Sciopero avvocati: rinvio di udienza sì, ma solo se la trattazione non è indifferibile

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione - con l’informativa provvisoria numero 5 del 27 marzo 2014, accogliendo un ricorso nel quale l'astensione legittima non era stata riconosciuta nei confronti di un avvocato - hanno detto sì al rinvio delle udienze nel caso in cui l’avvocato abbia aderito allo sciopero, salvo «sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo».

Un teste che proviene da un’altra città. Il Tribunale di Ferrara, nonostante l’avvocato avesse aderito all'astensione dalle udienze indetta dall’organismo rappresentativo, non aveva rinviato l'udienza perché c'era un teste che doveva essere ascoltato e che proveniva da Bari. Sulla controversa questione, quindi, si sono espresse le Sezioni Unite che hanno limitato ai casi oggettivamente indifferibili la trattazione “forzata” dell'udienza. Possibile il rinvio di udienza. In particolare, la questione controversa è stata così formulata «Se, anche dopo l'emanazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, il giudice - in caso di adesione del difensore all'astensione - possa disporre la prosecuzione del giudizio, in presenza di esigenze di giustizia non contemplate nel codice suddetto». La soluzione adottata dalle Sezioni Unite è stata «negativa, salvo che sussistano situazioni che rendano indifferibile la trattazione del processo». Sono 2 gli interessi in gioco. Secondo quanto affermato dal presidente della S.C., Giorgio Santacroce, «il giudice rimane sempre ‘arbitro’, ma deve contemperare i 2 diversi interessi in gioco, quello della ragionevole durata del processo e quello del diritto alla difesa dell'imputato». È per questo – continua il presidente – che «il giudice non può non rinviare un'udienza, in caso di astensione dei difensori, solo in base alle sue valutazioni soggettive ma deve fare riferimento ai due criteri contrapposti».

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