Risoluzione della donazione, le Entrate chiariscono i termini della tassazione

In caso di risoluzione, per mutuo consenso e senza previsione di un corrispettivo, dell’atto di donazione avente ad oggetto diritti reali immobiliari, l’imposta di registro è dovuta solo in misura fissa, mentre l’imposta sui redditi diversi sulla plusvalenza è soggetta a tassazione per 5 anni decorrenti dal momento della risoluzione.

In caso di risoluzione, per mutuo consenso e senza previsione di un corrispettivo, dell’atto di donazione avente ad oggetto diritti reali immobiliari, l’imposta di registro è dovuta solo in misura fissa art. 28 T.U.R. , mentre per quanto riguarda l’imposta sui redditi diversi, dal momento del mutuo consenso decorre per il donante il termine di cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dell’immobile durante i quali la plusvalenza immobiliare è soggetta a tassazione art. 67, comma 1, TUIR , fermo restando che in tal caso la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il costo d’acquisto sostenuto dal donante. Arrivano i chiarimenti interpretativi. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014. I chiarimenti interpretativi forniti dall’amministrazione finanziaria, che hanno avuto ad oggetto l’art. 28 d.p.r. n. 131/1986 TUR e gli artt. 67 e 68 d.p.r. n. 917/1986 T.U.I.R. , hanno preso spunto da un quesito posto durante il Tavolo di lavoro congiunto istituito tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Agenzia con protocollo d’intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010. Il quesito riguardava la tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso, senza previsione di corrispettivo, di atti di donazione aventi ad oggetto diritti reali immobiliari. I dubbi erano sorti anche alla luce della risoluzione n. 329/2007, secondo cui l’atto di risoluzione del contratto per mutuo consenso deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, T.U.R È stato chiesto all’Agenzia se tale interpretazione trova applicazione anche nel caso di risoluzione per ‘mutuo consenso’ di un atto di donazione di immobili, senza previsione di alcun corrispettivo. Imposta di registro per le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto? L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la risoluzione convenzionale è un contratto autonomo rispetto al contratto risolto, e che essa ha effetto retroattivo, ha chiarito che, come già esplicitato nella citata risoluzione n. 329/2007, all’atto di risoluzione per mutuo consenso va applicata la disciplina contenuta nell’art. 28 T.U.R. sull’imposta di registro cui tali atti vanno sottoposti. Orbene, l’articolo 28 citato, comma 2, impone di assoggettare a imposta di registro in misura proporzionale le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto, oltre che l’eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione, ma nel caso in cui - come quello di specie -per l’atto di risoluzione consensuale afferente ad un atto di donazione non è previsto alcun corrispettivo, esso - conclude l'Agenzia - deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa. Diversamente, nell’ipotesi in cui dalla risoluzione del contratto derivino prestazioni patrimoniali in capo alle parti, ovvero venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del precedente atto di donazione, troverà applicazione, secondo il disposto di cui all’articolo 28, comma 2, T.U.R., l’imposta proporzionale di registro. E le imposte dirette? Quanto alle imposte dirette, assumono rilevanza gli artt. 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 T.U.I.R. . L'art. 67, comma 1, lettera b , del T.U.I.R., include fra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione, e purché le unità immobiliari urbane non siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso fra l’acquisto, la costruzione e la cessione dell’immobile. Pertanto, determinare il momento dal quale decorrono gli effetti del mutuo consenso ha una diretta incidenza sul momento in cui si considera acquisito l’immobile e, di conseguenza, sul calcolo del quinquennio di possesso, trascorso il quale la plusvalenza immobiliare non è più soggetta a tassazione. Plusvalenze Per quanto concerne la quantificazione della plusvalenza in esame, l'art. 68, comma 1, T.U.I.R. stabilisce che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, e precisa che, nell’ipotesi in cui gli immobili in oggetto siano acquisiti per donazione, si assume come costo di acquisto quello sostenuto dal donante. Se si accede all'orientamento, prevalente in giurisprudenza, secondo cui la risoluzione di una donazione è un negozio risolutorio con effetti retroattivi - tale per cui il donante è ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza dell’atto di donazione ex tunc - ne consegue che il periodo dei cinque anni rilevante, ai fini della tassazione della plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, lettera b , T.U.I.R., deve essere determinato a partire dalla data di acquisto dell’immobile da parte dell’originario donante, e la plusvalenza in oggetto risulta costituita dalla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta ed il costo sostenuto dall’originario donante. fonte www.fiscopiu.it

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