In tema di nullità delle notificazioni all’imputato, l’impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi dell’impossibilità della notificazione ai sensi dell’articolo 161, comma quarto, c.p.p., sicchè non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’articolo 157, comma 8, del codice di rito.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 27453/2014, depositata il 24 giugno. Il caso. Nella fattispecie, la notifica del decreto di citazione in appello non era stata eseguita presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato, bensì presso lo studio del difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p Orbene, l’imputato aveva eccepito la nullità assoluta della notifica effettuata con tale modalità, siccome inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Di contrario avviso la Suprema Corte nella sentenza in commento, secondo cui, con la notifica presso lo studio del difensore di fiducia, vi è stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica, perciò senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Le notifiche all’imputato. L’ordinamento processuale penale tutela in modo dettagliato il diritto dell’imputato così come dell’indagato di essere presente nel procedimento che lo riguarda, in ragione del ruolo essenziale che egli ha nel procedimento stesso, ma soprattutto del rango costituzionale del diritto di difesa articolo 24 Cost. . Pertanto, l’intero sistema delle notifiche all’imputato è strutturato secondo modalità finalizzate a consentire a quest’ultimo la conoscenza effettiva e non solo presunta del procedimento a suo carico ragion per cui, nei suoi confronti, è sempre valida la notifica eseguita a mani proprie, perché essa assicura sempre l’effettiva conoscenza dell’atto in tutti gli altri casi, è il codice di procedura penale, agli articolo 156 ss., a stabilire quando occorrano diverse modalità di notifica. Il rapporto fiduciario fra imputato e difensore . La pronuncia de qua va nel senso già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la fondamentale sentenza numero 28451 del 2011, la quale ha stabilito che il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzi in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore. A seconda dei casi, la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato può essere dedotta - da un lato - dall’obbligo deontologico del difensore di portare a conoscenza degli atti il proprio assistito cfr. articolo 40 del Codice Deontologico Forense dall’altro, dall’obbligo speculare dell’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore Cass. penumero , Sez. I, 16 gennaio 2008, Cierlantini, in Giur. it., 2008, comma 1491, con motivazione Cass. penumero , Sez. I, 5 dicembre 2007, dep. 15 gennaio 2008, Chieco, numero 2115, inedita Cass. penumero , Sez. III, 20 settembre 2007, Ardito, in C.E.D. Cass., numero 237640 . Peraltro, anche nel caso in cui la notifica dell’atto all’imputato sia effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore d’ufficio, essa deve ritenersi idonea a determinare la conoscenza effettiva al destinatario. Ciò in quanto « il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è pertanto l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell’imputato nella fattispecie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione » Cass. penumero , sez. I, 6 ottobre 2004, numero 49244 . A ciò va aggiunto che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà dell’indagato/imputato, consistente nella scelta di una persona nell’esempio fatto prima, del difensore di ufficio investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore Cass. penumero , sez. I, numero 10297/2006 Cass. penumero , sez. II, numero 15903/2006 . e i principi costituzionali applicabili. La sentenza in commento ha giustamente sottolineato che, in difetto di qualsivoglia riferimento a circostanze particolari che, nel caso concreto, abbiano impedito l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27, comma 2, Cost. e funzione rieducativa della pena ex articolo 27, comma 3, Cost. negare la sanatoria della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del difetto delle condizioni che avrebbero legittimato tale forma di notificazione.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 24 giugno 2014, numero 27453 Presidente Brusco – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 2/07/2013 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il 7/12/2011 dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato C.F. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'articolo 452 cod. penumero in relazione all'articolo 444 cod. penumero , per aver detenuto per il commercio, in data 22/11/2006, carne bovina tritata, destinata all'alimentazione, pericolosa per la salute pubblica a causa della presenza di salmonella al di sopra dei limiti consentiti. 2. Ricorre per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, C.F. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero in relazione all'articolo 161 cod. proc. penumero Secondo il ricorrente, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello sarebbe nullo in quanto la notificazione è avvenuta mediante consegna al difensore ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero nonostante la notificazione presso la residenza dell'imputato, ossia il domicilio eletto, non fosse divenuta impossibile, essendosi l'incaricato del servizio postale limitato ad attestare che la notificazione non era avvenuta perché la casa era disabitata ed essendo, poi, avvenuta la notifica della sentenza di appello regolarmente presso la residenza del ricorrente. Su tale eccezione formulata dalla difesa, la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi b violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. c cod. proc. penumero in relazione all'articolo 161 cod. proc. penumero . La notificazione della citazione per il giudizio di appello, si assume, sarebbe nulla e la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, illegittimità e illogicità anche per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Secondo il ricorrente, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. penumero ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando sia stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte e sia stata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato c violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero in relazione agli articolo 444 e 452 cod. penumero , agli articolo 5 lett. d ed e e 6 L. 30 aprile 1962, numero 283. La qualificazione giuridica dei fatti effettuata dalla Corte d'Appello, si assume, non sarebbe corretta in quanto nel corso del giudizio è emerso che il punto vendita dell'imputato era perfettamente conforme alla normativa igienico-sanitaria e la presenza di salmonella in quantità superiore al limite di legge nei campioni di carne tritata è stata causata dal mancato controllo da parte del fornitore, per cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati. Secondo il ricorrente, in ogni caso, la condotta incriminata, non essendo stato accertato alcun pericolo concreto per la salute pubblica, rientrerebbe nel disposto normativo delle ipotesi contravvenzionali di cui agli articolo 5 e 6 L. numero 283/1962, con conseguente obbligo di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. In merito al trattamento sanzionatorio, avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche, sia in considerazione della condotta non particolarmente lesiva, sia tenendo conto dell'assenza di precedenti penali e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere irrogata una pena più mite, oltre alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Considerato in diritto 1. Va premesso che il ricorso, proposto in data 21 novembre 2013, è stato tempestivamente depositato entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'articolo 585, comma 1, lett. c cod.proc.penumero dalla notificazione a mezzo posta dell'estratto contumaciale della sentenza all'imputato, ai sensi dell'articolo 585, comma 2, lett. d cod.proc.penumero , avvenuta in data 7 ottobre 2013 ai sensi del combinato disposto degli articolo 170, comma 1, cod.proc.penumero e 8, comma 4, 1.20 novembre 1982, numero 890. 2. I motivi di ricorso concernenti la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello sono, tuttavia, infondati. 2.1. Il ricorrente ha dedotto la violazione di norme processuali e l'omessa pronuncia del giudice di appello in merito all'eccezione sollevata dalla difesa all'udienza del 2 luglio 2013, relativa alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, senza tuttavia allegare al ricorso il relativo verbale, proponendo sul punto un motivo di ricorso ai limiti dell'ammissibilità. 2.2. Dall'esame dei verbali del dibattimento in grado di appello, presenti comunque nel fascicolo processuale ed esaminati in ragione della natura del vizio dedotto, emerge che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputato, per l'udienza del 4 aprile 2013, mediante consegna di copia al difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod.proc.penumero a seguito di notificazione non andata a buon fine presso il domicilio dichiarato e relazione dell'ufficiale notificatore con dicitura “casa disabitata sconosciuto all'indirizzo”. Nel corso dell'udienza del 4 aprile 2013, dichiarata la contumacia dell'imputato, il difensore di fiducia aveva chiesto un rinvio e nel corso della successiva udienza, il 2 luglio 2013, aveva eccepito “la notifica” della citazione. Su tale eccezione la Corte d'Appello si è riservata di decidere unitamente al merito e, nella sentenza impugnata ha omesso di esaminare l'eccezione, con pronuncia da intendersi alla stregua di un implicito rigetto. 2.3. Occorre, in proposito, ricordare come la notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato non sia per ciò solo equiparabile all'omessa notificazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito, ad esempio, che la notificazione della citazione dell'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di omissione della notificazione ex articolo 179 cod. proc. penumero , ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'articolo 178, lett. c cod. proc. penumero , soggetta alla sanatoria speciale di cui all'articolo 184, comma 1, cod.proc.penumero , alle sanatorie generali di cui all'articolo 183 e alle regole di deducibilità di cui all'articolo 182 cod.proc.penumero , oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'articolo 180 citato codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'articolo 179, comma 1, cod. proc. penumero , rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo Sez. U, numero 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229540 . 2.4. Ma la censura risulta infondata con riferimento alla stessa asserita irregolarità della notificazione, eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod.proc.penumero a seguito di notificazione al domicilio dichiarato non andata a buon fine con dicitura “casa disabitata sconosciuto all'indirizzo”, trattandosi di fattispecie concreta sussumibile nell'ipotesi astratta dell'impossibilità della notificazione. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, in altra ipotesi, ritenuto sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio Sez. 3, numero 10227 del 24/01/2013, Imbastari, Rv. 254422 , richiamandosi quell'orientamento interpretativo che richiede, quale condizione sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo Sez. 1, numero 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv.233172 Sez. 2, numero 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059 e rimarcandosi, comunque, l'irrilevanza del fatto che, successivamente, l'imputato abbia ricevuto raccomandate nel medesimo luogo infatti, l'impossibilità di notificazione al domicilio eletto o dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all'ufficiale giudiziario Sez. 3, numero 35048 del 8/07/2010, Benfratelli, Rv. 248335 . 2.5. Tale indirizzo interpretativo può ritenersi consolidato a seguito della pronuncia a Sezioni Unite Sez. U, numero 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 che, avallando l'orientamento interpretativo secondo il quale il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzi in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore Sez. 5, numero 42399 del 18/09/2009, Dona, Rv. 245819 Sez. 2, numero 38768 del 10/11/2006, Buongiorno, Rv. 235311 Sez. 5, numero 23670 del 26/04/2005, Carbone, Rv. 231908 , ha affermato a chiare lettere che l'impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero , sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'articolo 157, comma 8, cod. proc. penumero Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'articolo 157, comma 7, cod. proc. penumero , la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'articolo 161, comma 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'articolo 157, comma 8, cod. proc. penumero . 2.6. Ferma restando la ritualità della notifica per quanto sopra detto, va anche rimarcato che il rapporto fiduciario esistente tra l'imputato ed il difensore al quale la citazione è stata notificata, rende tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario il profilo del rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, tale da implicare il sorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti , è stato posto in rilievo in una pronuncia della Corte costituzionale numero 136 del 5 maggio 2008 , così come ripetutamente nella giurisprudenza di questa Corte è stato posto in rilievo l'onere di diligenza a carico del difensore che sia consegnatario delle notificazioni, sia pure con specifico riferimento all'onere del difensore di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il suo studio professionale Sez. 2, numero 2233 del 04/12/2013, dep. 20/01/2014, Ortolan, Rv. 258286 Sez. U, numero 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Arrivoli, Rv 222553 Sez. 6, numero 34860 del 19/09/2002, dep. 17/10/2002, Fisheku, Rv 222578 . Tale dovere di informazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illustrazione dei diritti e facoltà dell'imputato e degli atti che lo riguardano, era stato già affermato dalla Corte di Strasburgo Corte EDU 18/10/2006 Hermi c. Italia Corte EDU 28/02/2008 Demebukov c. Bulgaria , dovendosi fare affidamento anche su tale dovere nell'ottica di bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di celerità del processo. 2.7. Con specifico riguardo, poi, al bilanciamento tra il principio della ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa, che trova il suo punto d'integrazione nell'accertamento della concreta lesività dell'atto asseritamente nullo in relazione all'interesse che la regola violata mira a tutelare, non può essere ignorato il particolare regime della sanatoria delle nullità non assolute concernenti citazioni, avvisi e notificazioni previsto dall'articolo 184 cod.proc.penumero , che permette di ritenere sanata la nullità sul mero presupposto che la parte interessata sia comparsa ovvero abbia rinunciato a comparire, privilegiando, tra i diversi scopi ai quali gli atti comunicatori sono destinati che possono consistere anche nella predisposizione di una serie di attività difensive propedeutiche alla partecipazione all'udienza , quello della comparizione. La norma non descrive, dunque, una vera e propria ipotesi di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto, come invece prevede in via generale per le altre nullità l'articolo 183 lett. b cod.proc.penumero , ma consente all'interprete di escludere l'invalidità processuale sul mero presupposto che il destinatario sia stato messo in grado di partecipare all'udienza. 2.8. Il compito dell'interprete è, dunque, quello di bilanciare esigenze di garanzia e celerità del processo, privilegiando l'accertamento della concreta lesività della violazione delle forme del processo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque rispettosa dell'articolo 111, comma 2, Cost., che stabilisce che la legge deve assicurare la durata ragionevole del processo, ed al contempo conforme al principio enunciato dall'articolo 6 CEDU, che nella lettura della Corte di Strasburgo impone il bilanciamento di interessi contrapposti desumibili dalla complessità del caso concreto, dalla condotta del ricorrente e dal comportamento dell'Autorità Corte EDU 25/03/1999, Pellissier e Sassi c. Francia . L'attuale disciplina delle notificazioni è indubbiamente ispirata all'obiettivo di evitare appesantimenti procedurali e, in particolare, le norme in tema di sanatoria delle nullità delle notificazioni, in quanto prevedono che l'imputato, pur sanando con la propria comparizione l'invalidità dell'atto, possa chiedere un termine per la difesa, sono chiaramente orientate a bilanciare i suindicati contrapposti interessi, privilegiando la celerità del processo sull'invalidità di forme del procedimento che non si siano in concreto rivelate lesive dell'interesse che miravano a tutelare, imponendo all'interprete di valutarle in tal caso alla stregua di mere irregolarità. 2.9. E poiché, in virtù del già richiamato rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, è ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte la massima per cui nel caso di nomina di un difensore di fiducia, la notificazione presso quest'ultimo è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente Sez.6, numero 938 del 10/11/2011, dep. 13/01/2012, Spinella, numero m. Sez. 1, numero 2432 del 12/12/2007, dep. 16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207 Sez. 1, numero 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615 Sez. 1, numero 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036 Sez. 6, numero 19267 del 09/03/2006, Casilli, Rv. 234499 , in difetto di qualsivoglia riferimento nel ricorso a circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale effettiva conoscenza, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo si allude alla presunzione di non colpevolezza, di cui all'articolo 27, comma 2, Cost., ed alla funzione di emenda della pena, così come richiamata dall'articolo 27, comma 3, Cost. negare la sanatoria della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del difetto delle condizioni che avrebbero legittimato tale forma di notificazione. 2.10. Ora, se l'interesse che la norma che disciplina la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato è quello di consentirgli di partecipare al processo e le regole che disciplinano la notificazione degli atti consentono che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio eletto, la notificazione avvenga presso il difensore di fiducia, la citazione per il giudizio di appello notificata ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod.proc.penumero , anche nel caso in cui si ritenesse irrituale, non potrebbe ragionevolmente equipararsi all'omessa citazione dell'imputato. Questa Corte ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo ad esempio affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva Sez. 1, numero 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615 , ulteriormente precisando che in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'articolo 175, comma 2, cod. proc. penumero , come novellato dalla L. numero 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente Sez. 1, numero 2432 del 12/12/2007, dep. 16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207 nella motivazione di quest'ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris , è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia dall'imputato e l'imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra o conferma di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee Sez. 4, numero 34377 del 13/07/2011, Bianco e altro, Rv. 251114 . 2.11. Ulteriore conferma della correttezza di un'interpretazione che valorizzi il rapporto professionale che intercorre tra il difensore di fiducia e l'imputato, ai fini del giudizio circa la conoscenza effettiva del procedimento nel rispetto dell'articolo 6 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo Corte EDU 10 novembre 2004 e Grand Chambre 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia Corte EDU 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea in tema di mandato di arresto Europeo, Corte Giustizia 26 febbraio 2013, C-399/11 , si trae anche dall'esame della disciplina del processo in absentia introdotta dagli articolo 9 - 11 della L. 28 aprile 2014, numero 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili che, abrogando l'istituto della contumacia, ammette espressamente che il giudice possa procedere in assenza dell'imputato qualora quest'ultimo abbia nominato un difensore di fiducia, equiparando tale nomina all'effettiva conoscenza del procedimento. 2.12. La Corte territoriale ha, dunque, implicitamente rigettato l'eccezione di nullità della notificazione della citazione, fondatamente ritenendo che il destinatario fosse stato messo in condizione di partecipare al processo, né il ricorrente ha indicato quale attività gli sia stata in concreto preclusa, così frustrando l'ulteriore esigenza di ancorare l'accertamento delle nullità processuali non assolute all'effettiva lesione dell'interesse a tutela del quale le stesse sono poste. 3. Le censure mosse in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. 3.1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, si tratta di censure già formulate nell'atto di appello secondo la medesima argomentazione logico-giuridica riproposta in sede di ricorso, senza alcun confronto con le ragioni esposte a pag. 2 dal giudice di appello per giustificare la pronuncia di diniego del relativo motivo. 3.2. Dal raffronto con il testo della sentenza impugnata si evince, pertanto, l'analogia tra i motivi di appello e le censure formulate con il ricorso per cassazione che qui si esaminano, avendo omesso il ricorrente di confrontarsi con il testo della decisione impugnata, che aveva fornito specifica replica alle censure concernenti la configurabilità di una condotta colposamente omissiva dell'imputato ed il trattamento sanzionatorio. 3.3. Come costantemente affermato da questa Corte ex plurimis , Sez.6, numero 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 , la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità articolo 581 e 591 cod.proc.penumero , devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere sì anch'esso conforme all'articolo 581 lett. c cod.proc.penumero e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'articolo 606, comma 1, lett. e cod.proc.penumero , deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. 3.4. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso la critica argomentata al provvedimento , posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.5. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso ed in alcune circostanze ciò costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso , ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronti. 4. Conclusivamnete, il ricorso deve essere rigettato al rigetto consegue, a norma dell’articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.