Veicolo sottoposto a fermo: il cartello di segnalazione non coincide con i sigilli

Un cartello indicante che il veicolo è sottoposto a fermo, bloccato sulla carenatura con spago sigillato con il piombo, non può essere equiparato ai sigilli la cui violazione è punita ex art. 349 c.p

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 38892, depositata il 20 settembre 2013. Il caso. Un imputato era stato condannato per il reato di violazione di sigilli, ex art. 349 c.p., per avere distrutto i sigilli apposti al proprio motociclo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia allo stesso e per il reato di cui all’art. 483 c.p. falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico perché aveva denunciato falsamente di avere smarrito la carta di circolazione del veicolo allo scopo di vendere a terzi il motociclo, nonostante sapesse che la carta di circolazione era stata trattenuta dai Carabinieri. Contro tale sentenza, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando violazione di legge, atteso che il delitto non ricorre quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione della cosa, ma solo per impedirne l’uso. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. L’imputato era stato informato che il sigillo poteva essere rimosso solo da personale di polizia. Per gli Ermellini, dalle sentenze di merito risulta che il veicolo era stato sottoposto a sequestro per guida senza casco e che – all’atto del sequestro – sul ciclomotore era stato apposto un cartello, indicante che il veicolo era sottoposto a fermo bloccato sulla carenatura con spago sigillato con il piombo. Come evidenziato da Piazza Cavour, l’art. 213 C.d.S., applicabile nel caso di specie, prevede che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 . A norma di quest’ultimo, la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione veicolo sottoposto a sequestro e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. I sigilli rappresentano un vincolo distinto e ulteriore rispetto a quello rappresentato dal cartello di segnalazione. Per i giudici di legittimità, nel caso in esame, il cartello apposto sul ciclomotore non avrebbe potuto essere ritenuto equivalente ai sigilli, che rappresentano un vincolo distinto e ulteriore rispetto a quello rappresentato dal cartello di segnalazione Alla luce di ciò, il S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 349 c.p. perché il fatto non sussiste e con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 aprile - 20 settembre 2013, n. 38892 Presidente Teresi – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 maggio 2012, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania - sezione distaccata di Acireale, del 21 aprile 2008, con la quale P.S.A. era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349 c.p., comma 1, per avere distrutto i sigilli apposti al motociclio Kawasaki sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato in giudiziale custodia allo stesso, e per il reato di cui all'art. 483 c.p. perché aveva denunciato falsamente di avere smarrito la carta di circolazione del veicolo allo scopo di vendere a terzi il motociclo, nonostante sapesse che la carta di circolazione era stata trattenuta dai Carabinieri, in omissis . 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi 1 Mancanza di motivazione in riferimento all'art. 349 c.p. sulle doglianze avanzate 2 Violazione di legge, atteso che il delitto non ricorre quando il sigillo non è apposto per assicurare la conservazione o l'identità della cosa ma solo per impedirne l'uso, dovendosi ritenere superata l'interpretazione fornita dalla sentenza delle SSUU n. 5385 del 2010 comunque semmai il reato ascrivibile sarebbe quello di cui all'art. 650 c.p. 3 Violazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 483 c.p., in quanto sussiste un contrasto di giurisprudenza quanto al fatto che la falsa denuncia di smarrimento della carta di circolazione di un veicolo possa integrare la fattispecie de qua. Considerato in diritto 1. - Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo. Risulta, da quanto riportato nelle sentenze di primo e secondo grado, che il veicolo era stato sottoposto a sequestro per guida dello stesso senza il casco protettivo. Risulta anche che, all'atto del sequestro, sul ciclomotore in questione era stato apposto un cartello, indicante che il veicolo era sottoposto a fermo bloccato sulla carenatura con spago sigillato con il piombo risulta inoltre che l'imputato era stato reso edotto che il sigillo poteva essere rimosso solo da personale di polizia. 2. Va rilevato che un cartello siffatto non può essere equiparato ai sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice di cui si tratta. Infatti, l'art. 213 C.d.S., applicabile nel caso di specie, prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento e che di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Tale disposizione trova attuazione nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 394, comma 9, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , a norma del quale la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione veicolo sottoposto sequestro e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. L'apposizione di sigilli costituisce un elemento ulteriore e meramente eventuale, perché, come previsto dal precedente comma 5 dello stesso articolo, essi sono apposti alle cose sequestrate solo se è necessario . Nel caso in esame, dunque, il cartello apposto sul ciclomotore non avrebbe potuto essere ritenuto equivalente ai sigilli, che rappresentano un vincolo distinto ed ulteriore rispetto a quello rappresentato dal cartello di segnalazione cfr. Sez. 3, n. 20869 dell'11/1/2012, dep. 30/5/2012, Piro, Rv. 252897 . 3. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 349 c.p. perché il fatto non sussiste, con trasmissione di copia della sentenza di questa Corte al Prefetto della provincia di Catania, per le sue determinazioni in ordine alla sussistenza di responsabilità da illecito amministrativo, potendo astrattamente configurarsi la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, a norma del quale Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto ai sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.886,00 a Euro 7.546,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi . 4. Di contro, deve essere rigettato il terzo motivo, in quanto la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 483 c.p. falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico , come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà dell'autovettura, atteso che tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato cfr. Sez. 5, n. 8058 del 26/1/2006, dep. 7/3/2006, Corsaro, Rv. 233412 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 349 c.p., perché il fatto non sussiste, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania relativamente al trattamento sanzionatorio per il residuo reato rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto competente.