Tentativo di conciliazione anche se il datore è un’agenzia di somministrazione

In caso di licenziamento individuale, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro è esperibile anche se il datore di lavoro è una agenzia di somministrazione.

Il caso. L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 7, L. numero 604/1966, così come modificata dall’articolo 1, comma 40, L. numero 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Disciplina applicabile anche se il licenziamento viene effettuato da una agenzia di somministrazione? In particolare, viene chiesto se tale normativa possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento venga effettuato da una agenzia di somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti «diretti» che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale. Il Ministero, con l’interpello 27 del 20 settembre 2013, ricorda che l’articolo in questione trova applicazione nei confronti di «tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli». La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, «sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale». Dalla disciplina non sono esonerate le agenzie di somministrazione. Di conseguenza, l’articolo 7 trova applicazione anche «nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia», chiaramente, qualora sussistano i requisiti dimensionali. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo – conclude il Ministero – è dunque realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, «siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione».

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