Alla guida senza patente: la garanzia assicurativa tutela comunque il danneggiato

La clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell’assicurato.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 373/13, depositata il 9 gennaio. Il caso. Una danneggiata si vede respinta la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicurazione, in quanto al momento del sinistro l’auto era condotta da un ragazzo di soli quindici anni e pertanto senza patente. La donna ricorre allora per cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danneggiato anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona non abilitata, stante l’azione diretta spettante al danneggiato stesso e la semplice rivalsa concessa all’assicuratore. Il danneggiato è tutelato. A seguito della discussione in camera di consiglio, gli Ermellini ritengono di dover accogliere il ricorso infatti, consolidata giurisprudenza ha affermato che la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell’assicurato. Per questo motivo la S.C. accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 novembre 2012 – 9 gennaio 2013, numero 373 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione La sentenza impugnata, App. Roma, 21.4,2010 ha parzialmente riformato quella di primo grado, ritenendo non accoglibile la domanda della danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice, in quanto all'atto del sinistro l'auto era condotta da soggetto privo di patente, trattandosi di soggetto avente solo quindici anni le polizze, nelle condizioni generali per la RCA, escludono l'operatività della garanzia laddove il conducente sia privo di patente la relativa circostanza, dedotta dalla Compagnia, non era stato oggetto di espressa, specifica contestazione e, del resto, era notoria per chi operi nel settore. 2. - La C. ricorre per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 7.2 e 18 l. numero 990/1969 in relazione all'articolo 2054 c.c., per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danneggiato anche nel caso di conduzione del veicolo da parte di persona non abilitata, stante l'azione diretta spettante a detto danneggiato e la semplice rivalsa concessa all'assicuratore. 3 - Resiste la compagnia assicuratrice con controricorso. 4 - Il motivo è manifestamente privo di pregio. Non sussistono i lamentati vizi e la sentenza resiste alle censure mosse la decisione impugnata è in armonia con il consolidato principio, secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che non ricorra detta circostanza v. Cass. numero 23741/2009 12270/2009 15174/2003 7035/1999 8824/1995 v. anche Cass. numero 19657/2005 . 5. Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ed il rigetto dello stesso . 6. - La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La ricorrente ha presentato memoria, sottolineando che la giurisprudenza indicata nella relazione riguarda solo i rapporti tra le parti contrattuali. Le argomentazioni addotte con la memoria inducono a rivedere i motivi in diritto che sono alla base della relazione, considerato, altresì, che l'orientamento citato non teneva conto anche dell'esplicito obbligo nascente dall'articolo 18 legge numero 990 del 1969 7. - Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ritiene che il ricorso deve essere accolto, essendo manifestamente fondato, ponendosi la decisione in contrasto con il consolidato orientamento di cui, da ultimo, a Cass. numero 2130 del 2006, in motivazione, al quale il giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale in diversa composizione, dovrà attenersi, e secondo cui l'indicata clausola di esclusione della garanzia non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell'assicurato visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.