Il difensore ha smarrito l'assegno di pagamento dell'importo concordato nella transazione gli effetti della negligenza ricadono sulla parte, destinata a soccombere nel relativo giudizio.
Con la sentenza numero 13350 del 17 giugno, la Corte di Cassazione ribadisce un importante principio operando il difensore come un ausiliario della parte nella gestione delle attività relative alla controversia, la parte stessa subisce gli effetti di eventuali omissioni o negligenze del proprio avvocato.La fattispecie. Una compagnia assicurativa veniva convenuta in giudizio a seguito del mancato pagamento di una somma in esecuzione dell'accordo transattivo con il quale era stata definita la controversia derivante da un sinistro stradale. Solo dopo la notifica dell'atto di citazione la compagnia, costituendosi, inviava un assegno, assumendo però di avere già adempiuto in precedenza, con altro assegno che era stato smarrito dal difensore dell'attore. Proseguita la causa per le spese processuali e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, in primo e secondo grado la domanda veniva rigettata, in quanto accertato che l'assegno era stato effettivamente consegnato presso lo studio legale. L'impugnazione della sentenza riguarda numerosi motivi di ricorso per cassazione, che vengono tutti giudicati infondati o inammissibili.La parte subisce gli effetti delle negligenze del difensore. In primo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello ha erroneamente posto a carico della parte la responsabilità esclusiva del difensore, che ha smarrito l'assegno inoltre, quest'ultimo non sarebbe neanche legittimato a riscuotere i crediti del cliente, in assenza di apposita procura. Il S.C. confuta i precedenti assunti e ribadisce che i giudici di merito non hanno affatto confuso tra responsabilità della parte e responsabilità del difensore, ma si sono uniformati al consolidato principio in base al quale, poiché l'avvocato opera come ausiliario della parte, questa subisce gli effetti di eventuali omissioni o negligenze del procuratore, salva la facoltà di rivalersi nei rapporti interni.L'avvocato può ricevere la corrispondenza del cliente. Corretta, secondo il Collegio, anche la valutazione contenuta in sentenza circa la valida consegna del plico allo studio legale l'avvocato, infatti, anche senza esplicito mandato che lo autorizzi a riscuotere i pagamenti destinati alla parte, può legittimamente ricevere gli atti e la corrispondenza indirizzati al cliente, soprattutto quando la procura alle liti contenga l'elezione di domicilio, come nel caso di specie per questo motivo, i giudici hanno ritenuto che l'assegno, poi smarrito, è stato validamente recapitato allo studio legale.Inammissibili in sede di legittimità nuove valutazioni delle prove e accertamenti in fatto. Con ulteriori motivi di ricorso, si censura l'insufficienza della prova in merito all'effettiva consegna dell'assegno presso lo studio legale in particolare, il ricorrente lamenta che la testimonianza del trasportatore Traco non ha specificato a quale soggetto è stato concretamente consegnato l'assegno. La sentenza ha ritenuto che la testimonianza e la ricevuta, sottoscritta da un collaboratore dello studio legale, fossero idonee a provare l'avvenuta consegna del plico contenente l'assegno. Le censure attengono a una diversa valutazione della prova, preclusa in sede di legittimità, e nuovi accertamenti in fatto, che non sono suscettibili di riesame. Il ricorrente soccombe, perché lo smarrimento dell'assegno è a lui imputabile. Infine, il ricorrente lamenta l'errata condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'assicuratrice, avendo corrisposto il secondo l'assegno soltanto dopo la notifica della citazione, avrebbe dovuto essere ritenuta inadempiente. Il Collegio, al contrario, ritiene di confermare anche su questo punto la sentenza impugnata lo smarrimento del primo assegno, infatti, è imputabile al ricorrente e, pertanto, la Compagnia assicuratrice non può considerarsi inadempiente, né soccombente nel giudizio.