La nuova fase di sviluppo del fascicolo sanitario elettronico

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa con decreto le istruzioni tecniche per l’interconnessione del fascicolo sanitario elettronico.

Il fascicolo. Il fascicolo sanitario elettronico FSE costituisce una realtà di eccellenza solo in alcune regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte in quanto risultava ancora da implementare il profilo strategico dell’interconnessione al fine di consentire al fascicolo una diffusione a livello nazionale. Attualmente in Italia, secondo il portale www.fascicolosanitario.gov.it, le regioni e province autonome che hanno attivato il fascicolo sanitario sono 15 le regioni e province autonome che non hanno attivato alcun servizio sono 4 Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Sicilia . La sopra citata lacuna viene colmata ora con il prezioso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sancisce il passaggio ad una nuova fase operativa che è destinata a superare la fase attuale di sperimentazione del fascicolo sanitario elettronico. Il Fascicolo Sanitario Elettronico FSE , è stato istituito dall’articolo 12 del decreto legge 179/2012 ed è costituito dall’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il fascicolo sanitario elettronico FSE potrà consentire ai pazienti di disporre e consultare in modo semplice le informazioni sulla propria salute, ai medici di effettuare le diagnosi in qualità attraverso la consultazione di dati aggiornati, integri e disponibili attraverso le piattaforme regionali. Una piattaforma regionale di FSE comprende in generale 2 componenti principali la prima riguarda i documenti e i dati prodotti dalle strutture sanitarie e la seconda l’indicizzazione ditali documenti e/o dati. In tale architettura, i documenti e dati sanitari sono memorizzati nei repository siti presso le strutture sanitarie. La titolarità del documento/dato è di chi produce il documento/dato stesso, mentre l’indice regionale conserva i metadati inerenti ai documenti e dati prodotti quali la tipologia del documento, l’autore del documento, il paziente al quale il documento si riferisce, il riferimento al repositori che conserva il documento, ecc. . L’interoperabilità con le altre piattaforme tecnologiche regionali viene garantita dai servizi di interoperabilità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito, ai sensi della legge 232 del 2016 legge di bilancio 2017 di garantire l’interoperabilità su tutto il territorio nazionale attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del sistema tessera sanitaria. Infrastruttura nazionale. Il Ministero ha creato una specifica infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i vari Fascicoli Sanitari Elettronici Fase denominata INI” al fine di coordinare la propria azione con il Ministero della salute e le regioni. Il Ministero delle Finanze dispone del sistema informativo Sistema TS in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326. L’Agenzia per l’Italia Digitale in accordo con il Ministero della salute ed il i Ministero dell’Economia e delle Finanze cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha approvato, con la circolare n 4 del 1 luglio 2017, una specifica soluzione progettuale in materia di interoperabilità. Il decreto in esame disciplina in coerenza con la sopra citata circolare Agid a Le funzioni e i servizi telematici dell'INI, di cui all’articolo 12, comma 15-ter, punti 1 , 2 e 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, come modificato dall'articolo 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, numero 232 b i procedimenti nonché le modalità con le quali l'INI garantisce, per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere della medesima infrastruttura nazionale, l’interconnessione dei soggetti per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei FSE degli assistiti ai fini della successiva alimentazione e consultazione dei medesimi FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 12, comma 15-ter, punto 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 c le funzioni e i servizi telematici dell’INI, al fine di garantire ai FSE i dati del Sistema TS ai sensi dell'articolo 12, comma15-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, come modificato dall’articolo 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, numero 232. Il decreto disciplina la gestione delle codifiche che rappresentano le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE, rese disponibili dalle Amministrazioni ed enti che le detengono v. articolo 12 della legge numero 232 del 2016 che individuava a riguardo la data del 30 aprile 2017 . Il Ministero ha acquisito in riferimento al decreto in esame il parere positivo del Garante privacy, reso in data 26 luglio 2017 ai sensi dell’articolo 154, quarto comma del Codice della privacy. Il decreto prevede l’interconnessione dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità INI con l’Anagrafe nazionale degli assistiti Ana prevista dall’articolo 62-ter del Codice di Amministrazione Digitale Cad . L’identificazione. Sarà compito di INI garantire l’identificazione dell’assistito e l’estrazione delle informazioni concernenti la propria assistenza sanitaria. Il decreto ha il pregio di disciplinare le funzioni di identificazione e verifica consenso dell'assistito a cura di INI, l’Anagrafe dei consensi e revoche dell’assistito, i servizi di inserimento e di gestione dei metadati, servizio di recupero di un documento del Fase, il trasferimento indice FSE, la gestione delle codifiche, la disponibilità dei dati del sistema TS. L'INI garantisce attraverso l'interconnessione con l'ANA, secondo le modalità descritte nell’allegato A del decreto, l’identificazione dell'assistito e l'estrazione delle relative informazioni concernenti la propria assistenza sanitaria, risultanti alternativamente a presso una RdA regione o provincia autonoma ovvero SASN di assistenza dell'assistito In caso di trasferimento di residenza dell’assistito, ANA comunica all’INI la RdA solo al momento dell'iscrizione da parte dell'assistito presso la ASL b presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante SASN , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, numero 620 c altre tipologie di assistenza del Servizio sanitario nazionale, che saranno individuate con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute. Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’INI assicura le funzionalità di cui al comma 1 attraverso l’allineamento con l'elenco degli assistiti del Sistema TS, il quale, a tal fine, viene assunto come anagrafe di riferimento. Il consenso. Il decreto approfondisce anche il profilo dell’anagrafe dei consensi e revoche dell’assistito. Si prevede che al momento della espressione del consenso o revoca da parte dell’assistito, il FSE alimenti telematicamente l’Anagrafe dei consensi e delle revoche, attraverso la specifica funzione resa disponibile dall'INI, con i dati relativi ai consensi e le relative revoche espressi da parte dell’assistito secondo le modalità descritte nell’allegato disciplinare tecnico allegato B, che costituisce parte integrante del decreto. L'assistito esprime il consenso o la relativa revoca secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri numero 178/2015 anche presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza. Nel caso in cui l'assistito esprime il consenso o la relativa revoca presso una regione o provincia autonoma diversa dalla propria regione di assistenza, l'INI a mette a disposizione della regione o provincia autonoma che deve acquisire il consenso o la relativa revoca l’informativa specifica della regione di assistenza b notifica tale informazione alla regione di assistenza competente. Dati e documenti. Con riferimento ai dati e documenti di cui agli articoli 14, servizio di messa a disposizione dei dati del sistema TS articolo 15 prestazione assistenza protesica, termale e integrativa e 16 certificati di malattia , viene confermato che l’assistito può procedere all’oscuramento e relativa revoca dal momento in cui i medesimi dati sono inseriti nell’indice del proprio FSE, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri numero 178/2015. A fronte del sopra citato oscuramento il FSE deve altresì oscurare i relativi dati e documenti correlati attraverso il NRE. Il decreto in esame costituisce un punto di partenza importante per promuovere la diffusione della sanità digitale nel nostro paese una sfida complessa che si può vincere solo con una nuova concreta sinergie fra i molteplici attori quali il Ministero della Salute, Agide, Regioni e Aziende Sanitarie e con la previsione di adeguati investimenti anche in formazione delle competenze digitali e comunicazione e con un reale coinvolgimento dei cittadini.

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