Sequestro per equivalente: solo se manca il profitto

In materia di reati fiscali, per procedere al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, solo nel caso in cui non sia possibile rinvenire il profitto del reato presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentita questa misura cautelare nei confronti degli organi della persona giuridica, per reati da loro commessi, e della stessa persona giuridica, nel caso in cui questa sia uno schermo fittizio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18725, depositata il 6 maggio 2014. Il caso. Il tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame contro il decreto, emesso dal gip, di sequestro preventivo a carico del rappresentante legale di una società, per il reato di omesso versamento dell’iva, ex articolo 10-ter, d. lgs. numero 74/2000. Il tribunale, pur ritenendo il sequestro per equivalente sussidiario rispetto a quello diretto del profitto del reato, affermava che era onere dell’indagato allegare l’esistenza nelle casse della società di una somma di denaro corrispondente a quella evasa. Inoltre, la società era stata sciolta e messa in liquidazione, per cui era plausibile ritenere l’inesistenza di tale somma e, da ciò, si reputava legittimo il sequestro nei confronti del soggetto. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che non era stato effettuato alcun accertamento, in ordine alla rinvenibilità, nel patrimonio della persona giuridica e di quella fisica, del prezzo o del profitto del reato, oppure dei beni acquistati per mezzo di esso. In più, i giudici avevano errato a scaricare su di lui l’onere di fornire la disponibilità di beni nel patrimonio della società. Infine, l’incapienza patrimoniale della società era stata fondata su una presunzione non consentita e non provata. Il precedente. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, già con la sentenza numero 10561/2014 della stessa Corte, era stato affermato che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di denaro o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato commesso dagli organi della persona giuridica, è consentito nei confronti di essa, quando tale profitto sia nella sua disponibilità. Invece, non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una persona giuridica, se non è stato reperito il profitto del reato compiuto dai suoi organi. Allo stesso modo, il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, non è consentito nei confronti degli organi dell’ente per reati da loro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca della somma riconducibile al reato in capo agli stessi organi o alla persona giuridica, se non estranea al reato. Inoltre, l’impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato. Ordine di priorità nella ricerca. Perciò, innanzitutto, deve essere ricercato il profitto del reato per procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica o, in mancanza, presso i suoi organi, in modo da ripristinare l’ordine economico perturbato dal reato, che ha determinato un illegittimo vantaggio per l’ente. Solo nel caso in cui non sia possibile rinvenire il profitto del reato presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica, per reati da loro commessi, e della stessa persona giuridica, nel caso in cui questa sia uno schermo fittizio. Reati fiscali esclusi. A prescindere dalla sentenza richiamata, i giudici di legittimità ritenevano che questa linea di pensiero fosse già ricavabile dal fatto che gli articolo 24 e ss. d. lgs. numero 231/2001 relativo alla responsabilità degli enti non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie che giustificano l’adozione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall’articolo 19 dello stesso d.lgs Nel caso di specie, il tribunale non aveva effettuato alcun accertamento sulla rinvenibilità del profitto del reato presso l’ente, limitandosi a pretendere una prova da parte dell’imputato e a ritenere inverosimile questa possibilità per il fatto che la società fosse stata posta in liquidazione. Inoltre, non aveva verificato se, prima di procedere al sequestro per equivalente, caduto sui beni immobili del ricorrente, fosse possibile il sequestro diretto del profitto del reato in suo danno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo – 6 maggio 2014, numero 18725 Presidente Fiale– Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 29.10.2013 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame proposta da P.S. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 27.9.2013. Rilevava il Tribunale che la misura cautelare reale era stata applicata dal GIP, che aveva ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'articolo 10 ter D.L.vo 74/2000, ipotizzato a carico dell'indagato, sulla base degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate risultava omesso, da parte della Tecnitrans srl, di cui il P. era rappresentante legale, il versamento dell'iva in relazione al periodo di imposta 2007 per un ammontare di Euro 118.546 . Tanto premesso, assumeva il Tribunale che, pur essendo condivisibile l'assunto secondo cui il sequestro per equivalente ha carattere sussidiario rispetto al sequestro diretto del profitto del reato, era onere dell'indagato almeno allegare l'esistenza nella cassa della società di denaro corrispondente alla somma evasa peraltro nel caso di specie lo scioglimento e la messa in liquidazione della società induceva fondatamente a ritenere insussistente tale eventualità . Né era necessario accertare il nesso pertinenziale tra la res ed il reato, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Legittimamente, pertanto, era stato effettuato il sequestro nei confronti del soggetto che aveva posto in essere la condotta illecita. 2. Ricorre per cassazione P.S. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 322 ter c.p. e dell'articolo 1 co. 143 L.244/2007. Il ricorrente aveva dedotto davanti al riesame che non risultava effettuato alcun accertamento in ordine alla rinvenibilità, nel patrimonio della persona giuridica e della persona fisica, del prezzo o profitto del reato ovvero dei beni a mezzo di esso acquistati. Il Tribunale, pur condividendo l'assunto in ordine al carattere sussidiario del sequestro per equivalente rispetto al sequestro diretto del profitto, ha poi illegittimamente posto a carico dell'indagato l'onere di fornire la prova positiva della disponibilità di beni nel patrimonio della società. Ed ha, inoltre, ritenuto in forza di una presunzione non consentita e non fondata l'incapienza patrimoniale della società. Ai fini del sequestro preventivo per equivalente non è sufficiente ipotizzare astrattamente la non rinvenibilità del prezzo o profitto del reato, essendo necessario accertare il mancato rinvenimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 10561 del 30.1.2014, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, hanno affermato i seguenti principi di diritto È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio . Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona compresa quella giuridica non estranea al reato . La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato . 2.1. Va quindi, innanzitutto, ricercato il profitto del reato per procedere, così come imposto dall'articolo 322 ter c.p., al sequestro dello stesso ai fini della confisca diretta che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica per ripristinare l'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante - cfr. Sez. Unumero numero 10561/2104 cit. , oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. Soltanto ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati da loro commessi e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio. Già prima che intervenisse la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto, invero, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato potesse essere adottato soltanto se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita non fossero stati rinvenuti nella sfera giuridico patrimoniale dell'indagato Cass. sez. 5 numero 46500 del 19.9.2011, Lampugnani, Rv. 251205 . E, per altro verso, che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, non potesse essere disposto sui beni appartenenti alla persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società, atteso che gli articolo 24 e ss. del citato D.Lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato per commettere gli illeciti cfr. Cass. penumero sez. 3 numero 1256 del 19.9.2012 conf. Cass. Sez. 3 numero 25774 del 14.6.2012 Cass. Sez. 3 numero 15349 del 23.10.2012 Cass. sez. 3 numero 42350 del 10.7.2013 . 2.2. Il Tribunale, pur con i limitati poteri del riesame, non ha effettuato alcun accertamento in ordine alla rinvenibilità del profitto del reato preso la persona giuridica, essendosi limitato, da un lato, a pretendere un onere non previsto dalla norma di allegazione e, dall'altro, a ritenere, in modo apodittico, inverosimile siffatta possibilità per il fatto che la società stessa fosse stata posta in liquidazione. Né ha accertato se, prima di procedere al sequestro per equivalente, caduto sui beni immobili del ricorrente, fosse possibile il sequestro diretto del profitto del reato in suo danno. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame alla luce dei principi e dei rilievi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce.