance SA. della Repubblica di San Marino, nel registro aeronautico di tale Stato di ciò l'Agenzia delle Dogane di Gorizia avrebbe dato comunicazione al corrispondente ufficio tributario della Repubblica di San Marino con nota del 6.8.2008 - contestualmente a tale nuova iscrizione vi è stata trascrizione di esercenza autorizzazione all'utilizzo a favore della s.r.l. I Casali del Moraiolo , avente sede in XXXX e riconducibile al padre ultrasettantenne dell'indagato, e da quel momento il velivolo è stato mantenuto stabilmente in Italia ed ha effettuato voli esclusivamente sul territorio italiano o comunitario per un periodo di gran lunga eccedente i sei mesi previsti dal Regolamento CEE numero 2454/93 per l'ammissione temporanea nel territorio comunitario in esonero totale dai dazi di importazione. 3. La normativa alla quale deve farsi riferimento, per la valutazione di tale vicenda, è la seguente a articolo 23 del Trattato istitutivo della Comunità Europea già articolo 91 secondo il quale l'unione doganale comunitaria comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, con riferimento ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri b articolo 24 del Trattato istitutivo della Comunità Europea già articolo 10 , secondo il quale sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse c articolo 216, 2 comma, del D.P.R. 23.1.1973, numero 43 T.U. delle leggi doganali , ove si prevede che, quando siano venute a mancare le condizioni stabilite nelle convenzioni internazionali per la temporanea importazione dei mezzi di trasporto. Fuso degli stessi nel territorio statale è soggetto al pagamento dei diritti doganali, con la conseguenza che l’evasione di tali diritti rende applicabili le pene stabilite per il reato di contrabbando d D.M. 24.12.1993, che disciplina gli effetti dell'I.V.A. tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino richiamando quanto stabilito dall'articolo 71 del D.P.R. 26.10.1972, a. 633, il cui 2 comma prevede che Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'articolo 17 e articolo 558 del Regolamento CEE numero 2454/93 del 2.7.1993 Norme esecutive del Codice doganale comunitario , che, nell'indicare le condizioni per l'applicazione del regime di esenzione dai dazi doganali per l'importazione di mezzi di trasporto dagli Stati extra Europei San Marino non aderisce alla Comunità Europea , dispone testualmente L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea , purché sussistano le seguenti condizioni a che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio b che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561 f articolo 3, 2 cosina, dall'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16.12.1991, ratificato in Italia con la legge 5.7.1995 numero 304 ed entrato in vigore il 23.3.2002 , ove viene previsto che sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti . 4. Quanto all'applicazione della normativa dianzi specificata al caso in esame, deve rilevarsi che - Secondo l'accusa, l'indagato P. non ha dimostrato di avere ottemperato a tutte le incombenze di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo di cooperazione dianzi citato, ovvero che sono state espletate tutte le formalità di importazione e che sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente in San Marino, così da poter dimostrare che il velivolo oggetto del sequestro si trovasse effettivamente in libera pratica presso quella Repubblica. - La difesa assume, invece , che la società italiana s.r.l. Eufralia , importatrice originaria del velivolo dagli U.S.A., avrebbe ritualmente esperito tutte le formalità doganali in sede di prima importazione e la successiva iscrizione nel registro aeronautico di San Marino sarebbe intervenuta previa informazione del competente ufficio tributario di quella Repubblica effettuata dall'Agenzia delle Dogane di Gorizia. - A fronte di tali divergenti prospettazioni, il Tribunale del riesame - nell'ordinanza impugnata - si è limitato ad argomentare che la formalmente corretta impostazione difensiva circa l'interpretazione della normativa che avrebbe legittimato la presenza sul territorio comunitario dell'elicottero in regime di libera pratica si fonda in concreto su di una documentazione che necessita, anche e soprattutto con riguardo all’esatto adempimento degli obblighi inerenti il versamento all’I.V.A., di approfonditi accertamenti istruitoti che non sono possibili nella presente sede . 5. Le anzidette argomentazioni del Tribunale non sono corrette, perché - pure essendo indiscutibile che la verifica incidentale delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione - è però necessario che il giudice del riesame, valutando il fumus commissi delicti, tenga conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti. Nella specie, dunque, il Tribunale aveva l'obbligo di valutare i documenti prodotti dalla difesa e di verificare se, sulla base dei fatti storici da essi risultanti, potesse configurarsi con immediatezza evidente, l'esistenza del regime di libera pratica prospettato dalla difesa di verificare cioè se fosse stata fornita la dimostrazione dell'intervenuto espletamento delle prescritte formalità d'importazione, dell'avvenuta riscossione dei dazi doganali esigibili e delle tasse di effetto equivalente in assenza di restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti. Tale obbligo non ha trovato ottemperanza ed in particolare, quanto all'apprezzamento dell'esigibilità dei diritti di confine e dell'I.V.A., non è stata data spiegazione alla circostanza emergente dai documenti prodotti dalla difesa che l'originaria importazione dagli U.S.A. in Italia sarebbe avvenuta in esenzione daziaria in funzione della sua destinazione particolare . L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno, per una nuova e completa valutazione di tutte le doglianze poste anche documentalmente a fondamento dell'istanza di riesame. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Livorno.