Per valutare l’inclusione o meno dell’indennità di trasferta nella base di calcolo del TFR, a norma dell’articolo 2120, comma 2, c.c., il giudice del merito deve sempre compiere l’accertamento in fatto di determinazione quantitativa della componente risarcitoria e retributiva della stessa, dipendente dalle specifiche pattuizioni contrattuali.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16142, depositata il 15 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trento rigettava il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che, accogliendo l’opposizione della società datrice di lavoro avverso il decreto di ingiunzione nei propri confronti al pagamento in favore dell’ex dipendente del TFR, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, aveva ritenuto doversi escludere dalla retribuzione annuale il compenso per lavoro straordinario e l’indennità di trasferta. Avverso la predetta sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione. Determinazione TFR. La Corte di Cassazione richiama, in primo luogo, il principio a norma dell’articolo 2120, comma 2, c.c., secondo cui la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare tale base anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciali o espressamente derogatorie Cass., numero 4708/12 e numero 365/10 . Nel caso di specie, l’articolo 41 CCNL Autotrasporto vigente tra le parti prevede un analitico elenco tassativo delle voci retributive utili a fini del calcolo del TFR, tra le quali è pure prevista la «parte retributiva della trasferta a norma dell’articolo 19». Ebbene, tale norma collettiva stabilisce che, qualora l’indennità di trasferta dovesse essere convenuta in misura superiore ai limiti per l’esenzione contributiva, «le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’Irpef hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel TFR, sempre che l’indennità sia erogata in modo non occasionale». Indennità di trasferta. Secondo la prospettazione della Cassazione, il giudice di merito era tenuto a verificare la natura dell’indennità di trasferta erogata dalla società datrice al lavoratore. Questi avrebbe dovuto compiere l’accertamento in fatto di determinazione quantitativa della componente risarcitoria e retributiva dell’indennità di trasferta, dipendente dalla interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali Cass., numero 3684/10 . Ancora, nel caso in esame, bisognava verificare se l’indennità di trasferta costituiva aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, con conseguente compenso come mero rimborso spese, oppure riguardava il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, poiché diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione Cass., numero 15360/02 . Ad una attività interpretativa e di accertamento si è invece sottratta la Corte territoriale, che, con vizio logico di motivazione gravemente insufficiente, ha ritenuto che una tale eccedenza andasse imputata a forfait per lavoro straordinario. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie questi motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione ad essi.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 maggio – 15 luglio 2014, numero 16142 Presidente Lamorgese – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva 10 gennaio 2008 la Corte di appello di Trento rigettava l'appello proposto da M.G. avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento dell’opposizione di Arcese Trasporti s.p.a., già sua datrice di lavoro, avverso il decreto del Tribunale di Rovereto di ingiunzione nei propri confronti al pagamento, in favore dell'ex dipendente e a titolo di T.f.r. per il periodo maturato aprile 2001 - agosto 2006, della somma di Euro 15.461,92 aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto per esclusione dal suddetto importo, nelle more pagato per la differenza, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di trasferta , in relazione ai due motivi aventi ad oggetto la computabilità nel T.f.r. delle suddette voci, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in funzione del tentativo di conciliazione tra le parti per la determinazione della somma concretamente dovuta da Arcese Trasporti s.p.a. a M. . A motivo della sentenza, la Corte territoriale ribadiva l'esclusione dalla retribuzione annuale computabile, a norma degli articolo 2120, secondo comma c.c. e 41 CCNL Autotrasporto, Spedizione Merci e Logistica del 13 giugno 2000, del compenso per lavoro straordinario in quanto prestazione, seppure resa con continuità, eccedente l'orario normale, remunerata da compenso di natura retributiva solo in caso di una volontà contrattuale in tale senso esclusa dal contratto collettivo citato e dell'indennità di trasferta di natura restitutoria, per espressa previsione del menzionato contratto, nei limiti di esenzione fiscale e contributiva, non superabili per espressa previsione dell'Accordo aziendale di secondo livello di Arcese Trasporti s.p.a. e, in caso contrario, imputati à forfait per lavoro straordinario . M.G. ricorre per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. resiste Arcese Trasporti s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 41, 19, 11 bis CCNL Autotrasporto in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente tratto dalle suddette norme, non contenenti alcuna esplicita definizione della natura dell'indennità di trasferta neppure in riferimento all'articolo 11 l. 467/1984 determinante, per l'attività degli autotrasportatori, limiti di legge al di sotto dei quali essa esclusa, anche se corrisposta continuativamente, dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali irrilevanti ai fini della qualificazione della sua natura , il convincimento della natura restitutoria dell'emolumento, anzi contraddetta dal loro riferimento in particolare articolo 19, terzo e nono comma e articolo 11 bis CCNL cit. , per la determinazione e la continuità di erogazione dell’indennità al personale viaggiante, piuttosto che ad un rimborso di spesa, ad un maggior disagio nella prestazione lavorativa, con chiaro collegamento ad essa e pertanto con natura retributiva anche al di sotto dei suddetti limiti di esenzione fiscale e contributiva. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. in riferimento al Contratto collettivo aziendale 18 giugno 1997, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la natura integralmente restitutoria dell'indennità di trasferta da numerose disposizioni pattizie aziendali pg. 14, ult. cpv. premesse della parte economica articolo 1, lett. e, lett. b, lett. d, lett. a, pg. 15 , non rispettate nel loro tenore testuale e nella comune volontà delle parti contraenti e con omissione di una valutazione complessiva del contratto aziendale, in violazione dei suindicati canoni ermeneutici, risultando invece la previsione di derogabilità dei limiti di legge di esenzione, nel senso della possibile concorde attribuzione dalle parti di natura retributiva all'indennità, anche al di sotto. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione degli articolo 11 bis, 19, 41 CCNL, 1362 e 1363 c.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per non corretta valutazione, in base a disposizioni contrattuali collettive e aziendali e concrete modalità di prestazione lavorativa, della natura interamente retributiva o, in subordine, per la parte eccedente gli importi di indennità forfettizzati ex articolo 1, lett. a, parte economica del contratto aziendale 1997 della indennità di trasferta, abitualmente corrisposta in misura fissa e forfettizzata a remunerazione del maggior disagio lavorativo comportato dalla continua lontananza dalla sede di lavoro, anche per interpretazione giurisprudenziale della sua natura retributiva qualora il dipendente costantemente adibito al lavoro in trasferta per detto collegamento al valore economico del lavoro più disagiato nell'autonomo apprezzamento del giudice di merito. Con il quarto, il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., sull'individuazione della natura giuridica dell'indennità di trasferta, qualificata come restitutoria per erronea e parziale lettura delle norme denunciate, in riferimento ai limiti di esenzione fiscale e contributiva, così malamente interpretandole, senza neppure un procedimento argomentativo logico-giuridico di idonea spiegazione. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione degli articolo 2120 c.c., 41 CCNL, 1362 e 1363 c.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per erronea esclusione dell'indennità di trasferta di natura retributiva per le caratteristiche illustrate nei precedenti mezzi dalla base di calcolo del T.f.r., in assenza di diversa previsione delle parti, non risultante né dall’articolo 41 CCNL anzi in essa includente la parte retributiva dell'indennità di trasferta , né dalle disposizioni del Contratto aziendale 18 giugno 1997 o da altre norme di secondo livello. Con il sesto, il ricorrente deduce violazione degli articolo 41 CCNL e 2120 c.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per erronea esclusione del compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del T.f.r., in assenza di diversa disposizione contrattuale collettiva, non ravvisabile nell'elenco tassativo delle voci componenti detta base dell'articolo 41 CCNL, che, pur non indicandolo espressamente, neppure può escludere il lavoro straordinario, quando, a differenza che nella previsione dell'articolo 18 CCNL di sua definizione come fatto saltuario o eccezionale , prestato in modo regolare e continuativo, così da rientrare in essa, siccome retta dal principio di omnicomprensività della retribuzione quanto meno nel numero di ore prestate, con sola eventuale esclusione della relativa maggiorazione. I primi cinque motivi sono congiuntamente esaminabili, per la loro comune convergenza, sia pure sotto i diversi profili indicati, nella doglianza di mancata inclusione dell'indennità di trasferta nella base di calcolo del T.f.r Essi sono fondati. In via preliminare, deve tuttavia essere disattesa la deduzione del ricorrente, con sua memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., di formazione del giudicato sulla sentenza della Corte d'appello di Trento 12 dicembre 2006 numero 68, menzionata a pgg. 20 e 21 del ricorso, per inammissibilità del ricorso avverso di essa pronunciata dalla Corte di cassazione con sentenza 10 dicembre 2010, numero 25010 sulla natura interamente retributiva dell'indennità di trasferta in questione. Fermo il principio della preclusione quando due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato ed anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle del primo del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto con l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione su questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, in quanto premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza Cass. 21 ottobre 2013, numero 23723 Cass. 12 aprile 2010, numero 8650 , il presente giudizio ha ad oggetto una questione in fatto e diritto diversa da quella del giudizio su cui formatosi il giudicato invocato per l'inapplicabilità per tale ragione del giudicato esterno, in un caso di demansionamento del lavoratore Cass. 3 giugno 2013, numero 13921 . Ed infatti, in quel giudizio è stata accertata la natura integralmente retributiva dell'indennità di trasferta a pg. 11 della citata sentenza della corte trentina in funzione della sua inclusione nella retribuzione globale di fatto per la commisurazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 18, quarto comma L. 300/1970, comprensiva di ogni compenso continuativo ricollegabile alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, per non addossare al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui Cass. 16 settembre 2009, numero 19956 . Nel caso in esame, si tratta invece della computabilità della stessa indennità di trasferta nel trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c., pure ispirato a criterio di omnicomprensività Cass. 1 dicembre 2012, numero 16636 , di natura, non già risarcitoria, ma di retribuzione differita in funzione latamente previdenziale e derogabile dall'autonomia contrattuale collettiva, cui pure occorre fare riferimento Cass. 23 marzo 2012, numero 4708 . Evidente appare la diversità delle due questioni, sicché non sussiste alcun punto fondamentale comune ad entrambe le cause, sussumibile quale premessa logica indispensabile dell'odierna statuizione. Tanto premesso, occorre allora, in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c., richiamare il principio appena anticipato, secondo cui la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al principio della omnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva Salvo diversa previsione dei contratti collettivi . , che può limitare tale base anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza l'utilizzazione di formule speciali o espressamente derogatorie Cass. 23 marzo 2012, numero 4708 Cass. 13 gennaio 2010, numero 365 . Nel caso di specie, l'articolo 41 CCNL Autotrasporto vigente tra le parti prevede un analitico elenco tassativo delle voci retributive utili a fini del calcolo del T.f.r. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta tassativamente dai seguenti elementi . , tra le quali è pure prevista la parte retributiva della trasferta a norma dell'articolo 19 . Occorre allora verificare che cosa preveda in proposito tale norma collettiva, direttamente interpretabile da questa Corte, a norma dell'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c. nel testo novellato dall'articolo 2 d. lg. 40/2006 . Ebbene, il suo settimo comma stabilisce che, qualora l’indennità di trasferta dovesse essere convenuta in misura superiore ai limiti per l’esenzione contributiva fino alla cui concorrenza il sesto comma prevede la possibilità di integrazione, con evidente riferimento ai limiti di legge al riguardo posti dall'articolo 11 L. 467/1984 per l'attività degli autotrasportatori , le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'Irpef hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale . In tali limiti allora non anche per la parte soggetta ad esenzione fiscale e contributiva, benché assoggettabile a contribuzione volontaria per volontà delle parti, che possono anche ampliare la parte retributiva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, sesto comma CCNL cit., dell'ultimo capoverso delle premesse economiche di pg. 14 e dell'articolo 1, lett. e di pg. 15 dell'accordo aziendale 18 giugno 1997, per riferimento ad un accordo tra le parti mai intervenuto, per espressa ammissione del ricorrente , il giudice di merito è tenuto a verificare la natura dell'indennità di trasferta erogata da Arcese Trasporti s.p.a. a M.G. . Ad esso solo compete l'accertamento in fatto di determinazione quantitativa della componente risarcitoria e retributiva dell'indennità di trasferta, dipendente dalla interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali Cass. 17 febbraio 2010, numero 3684 Cass. 6 giugno 1998, numero 5592 , tenuto anche conto della presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di una parte remunerativa e di una restitutoria posta dall'articolo 12 L. 153/1969, sul presupposto dell'accertamento dell'effettiva natura dell'emolumento e della compresenza in esso di entrambe le componenti Cass. 5 agosto 2010, numero 18269 . Ad una tale doverosa attività interpretativa e di accertamento in fatto si è invece sottratta la Corte territoriale, che, con vizio logico di motivazione pure gravemente insufficiente, ha ritenuto che una tale eccedenza andasse imputata à forfait per lavoro straordinario . Ed il proprio convincimento ha tratto dall'apodittica affermazione della sua esclusione dalla base di computo del T.f.r., per la ravvisata e indimostrata necessaria equiparazione dell'indennità di trasferta al rimborso spese così nei primi due capoversi di pg. 6 della sentenza . Il giudice del merito deve dunque accertare se nel caso in esame, per le particolari modalità di prestazione della sua attività lavorativa e di corresponsione, l'indennità di trasferta costituisca aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il relativo compenso non sia un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione Cass. 30 ottobre 2002, numero 15360 con la conseguente sua inclusione o meno, per tale parte, nella base di calcolo del T.f.r., a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c Il sesto motivo, relativo a violazione degli articolo 41 CCNL e 2120 c.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per erronea esclusione del compenso per lavoro straordinario, prestato regolarmente e continuativamente, dalla base di calcolo del T.f.r., è invece infondato. Richiamato il sopra illustrato principio di derogabilità dalla contrattazione collettiva della base di calcolo, di regola ispirata al criterio di omnicomprensività della retribuzione, nella determinazione del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c., il già citato articolo 41 CCNL Autotrasporto vigente tra le parti non prevede, nell'analitico elenco tassativo delle voci retributive utili a fini del calcolo del T.f.r., il compenso per lavoro straordinario, definito dall'articolo 18 CCNL cit. come fatto saltuario o eccezionale. Né la circostanza della sua corresponsione in modo regolare e continuativo, che lo farebbe rientrare nella nozione di retribuzione omnicomprensiva prevista dall'articolo 2120, secondo comma c.c., può essere nel caso di specie valorizzata proprio per la suddetta previsione, fatta espressamente salva dall'esordio della disposizione citata Salvo diversa previsione dei contratti collettivi . . Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente, in accoglimento per quanto di ragione dei primi cinque motivi congiuntamente esaminati e respinto il sesto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio legittimità, alla Corte d'appello di Brescia, che si atterrà al seguente principio di diritto In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c., la base di calcolo, di regola da determinare in relazione al criterio di omnicomprensività della retribuzione, è derogabile dalla contrattazione collettiva. Sicché, in base all'articolo 41 CCNL Autotrasporto 13 giugno 2000 e alle disposizioni del Contratto collettivo aziendale 18 giugno 1997 Arcese Trasporti s.p.a., pure tenuto conto della presunzione legale di coesistenza in pari misura nell'indennità di trasferta di una parte remunerativa e di una restitutoria posta dall'articolo 12 l. 153/1969, il giudice di merito deve accertare se e per quale parte, valutate le particolari modalità di prestazione dell'attività lavorativa nell'impresa e di sua corresponsione, l'indennità di trasferta costituisca aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto per cui il relativo compenso non sia un mero rimborso spese, ma il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione e debba pertanto essere o meno inclusa, per la suddetta parte, nella base di calcolo del T.f.r., a norma dell'articolo 2120, secondo comma c.c. . P.Q.M. La Corte accoglie i primi cinque motivi, respinto il sesto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia.