La Cassazione ribadisce l’illegittimità della trattenuta sulla tredicesima nel caso dei permessi usufruiti, ai sensi della legge 104, dalla lavoratrice madre di un minore portatore di handicap si tratterebbe di un deterrente per la fruizione dei benefici, contrario alle finalità della norma.
E’ quanto stabilito dalla sez. Lavoro nella sentenza numero 15435, depositata il 7 luglio 2014. Computabilità tra permessi e tredicesima quando opera? La Corte di Appello di Reggio Calabria condannava una società a corrispondere alla propria dipendente una somma di denaro relativa ai permessi usufruiti ex articolo 33, comma 3, l. numero 104/1992 in qualità di lavoratrice madre di minore portatore di handicap. Emergeva, in questo giudizio di secondo grado, che la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima opera solo nel caso in cui questi si cumulino con i congedi parentali previsti dall’articolo 7 l. numero 1204/1971, circostanza non riscontrata nel caso di specie. Ricorso non fondato. La parte datoriale, nel rivolgersi alla Suprema Corte, lamenta la falsa applicazione della norma afferente le agevolazioni per i genitori lavoratori con figli minori con handicap. Una lettura sistematica della disciplina dei permessi, coerente con le finalità della norma, fa capire come all’estensione ai permessi previsti della riduttiva dettata per i congedi parentali osti, in primo luogo, la loro diversa natura ed il diverso regime economico. Il congedo parentale, di fatti, può essere richiesto per un lasso di tempo ampio, tale da determinata una «significativa sospensione» della prestazione lavorativa, a differenza dei permessi, sicuramente incidenti in misura limitata. Inoltre, come già indicato dagli Ermellini nella sentenza numero 688/2014, nel caso dell’astensione facoltativa spetta un’indennità inferiore alla normale retribuzione, mentre per chi presta assistenza ai portatori di handicap grave l’indennità si commisura alla retribuzione intera. Preminente la funzione sociale dei permessi. In conclusione, la sez. Lavoro evidenzia come ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongano un’interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap, finendo per disincentivare l’utilizzo del permesso stesso. fonte lavoropiu.info
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 marzo – 7 luglio 2014, numero 15435 Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza numero 898/2007 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza del locale Tribunale, condannava Poste italiane s.p.a. corrispondere a S.I. la somma di € 303,52, oltre accessori, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi usufruiti ex articolo 33 comma 3 della L. 104 del 1992 in qualità di lavoratrice madre di minore portatore di handicap nei mesi di febbraio, marzo e aprile del 1999. La Corte argomentava che la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, prevista dal comma 4 del citato articolo 33 mediante il rinvio all'ars. 7 della L. 1204 del 1971, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali previsti dall'ars. 7 medesimo, circostanza che nel caso non si era verificata. Aggiungeva che nessuna limitazione è prevista nella norma con riferimento all'incidenza dei permessi sulla quattordicesima mensilità. Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a un solo motivo. S.I. è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. La parte ricorrente prospetta come unico motivo la Violazione e falsa applicazione dell'ars. 33 comma 4 della L. numero 104 del 1992 . Sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la disposizione richiamata prevede l'esclusione del computo dei permessi previsti dai commi 2 e 3 della L. 104 ai fini della tredicesima mensilità in ogni caso, e non solo in quello in cui essi si cumulino con i permessi previsti all'ars. 7 della L. 1204 del 1971. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Deve rilevarsi preliminarmente che Poste italiane s,p.a. non muove nessuna censura nei confronti dell'affermazione della Corte di merito secondo la quale detti permessi sono computabili ai fini della quattordicesima mensilità, sicché l'oggetto del presente giudizio attiene esclusivamente alla loro incidenza sulla tredicesima mensilità o gratifica natalizia. 2.2. L'articolo 33 comma 3 della L. numero 104 del 1992 e successive modifiche, nel primo periodo prevede il diritto per determinati congiunti che prestano assistenza a persona con handicap in situazione di gravità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. Il successivo comma 4 prevede poi che Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti alla citata L. numero 1204 del 1971, articolo 7, si applicano le disposizioni di cui alla L. numero 1204 del 1971, medesimo articolo 7, u.c., nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, numero 903, articolo 7 e 8 . Anche per tali permessi quindi - in virtù del richiamo fatto alla L. numero 903 del 1977, articolo 8 abrogato dal D.Lgs. numero 151 del 2001, articolo 86, che ne ha recepito le previsioni all'articolo 43 - è dovuta dall'ente previdenziale un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro ed è poi portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti. Si tratta qui di interpretare la portata del richiamo effettuato dal sopra trascritto articolo 33 comma 4 all'ultimo comma dell' articolo 7 della L. numero 1204 del 1971 abrogato dal D.lgs. 151 del 2001, che ne ha recepito il contenuto negli articolo 34 e 51 a mente del quale i congedi parentali costituiti dall' astensione facoltativa e dai permessi per le malattie del bambino sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. Occorre in sostanza valutare se il mancato computo dei permessi ex articolo 33 ai fini della tredicesima mensilità o gratifica natalizia e delle ferie operi in ogni caso, oppure se operi solo quando essi in concreto si cumulino con i congedi parentali di cui all'articolo 7 della L. 1204. 2.3. L' adozione del criterio letterale imposta dall' articolo 12 delle preleggi nell'interpretazione dell'inciso che si cumulano con quelli previsti alla citata L. numero 1204 del 1971, articolo 7, non fornisce una soluzione univoca. Si deve infatti osservare, da un lato, che l'adozione del pronome relativo che - in luogo di qualora , nel caso che o simili - parrebbe introdurre la disciplina generale di tali permessi nel senso della loro cumulabilità con i congedi parentali, senza limitare l'operatività del richiamo all'ultimo comma dell'articolo 7 della L. 1204. E' vero però in senso contrario che tale cumulabilità non richiedeva una previsione espressa - non essendo posta in dubbio da altre disposizioni e risultando senza margini di incertezza dai diversi anche se sovrapponibili presupposti legittimanti la fruizione nelle due ipotesi, ovvero l'età del bambino e la situazione di handicap grave - sicché il richiamo ai congedi parentali trova una giustificazione nel fine di individuare l'operatività della previsione limitativa dell'incidenza sulla tredicesima e sulle ferie. 2.4. Una lettura sistematica delle disposizioni richiamate e coerente con la finalità e la disciplina generale della normativa di tutela per le situazioni di handicap convince tuttavia dell'incidenza della limitazione in questione nella sola circoscritta fattispecie - che non ricorre nel caso in esame - in cui i permessi si cumulino effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 2.5. All'estensione ai permessi previsti dall'articolo 33 della disciplina riduttiva dettata per i congedi parentali osta in primo luogo la loro diversa natura ed il diverso regime economico delle due tipologie di astensione dal lavoro. Il congedo parentale può essere richiesto infatti per un periodo di durata tale da determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa, a differenza dei permessi previsti dall'articolo 33 commi 2 e 3, che incidono sempre in misura limitata. Inoltre, nel caso dell'astensione facoltativa spetta un'indennità inferiore alla normale retribuzione, mentre per i permessi per coloro che prestano assistenza ai portatori di handicap grave l'indennità è commisurata all'intera retribuzione v. sull'aspetto dell'integralità delle voci di calcolo Sez. L, Sentenza numero 688 del 15/01/2014 , sicché non si comprenderebbe la motivazione della mancata incidenza sul solo istituto della tredicesima mensilità. Se è vero poi che il diritto alle ferie assicurato dall' articolo 36 u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche. 2.6. Sotto il profilo sistematico, determinante è la considerazione che i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna - ed in primis dagli articolo 2,3,38 della Costituzione - ed internazionale - quali sono la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, numero 18. Significativamente, la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità v. in particolare il punto x del preambolo e gli articolo 19 punto b, 23 comma 3, 28 comma 1 e comma 2 lettera c . Ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare I' utilizzazione del permesso stesso. Conforta tale soluzione il parere numero 3389 del 9/11/2005 del Consiglio di Stato, richiamato dalla Corte d'appello. 3. La materia dei permessi per i figli con handicap grave è oggi disciplinata anche dall'articolo 42 del D.lgs. 151 del 2001, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che ha frammentato il comma 4 dell'articolo 33 della L. 104 in due parti, il comma 4 dell'articolo 42 e il comma 2 dell'articolo 43. La lettura di tali previsioni non rileva però nella fattispecie in esame, in quanto il Testo Unico - anche a prescindere dalla sua limitata capacità abrogativa - è intervenuto successivamente ai fatti di causa, considerato che la signora I. fruì dei permessi ex articolo 33 della L. numero 104 nell'anno 1999. 4. Per tutte le ragioni esposte il ricorso dev'essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, considerato che S. I. non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.