L’indagato non si lamenti dell’archiviazione per tenuità del fatto

Il Collegio fuga ogni dubbio di legittimità costituzionale della disposizione che afferma la non impugnabilità in Cassazione del provvedimento che dispone l’archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 46379/17, depositata il 9 ottobre. La vicenda. Il Tribunale di Vicenda rigettava l’opposizione dell’indagato e disponeva l’archiviazione del procedimento a suo carico per particolare tenuità del fatto. Il difensore ricorre in Cassazione dolendosi per la violazione del diritto alla prova e al contraddittorio posto che il provvedimento impugnato presupporrebbe una responsabilità dell’imputato, mentre la notizia di reato avrebbe dovuto essere archiviata con la formula “perché infondata”. Ricorso inammissibile. Ancor prima di entrare nel merito della doglianza, la S.C. rileva l’inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un provvedimento, quello di archiviazione, per sua natura non ricorribile per cassazione, salvo che per violazione del contraddittorio. Ferma restante la non impugnabilità in Cassazione, il Collegio ammette che tale limitazione potrebbe ritenersi incostituzionale nel caso in cui si assista ad una lesione degli interessi dell’indagato. Ma tale lesione si concretizza solo ed esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di archiviazione venga iscritto nel casellario e dunque sia divenuto definitivo per non impugnazione o rigetto dell’impugnazione. Essendo però il decreto di archiviazione non impugnabile, per la sua stessa natura di provvedimento provvisorio e per la possibilità di riapertura delle indagini, esso non può nemmeno essere iscritto nel casellario. Nessuna lesione degli interessi dell’indagato. La Corte risolve dunque la questione affermando il principio di diritto secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 409, comma 6, c.p.p. che rinvia all’articolo 127 c.p.p. relativo al procedimento in camera di consiglio , sia perché espressamente previsto dal medesimo articolo 409, comma 6 e sia perché il provvedimento di archiviazione non è iscrivibile nel casellario giudiziale, in quanto provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l’interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento medesimo lesivo di alcun interesse dell’indagato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 9 ottobre 2017, numero 46379 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con provvedimento del 13 maggio 2016 rigettava l’opposizione proposta dall’indagato G.W. e disponeva l’archiviazione del procedimentò essendo il reato non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. G.W. ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero 2. 1. Violazione di legge, sotto il profilo dell’inosservanza di norme processuali in relazione al diritto alla prova e al contraddittorio tra le parti. L’ordinanza di archiviazione presuppone una responsabilità del ricorrente, invece la notizia di reato doveva essere archiviata non ex articolo 131 bis, cod. penumero , ma perché infondata. Il Giudice per le indagini preliminari con una motivazione apparente ha rigettato le osservazioni del ricorrente, con la seguente frase nella fattispecie in oggetto, lo stato delle acquisizioni probatorie non consente di escludere assolutamente la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato contestato . Per l’applicazione dell’articolo 131 bis del cod. penumero il giudice dovrebbe accertare l’effettiva commissione del fatto reato. Nel caso in giudizio invece il giudice non esclude assolutamente la ricorrenza degli elementi costitutivi , senza motivare sulle argomentazioni dell’opposizione. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Fodaroni, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto contro un provvedimento archiviazione non impugnabile in Cassazione articolo 409, comma 6, cod. proc. penumero L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5. . Solo la violazione del contraddittorio, quindi, potrebbe comportare un ricorso in Cassazione. Nel nostro caso non è denunciata una violazione del contraddittorio poiché sono stati effettuati gli adempimenti previsti dall’articolo 411, comma 1 bis, cod. proc. penumero 5. Tuttavia risulta evidente che la norma che non consente il ricorso in Cassazione nei casi di lesioni degli interessi dell’indagato potrebbe ritenersi non conforme alla Costituzione questione di costituzionalità non manifestamente infondata, relativamente all’articolo 3 e 24 Cost. e all’articolo 6 CEDU e all’articolo 2 del protocollo 7 CEDU Ogni persona dichiarata colpevole da un Tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge . Indubbiamente l’applicazione dell’articolo 131 bis, cod. penumero presuppone un riconoscimento della commissione del fatto reato L’articolo 131 bis cod. penumero ed il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l’offensività, benché di consistenza talmente minima da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l’offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato. Fattispecie in tema di coltivazione di piante stupefacenti , Sez. 6, numero 5254 del 10/11/2015 - dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 26564201. 6. La lesione dell’interesse dell’indagato però risulterebbe sussistente solo ed esclusivamente qualora il provvedimento di archiviazione fosse iscritto nel casellario. Infatti per la sentenza prima del dibattimento ex articolo 469 cod. proc. penumero la Cassazione proprio per l’iscrizione nel casellario ha annullato la decisione perché presa senza il consenso delle parti Sez. 2, numero 12305 del 15/03/2016 - dep. 23/03/2016, P.M. in proc. Panariello, Rv. 26649301 il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare, mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex articolo 131-bis cod. penumero . 7. Le possibili soluzioni al problema ordinamentale della non impugnabilità dell’archiviazione, legislativamente e chiaramente prevista, per particolare tenuità del fatto sono due la questione di costituzionalità dell’articolo 469, cod. proc. penumero nella parte in cui non consente l’impugnazione, poiché lo stesso per la sua chiarezza non risulta oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata del resto l’articolo 131 bis cod. penumero è stato introdotto successivamente alla scrittura dell’articolo 469 cod. proc. penumero , ed il legislatore non ha previsto un’integrazione dello stesso, per ritenere impugnabile l’archiviazione ex articolo 131 bis cod. penumero l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 3, comma 1, lettera F del d.P.R. 14 novembre 2002, numero 313 Provvedimenti iscrivibili. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto f i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 - bis del codice penale . Per l’iscrizione nel casellario giudiziale la norma prevede che il provvedimento sia definitivo infatti tutti i provvedimenti iscrivibili sono tali solo se definitivi, ovvero non impugnati o altrimenti definitivi per rigetto dell’impugnazione . Il decreto di archiviazione, come sopra visto, non risulta impugnabile, e quindi lo stesso per la sua natura di provvedimento sempre provvisorio, per la possibilità di riapertura delle indagini articolo 414 cod. proc. penumero , non può ritenersi definitivo. Conseguentemente il provvedimento di archiviazione non deve essere iscritto nel casellario giudiziario perché provvedimento non definitivo. L’efficacia preclusiva dell’archiviazione, infatti, nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale - Corte cost., 19 gennaio 1995 numero 27 - è limitata, e relativa - solo - allo stesso ufficio del P.M. che ha chiesto l’archiviazione Una volta disposta, al di fuori dei casi indicati nell’articolo 345 cod. proc. penumero , l’archiviazione di una notizia di reato, non è consentito al P.M. chiedere e al g.i.p. valutare, accogliendola o rigettandola - senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall’articolo 414 stesso codice l’applicazione di misura cautelare o l’emissione di altro provvedimento che implichi l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la relativa richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati o su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l’archiviazione. E invero il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell’autorità della res judicata , è connotato da un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’articolo 414 cod. proc. penumero Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella nozione di stesso fatto sono comprese sia le componenti oggettive dell’addebito - condotta, evento, rapporto di causalità - sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell’autorità che procede o procedette all’investigazione, in quanto l’effetto preclusivo discendente dall’archiviazione condiziona solo la condotta dell’ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento . Sez. U, numero 9 del 22/03/2000 - dep. 01/06/2000, Finocchiaro, Rv. 21600401 vedi anche Sez. 2, numero 36842 del 06/07/2004 - dep. 17/09/2004, Nocito ed altri, Rv. 22972901 e Sez. 5, numero 45725 del 22/09/2005 - dep. 16/12/2005, Capacchione, Rv. 23320901 Il decreto di archiviazione ha efficacia limitatamente preclusiva solo nei confronti dell’autorità giudiziaria che ha provveduto all’archiviazione. Invero, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell’azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell’ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l’autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione . L’interpretazione suddetta trova ampia conferma nella disposizione dell’articolo 651 bis, cod. proc. penumero che prevede l’efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno, ma non anche dell’archiviazione. 8. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell’articolo 409 cod. proc. penumero casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. penumero sia perché espressamente previsto dall’articolo 409, comma 6, cod. proc. penumero , e sia perché il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l’interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell’indagato . Vedi in tal senso Sez. 3, numero 30685 del 26/01/2017 - dep. 20/06/2017, Vanzo, Rv. 27024701. 9. Così ricostruito il sistema normativo della particolare tenuità del fatto, le norme che non prevedono l’impugnazione del provvedimento di archiviazione o la rinuncia non ammessa da parte dell’indagato all’archiviazione per l’articolo 131 bis cod. penumero risultano conformi a Costituzione, perché nessun effetto pregiudizievole quale potrebbe essere l’iscrizione nel casellario risulta dall’archiviazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.