Il terzo interessato ed il bisogno di una procura speciale

Il terzo interessato, che intende partecipare ad un processo penale, non può stare in giudizio personalmente, ma ha un onere di patrocinio. Se la procura speciale presenta dei vizi, il giudice assegna un termine per regolarizzare l’atto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11933, depositata il 12 marzo 2014. Il caso. Una donna, in proprio e come esercente la potestà genitoriale sui figli minori, nonché terza interessata, del procedimento di prevenzione patrimoniale relativo ai beni del marito defunto, ricorreva in Cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Catania, che aveva ordinato la sospensione del decreto del Tribunale, il quale, a sua volta, aveva revocato la confisca su beni assoggettati al vincolo reale. Il Procuratore Generale richiedeva la declaratoria di inammissibilità, per difetto di procura speciale. I difensori della ricorrente affermavano, attraverso delle memorie presentate, che la donna non riveste qualità di terzo interessato, bensì di diretta destinataria della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto successore a titolo universale del coniuge. La procura è necessaria. Analizzando la domanda, la Cassazione respingeva la tesi difensiva, secondo cui la procura speciale non sarebbe stata necessaria, stante la qualità di successore universale. Non trova applicazione, infatti, l’articolo 571 c.p.p., relativo alla possibilità per l’imputato, o per chi è stato proposto per una misura di prevenzione, di impugnare un provvedimento personalmente o tramite procuratore speciale. Di conseguenza, per soggetti diversi si applica l’articolo 100 c.p.p., disciplinante il bisogno di una procura speciale per le parti civili. Posizione dei terzi. Quindi, mentre indagati e imputati possono stare in giudizio di persona, le altre parti private e i terzi interessati, essendo portatori di interessi civilistici, oltre a non poter stare in giudizio personalmente, hanno un onere di patrocinio, da soddisfare attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Da ciò, deriva l’applicabilità al terzo interessato dell’articolo 100 c.p.p., con conseguente obbligo di munire il difensore di procura speciale. Ciò vale anche per l’accesso al giudizio di legittimità, in quanto le parti private non possono sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione. Regole del processo civile. La Corte si chiedeva poi se fosse applicabile il disposto dell’articolo 182, comma 2, c.p.c., il quale prevede l’assegnazione alla parte di un termine per la regolarizzazione della procura. Infatti, la partecipazione delle parti private, con interessi civilistici, mutua la propria disciplina dalle regole che presiedono al processo civile. Questo comporta che la normativa processuale civilistica trovi applicazione anche per quanto riguarda gli ulteriori profili di esplicazione della tematica inerente al difetto di rappresentanza, di assistenza ed autorizzazione. Perciò, non può escludersi l’applicabilità dell’articolo 182 c.p.c., che configura il difetto di procura come un’irregolarità sanabile e non come una condizione ostativa. Il giudice può, infatti, rilevando un vizio della procura, promuovere la sua sanatoria. Lo dice anche la CEDU. Queste affermazioni venivano confermate dalla Cassazione tramite dei riferimenti alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, che, in più occasioni, ha sottolineato l’esigenza del «diritto ad un tribunale», il quale si esplica nel diritto di accesso alla giurisdizione. Questo principio va interpretato nel senso che deve esistere una via di ricorso effettiva e concreta per rivendicare i diritti civili, per cui non ci può essere compressione, da parte dello Stato, del diritto di accesso. Il diritto di difesa. Negare, quindi, la tutela giurisdizionale, in sede di legittimità, al terzo interessato, solo per un difetto di carattere formale, facilmente sanabile, non sarebbe aderente ai principi europei e costituzionali l’articolo 24 Cost. tutela il diritto di difesa . Tanto più che, se il fondamento del terzo interessato risiede nella titolarità di un diritto privato cioè in una situazione giuridica soggettiva di diritto privato , egli si trova soggetto «all’esplicazione di poteri pubblicistici di natura ablatoria e di grave incidenza sulla sua sfera giuridica, rispetto ai quali versa in una posizione di soggezione, tale dunque da radicare una maggiore propinquitas alla figura dell’imputato che non a quella della parte civile e del responsabile civile». Per questo motivo, la Corte di Cassazione respingeva la domanda del Procuratore Generale ed assegnava alla ricorrente un termine perentorio per regolarizzare la procura ai suoi difensori.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 febbraio – 12 marzo 2014, numero 11933 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. C.F. , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Co.Sa. Jr e Co.Ca. , nonché terza interessata, nel procedimento di prevenzione patrimoniale relativo ai beni del defunto c.s. , unitamente a R.S. e P.D. , terzi interessati nel medesimo procedimento, ricorrono per cassazione, tramite i difensori, Avvocati C. P. e G. Pa., avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Catania, il 26-3-13, con cui, in accoglimento della richiesta del PM, è stata ordinata la sospensione del decreto numero 13/2013, emesso dal Tribunale di Catania e depositato in data 21-1-13, nella parte in cui revoca la confisca, disponendo il dissequestro e la restituzione ai rispettivi proprietari dei beni assoggettati al vincolo reale. 2. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che irritualmente la richiesta di sospensione della esecutività del decreto emesso dal Tribunale, formulata congiuntamente alla dichiarazione di appello, sia stata depositata nella cancelleria del Tribunale e non in quella della Corte d'appello. Né potrebbe sostenersi che ciò equivalga al deposito nella cancelleria della Corte d'appello perché il termine di 10 giorni, entro cui quest'ultima deve decidere, non potrebbe decorrere dall'approdo degli atti presso il giudice di secondo grado, in quanto ciò significherebbe ancorare il dies a quo ad un termine incerto, connesso ai tempi di espletamento degli incombenti amministrativi da parte della cancelleria del Tribunale. Viceversa l'articolo 3 ter L. 575/65 prevede termini tassativi per la decisione da parte della Corte d'appello, che, nel caso di specie, sono spirati il 14-2-13, onde il giudice di secondo grado non avrebbe potuto pronunciarsi sulla richiesta di inibitoria avanzata dal PM. Nemmeno possono ritenersi applicabili le norme in tema di impugnazioni e dunque l'articolo 582 cpp, che prevede la presentazione dell'atto di gravame presso la cancelleria del giudice a quo, poiché il dispositivo processuale previsto dall'articolo 3 ter co 3 L. 575/65 è strutturato in modo del tutto autonomo rispetto al sistema delle impugnazioni e la richiesta di inibitoria è suscettibile di un suo autonomo iter. 2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti rappresentano invece che erroneamente la Corte d'appello ha accolto la predetta richiesta del PM, che non ha formulato alcuna argomentazione a sostegno di essa. Né è sufficiente il mero rinvio ai motivi di gravame, essendo necessaria l'enunciazione di un quid pluris che giustifichi l'adozione del predetto provvedimento di sospensione dell'esecutività della revoca, da valutarsi in un'ottica di eccezionalità. Anzi il PM ha chiesto l'espletamento di perizia contabile, riconoscendo implicitamente l'insufficienza degli elementi acquisiti. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi,per difetto di procura speciale. 3.1. Con memorie presentate il 5-11-13 e il 20-1-14, i difensori hanno rappresentato che C.F. non riveste qualità di terzo interessato ma di diretta destinataria della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto successore a titolo universale, in proprio e quale esercente la potestà sui due figli minori, del coniuge defunto, c.s. . Considerato in diritto 4. Occorre preliminarmente chiedersi quali siano le conseguenze della mancanza di procura speciale ai difensori, avvocati C. P. e G. Pa Non può infatti accedersi alla tesi difensiva secondo la quale la procura speciale non sarebbe necessaria, stante la qualità di successore a titolo universale del coniuge deceduto - che era il soggetto nei confronti del quale era diretta, in via immediata, la misura di prevenzione -, rivestita dalla ricorrente C. , in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori. Non può infatti trovare applicazione il disposto dell'articolo 571 cpp, dettato per l'imputato ed applicabile analogicamente a chi sia stato proposto per una misura di prevenzione, con la conseguenza che ai soggetti diversi da questi ultimi si applica l'articolo 100 cpp Sez. VI 23-1-14, numero 5085, Fazio . L'indagato, l'imputato e il proposto, in quanto assoggettati all'azione penale o all'azione di prevenzione, possono infatti stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di una procura speciale, che è imposta solo per gli atti c.d. personalissimi . Le altre parti private e i terzi interessati sono invece portatori di interessi civilistici, per cui essi, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'articolo 83 c.p.comma Sez. VI 20-11-12 numero 1289, rv. numero 254287 . Ciò vale pure per il terzo interessato nel procedimento di prevenzione, che è anch'egli portatore di interessi di natura civilistica Sez. II 27-3-12, numero 27037, rv. numero 253404 . Di qui l'applicabilità, in via analogica, a tale soggetto del disposto dell'articolo 100 cpp, a norma del quale la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Donde l'ulteriore asserto secondo il quale l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile Sez. II 13-6-13 numero 31044, rv. numero 256839, Sez. III 20-10-11 numero 8942, rv. numero 252438, in tema di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo . Sulla base di ciò, si è negato, in giurisprudenza,che, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, sia legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura della confisca Sez. VI 20-1-11, numero 13798, rv. numero 249873 . 5. Ciò posto e ribadito, occorre porsi il problema dell'applicabilità del disposto dell'articolo 182 co. 2 cod. procomma civ., che prevede l'assegnazione alla parte di un termine per la regolarizzazione della procura Sez. III 16-12-2010 numero 11966, rv. numero 249766 Sez. VI 20-11-12 numero 1289, rv. numero 254287 . Occorre infatti muovere dal rilievo che, come si diceva, la partecipazione al giudizio delle parti private diverse dall'imputato, inerendo a rapporti e a interessi di natura civilistica, mutua la propria disciplina dalle regole che presiedono al processo civile. Dunque le parti diverse dall'imputato, per poter intervenire nel processo penale, nominano il proprio difensore mediante il conferimento di una procura speciale. È la cosiddetta procura ad litem, con la quale tra la parte e il difensore si instaura il rapporto di rappresentanza tecnica. La necessità della procura speciale attiene anche alla fase dell'impugnazione Sez. IV 16-4-2003 numero 35566, Cass. penumero 2004, 3298 Sez. IV 3-2-2004, numero 14863, rv. numero 228595 , segnatamente per quanto inerisce all'accesso alla giurisdizione di legittimità, in quanto alle parti private diverse dall'imputato non è concessa la facoltà di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione proprio perché l'articolo 100 cpp stabilisce che esse stiano in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale Sez. unumero 16-12-98, Messina, rv 212077 Sez. III 19-3-2003 numero 14337, rv. numero 223855 Sez. V 7-12-2005 numero 5117/06 Dir. Penumero e procomma 2006, 704 . 5.1. Orbene, dalla natura civilistica degli interessi e delle posizioni giuridiche soggettive di cui il terzo interessato è portatore e dal connesso principio secondo il quale la partecipazione al giudizio delle parti private diverse dall'imputato mutua la propria disciplina dalla normativa processualcivilistica è possibile inferire che quest'ultima trovi applicazione anche per quanto riguarda gli ulteriori profili di esplicazione della tematica inerente al difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione. Non si vede dunque perché dovrebbe escludersi l'applicabilità dell'articolo 182 cpc, che configura il difetto di procura come una irregolarità sanabile e non come una condizione ostativa,conformemente, del resto, al principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale. La disposizione in disamina prevede infatti che il giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura, promuova una sanatoria dello stesso, con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale e conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva Sez. Unumero civili, 22/12/2011, numero 28337, rv. numero 619998 . Queste conclusioni, del resto, si conformano alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del pieno accesso alla tutela giurisdizionale Sez. VI, 20-11-12, numero 1289, cit. . La Corte Europea ha infatti evidenziato come l'articolo 6 p.1 della Convenzione, nel riconoscere il diritto ad un processo equo, estrinsecazione del più generale principio della preminenza del diritto, sancisca il “diritto ad un tribunale”, che si esplica, in primo luogo, nel diritto di accesso alla giurisdizione Cudak comma Lituania, numero 15869/02, p.54, CEDU 2010 Golder, p.36 Principe Hans-Adam II del Liechtenstein comma Germania, numero 42527/98, p.43, CEDU 2001-VIII . Il diritto ad un processo equo,che occupa un posto eminente, in una società democratica ATt-Mouhoub e. Francia, 28 ottobre 1998, § 52, Recueil 1998-VIII , va interpretato alla luce del principio secondo il quale deve necessariamente esistere una via di ricorso effettiva e concreta per rivendicare i diritti civili Beles e altri comma Repubblica ceca, numero 47273/99, p.49, CEDU 2002-IX . Ogni cittadino ha infatti diritto che un tribunale conosca di ogni controversia che involga le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo. In questa prospettiva,la Corte ha chiarito che il diritto di accesso non può essere ingiustificatamente compresso dallo Stato, vieppiù senza controllo da parte degli organi della Convenzione, senza arrecare un vulnus al principio della preminenza del diritto Fayed comma Regno Unito, 21settembrel994, p.65, serie A numero 294-B . Il diritto di accesso alla giurisdizione è soggetto a regolamentazione da parte dello Stato e può essere subordinato a particolari requisiti condizioni o limitazioni, a protezione di istanze, interessi od esigenze di ordine generale, che il legislatore di ogni singolo Stato ritenga meritevoli di tutela. Gli Stati contraenti godono, al riguardo, di un ampio margine di apprezzamento. Tuttavia la Corte Europea ha il compito di verificare che i requisiti, le condizioni e le limitazioni stabilite non restringano l'accesso offerto all'individuo in modo o ad un punto tale da compromettere il diritto nella sua stessa sostanza Al Dulimi et Montana Management c/ Svizzera, 26-11-13 . Inoltre, ogni condizione ed ogni limitazione al diritto di accesso ad un tribunale è compatibile con l'articolo 6 § 1 solo se tenda ad uno scopo legittimo ed esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso Cudak, sopra citata, p.55 Waite e Kennedy comma Germania, numero 26083/94, p.59, CEDU 1999-1 T.P. e K.M. comma Regno Unito, numero 28945/95, p.98, CEDU 2001-V e Fogarty comma Regno Unito, numero 37112/97, p.33, CEDU 2001-XI . Orbene, negare la tutela giurisdizionale, in sede di legittimità, al terzo interessato solo per un difetto di carattere formale, costitutivamente sanabile in maniera estremamente agevole, mediante semplice regolarizzazione della procura, non appare aderente alla logica di un corretto rapporto di proporzionalità tra le finalità perseguite e gli strumenti impiegati. D'altronde,come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, nell'ottica della tutela del diritto di difesa, di cui all'articolo 24 Cost., i dispositivi di accesso alla giurisdizione debbono essere preordinati a rafforzare e non già ad indebolire le possibilità di difesa offerte al cittadino, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale, preordinatamente ad una tutela di qualità Corte Cost. numero 0111 del 2012, in G.U. 019 del 09/05/2012 . Tanto più che, se è vero che il fondamento della legittimazione sostanziale del terzo interessato risiede nella titolarità di un diritto reale - e quindi in una situazione giuridica soggettiva di diritto privato - è altresì innegabile che egli si trovi assoggettato all'esplicazione, da parte dell'Autorità statuale, di poteri pubblicistici di natura ablatoria e di grave incidenza sulla sua sfera giuridica, rispetto ai quali egli versa in una posizione di soggezione, tale dunque da radicare una maggiore propinquitas alla figura dell'imputato o del proposto, nel procedimento di prevenzione, che non a quella della parte civile e del responsabile civile soggetti che si fronteggiano, su un piano di parità, nella prospettiva delineata dall'articolo 2043 cod. civ Vero è che l'articolo 100 cpp annovera fra i soggetti destinatari della norma anche il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Ma è anche vero che la posizione di questo soggetto,sebbene si riconnetta all'irrogazione di una sanzione penale, affonda le proprie radici nell'esistenza di una obbligazione civile. E l'affinità con la posizione dell'imputato o del proposto depone senz'altro a favore di opzioni ermeneutiche volte ad allargare l'ambito della tutela giurisdizionale del terzo interessato. 6. Non potrebbe infine valorizzarsi in senso contrario il rilievo inerente alla perentorietà dei termini previsti dal codice di procedura penale per la proposizione delle impugnazioni Sez. III 23-4-13-numero 23107, rv. numero 255445 poiché anche i termini stabiliti, al riguardo, dal codice di procedura civile sono previsti a pena di decadenza, senza che ciò abbia rilievo ostativo. Nell'assetto normativo del sistema delle impugnazioni, infatti, il termine per la proposizione del gravame è rispettato ove il relativo atto venga depositato, come nel caso in disamina, prima della scadenza prevista. Il dispositivo contemplato dall'articolo 182 co. 2 cpc incide soltanto sulla regolarizzazione della procura e cioè su un profilo completamente diverso da quello della tempestività della proposizione dell'impugnazione. 6. Va dunque assegnato un termine perentorio, che appare congruo fissare in giorni trenta, a partire dalla data di comunicazione della presente ordinanza,per regolarizzare la procura ai difensori, avvocati C. P. e G. Pa., con rinvio del processo a nuovo ruolo. P.Q.M. Visto l'articolo 182 c.p.comma assegna alla comma il termine perentorio di giorni trenta, a partire dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per regolarizzare la procura al difensori avvocati C.P. e G.P manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. rinvia a nuovo ruolo il ricorso.