Traffico di stupefacenti: nelle associazioni non esiste il lavoro part-time

Per integrare la fattispecie di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, è necessaria una costante disponibilità all’acquisto, oltre alla coscienza e alla volontà dell’attore di contribuire al mantenimento dell’organizzazione.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9928, depositata il 28 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Napoli confermava parzialmente l’ordinanza del GIP, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere ad un soggetto accusato di essere partecipe di un’associazione a delinquere, diretta emanazione di un’organizzazione camorristica, finalizzata all’importazione dall’estero di ingenti quantitativi di droga. I giudici di merito valorizzavano, come gravi indizi di colpevolezza, le risultanze di un numero imponente di intercettazioni telefoniche riguardante l’indagato, identificato come acquirente finale di due carichi di droga di quantitativo indeterminato. Prove incerte. Il soggetto ricorreva in Cassazione, indicando un quadro indiziario formato da intercettazioni telefoniche di significato incerto, riferite, inoltre, ad un soggetto indicato con diversi epiteti, insufficienti ad identificarlo per uno dei concorrenti nell’acquisto. Non provate sarebbero anche la partecipazione all’associazione criminale, la relativa consapevolezza e l’apporto fornito. Un sillogismo sbagliato. Analizzando la domanda, la Cassazione ripercorreva il percorso logico svolto dal Tribunale, secondo cui la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai due acquisti di droga, presumibilmente ingenti ma senza prove al riguardo , dimostrava ipso facto la partecipazione dell’indagato all’associazione a delinquere finalizzata all’importazione, fattispecie disciplinata dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Un aiuto costante. Secondo i giudici di legittimità, integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto, perché agevola lo svolgimento dell’attività criminosa ed assicura la realizzazione del suo programma. Deve essere accertato che ci si avvalga continuativamente delle risorse dell’organizzazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento. È troppo poco. Nel caso di specie, però, la Corte riteneva che non si facesse una corretta applicazione di questo principio. Due acquisti di partite di droga, presuntivamente riferite a quantitativi ingenti, non potevano integrare quella costante disponibilità all’acquisto di sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 28 febbraio 2014, n. 9928 Presidente Agrò – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava parzialmente quella del 17/05/2013 con cui il GIP del locale Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.S., accusato di essere partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata ad importare dall'estero ingenti quantitativi di hashish art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e capo A della contestazione provvisoria , costituente a sua volta diretta emanazione dell'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Polverino operante in Marano di Napoli e zone limitrofe, nonché dell'acquisto di due ingenti partite di hashish di quantitativo peraltro indeterminato artt. 110, 81 cpv. cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 , avvenute il 22 settembre 2009 e il 23 ottobre 2009 capi T e V . Ricordato l'arresto in flagranza di reato, avvenuto il 3 dicembre 2009, di S.S. unitamente a M.F. intermediario nella vendita dello hashish per conto di V.D., affiliato del clan Polverino per l'illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in un appartamento di Roma, il Tribunale valorizzava le risultanze dell'imponente compendio di intercettazioni telefoniche riguardante l'indagato, identificato come acquirente finale di due partite di hashish di quantitativo indeterminato, ritenendo che le modalità e i tempi di spostamento dei soggetti S. e M. che avevano materialmente condotto le trattative e curato il trasporto dello stupefacente, intercettati tra Roma e Napoli, nonché il tenore delle conversazioni intercorse tra i medesimi e G. intercorse, condotte con accenni gergali e/o criptici alle trattative medesime, concretizzassero la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ad entrambi gli acquisiti di hashish avvenuti nelle date sopra indicate. 2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, deducendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati provvisoriamente contestati, essendo stato indicato quale acquirente non occasionale di ingenti quantitativi dì hashish dal sodalizio criminale campano e come tale dello stesso partecipe, sulla base di un compendio indiziario basato esclusivamente su intercettazioni telefoniche di significato incerto, oltre tutto riferito a soggetto indicato con diversi epiteti il piccoletto, N., il giovanotto, S. il piccoletto insufficienti a identificarlo per uno dei concorrenti nell'acquisto delle due partite di hashish. Parimenti insufficiente si rivelerebbe la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla dedotta partecipazione al sodalizio criminale, alla consapevolezza di detta partecipazione, al concreto apporto fornito in tale ambito ed in definitiva all'esistenza di una affectio societatis del tutto presunta, oltre che alla confermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 dei 1991 invece esclusa da altro collegio del Tribunale partenopeo in relazione agli stessi episodi criminosi provvisoriamente contestati capi T e V ad altri due coindagati D'A. e S. . Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in motivazione. Per affermare la sussistenza di gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al traffico internazionale di hashish promossa dal clan camorristico Polverino, il Tribunale di Napoli ha valorizzato gli esiti del compendio indiziario rappresentato dalle intercettazioni telefoniche riguardanti l'acquisto di due partite di hashish, ritenute ingenti ancorché di quantitativo indeterminato, avvenuto il 22 settembre 2009 ed il 23 ottobre 2009 capi T e V della contestazione provvisoria e concluso che, essendo egli stato in costante contatto con D'A.M. e S.S., a loro volta stabili acquirenti di stupefacenti da M.M. e M.F. ed essendo detti M. 'uomini' di D.V., a sua volta capo di una cd. paranza cioè di un gruppo di affiliati del clan Polverino dedito all'importazione dalla Spagna di grandi quantitativi di hashish, deve necessariamente anche il G. essere considerato partecipe del sodalizio criminale deputato al traffico internazionale di stupefacenti. Ciò premesso, ritiene questo collegio che il ragionamento del Tribunale sia affetto da un indebito sillogismo e cioè che la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferita ai due acquisti di hashish - che si presumono ingenti sol perché in data 3 dicembre 2009 lo S. veniva arrestato in flagranza di reato unitamente a M.F. per l'illecita detenzione di 820 kg. di hashish custoditi in un appartamento romano - dimostri ipso facto la partecipazione dell'indagato all'associazione di cui all'art. 74 legge stupefacenti, a sua volta costituente espressione del clan camorristico Polverino. Orbene, è certamente vero che la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa Sezione ha da tempo affermato il principio che `integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento' Cass. sez. 6 n. 456 del 21/09/2012, Cena ed altri, Rv. 254225 sez. 6 n. 1147 del 19/11/2007, Stabile, Rv. 238403 sez. 6 n. 41717 del 6/11/2006, Geraci, Rv. 235589 . Deve, tuttavia, affermarsi che non si fa corretto governo dell'applicazione di tale principio il ritenere che due acquisti di partite di hashish - presuntivamente riferite a quantitativi ingenti - possano integrare quella 'costante disponibilità' all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico. Nel caso del ricorrente e diversamente dai coindagati D'A. e S., il Tribunale ha poi coerentemente ravvisato la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, atteso che il ricordato orientamento giurisprudenziale collega la stabile disponibilità all'acquisto di stupefacenti all'agevolazione dello svolgimento dell'attività dell'associazione, assicurandone la realizzazione del programma criminoso e che sussistono nel caso di specie plurimi elementi indiziari in primis le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia già affiliati al clan Polverino secondo cui l'associazione deputata al traffico internazionale dì hashish rappresentava diretta emanazione del sodalizio criminale camorristico. La coerenza del ragionamento non consente, tuttavia, di ovviare alla fragilità argomentativa dell'assunto iniziale, per la cui critica si rinvia alle superiori argomentazioni. 4. S'impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza in relazione al capo A della contestazione provvisoria ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, cui spetterà indicare se sussistono ulteriori elementi indiziari, diversi da quelli riferiti ai citati acquisti di stupefacente, della partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. L'annullamento dell'ordinanza in parte qua imporrà evidentemente al Tribunale, in ipotesi di ritenuta Insussistenza di elementi indiziari diversi da quelli sopra indicati, di riconsiderare il profilo della sussistenza di attuali esigenze cautelari, risalendo gli episodi criminosi provvisoriamente contestati ai capi T e V al 2009 e dovendosi a tal fine tenere conto del tempo trascorso dalla loro commissione art. 192 lett. c] cod. proc. pen. . P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.