Trattiene le somme dei clienti: l’avvocato diventa imputato

L’avvocato trattiene somme riscosse a nome e per conto del cliente? Per evitare la condanna di appropriazione indebita deve dimostrare l’esistenza del credito, la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5499/2014, depositata il 4 febbraio. Il caso. La Corte di appello assolveva un avvocato dall’accusa di patrocinio infedele e confermava la condanna per appropriazione indebita. Nello specifico, il legale aveva omesso di inoltrare alla competente Autorità giudiziaria diversi atti che dovevano da lui essere realizzati, arrecando un danno a 2 querelanti, suoi clienti, di 77mila euro. Inoltre, si era appropriato di 680 euro a lui consegnati per il pagamento del contributo unificato e, poi, di altri 1.500 euro ottenuti dall’altro cliente quale compenso da corrispondere al perito incaricato della valutazione di un immobile. Nessun patrocinio infedele, ma l’appropriazione indebita sì. Il professionista presenta ricorso per cassazione prospettando, però, una diversa versione dei fatti. Per tale motivo, quindi, ne viene dichiarata l’inammissibilità. L’avvocato deve dimostrare l’esistenza del credito, la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. Gli Ermellini, tuttavia, ribadiscono il già affermato principio secondo cui si configura il reato di appropriazione indebita art. 646 c.p. nella condotta dell’esercente la professione forense, che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a usa volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati , a meno che – si legge in sentenza - non si dimostri non solo l’esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 ottobre 2013 – 4 febbraio 2014, n. 5499 Presidente Esposito – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, in data 29.5.2007, che aveva condannato C.M. alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa per l'imputazione che segue Dei reati p. e p. dagli arti 81 cpv., 380 e 646 cp, perchè in qualità di legale di fiducia di T.F. e T.D. in merito a tre cause civili, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, ometteva di inoltrare alla competente Autorità giudiziaria diversi atti che dovevano essere da lui da lui realizzati, arrecando, così, ai due querelanti un danno economico pari a circa euro 77 mila e perchè, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si appropriava dapprima della somma di euro 680,00 a lui consegnata da T.D. per il pagamento del contributo unificato con riferimento all'intimazione di sfratto relativa all'inquilino V., successivamente della somma di euro 1.500,00 richiesti ed ottenuti da T.F. quale compenso da corrispondere al perito incaricato della valutazione dell'immobile relativamente alla causa con il L., nonché al legale domiciliatario su Pavia. In Monza il 14 dicembre 2004. assolveva l'imputato dall'accusa di patrocinio infedele e confermava la condanna per appropriazione indebita, rideterminando di conseguenza la pena. La Corte territoriale, in particolare, respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato appropriativo, avendo il professionista dolosamente trattenuto il denaro datogli per pagare il contributo unificato, non avendo iniziato alcuna azione e pertanto, non essendoci mai stato alcun perito da ricompensare. Valutava inoltre, pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalle parti civili, che si erano dimostrate perfettamente credibili nella ricostruzione dell'intera vicenda. 1.1. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo un unico motivo di gravame con il quale lamenta il vizio di motivazione in relazione alla configurazione degli elementi oggettivi del reato di appropriazione indebita ed in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Il ricorrente si duole che la Corte abbia dato credito alle affermazioni dei querelanti senza effettuare i doverosi approfondimenti circa le ragioni per cui erano state date all'avvocato le somme portate dagli assegni. In particolare la Corte non ha considerato che l'avvocato aveva comunque svolto per i T. attività professionale e che tale attività è stata pagata solo in minima parte e comunque il denaro conferito al professionista per l'attività professionale da svolgere non è più nella disponibilità dei clienti, essendo competenza del professionista imputare le somme alle specifiche attività professionali. Considerato in diritto 2. I1 ricorso è inammissibile. 2.1. Il ricorrente, infatti, pur deducendo asseritamente il vizio di illogicità della motivazione si limita a prospettare una diversa versione dei fatti, più aderente ai propri interessi difensivi e procedendo da tale alternativa ricostruzione sviluppa critiche che rimangono estranee alle argomentazioni sviluppate nella motivazione del provvedimento impugnato quest'ultimo, peraltro, è motivato in modo coerente ed adeguato, con una motivazione in linea con i principi già enunciati da questa Corte. 2.2. E', infatti, noto il principio già affermato da questa Corte secondo cui si configura il reato di appropriazione indebita art. 646 cod.pen. nella condotta dell'esercente la professione forense, che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente, anche se egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, a meno che non si dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. n. 1410 del 19/11/1998 Rv. 212637 n. 41663 del 2009 . 2.3. Poiché il caso oggi all'esame è del tutto analogo a quello che ha determinato il principio di diritto questo Collegio ritiene che quest'ultimo debba essere riaffermato, non evidenziandosi ragioni per una diversa decisione. 2.4. Il Procuratore Generale all'odierna udienza, ha chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato, essendo decorso essendo ormai decorso il termine massimo per tale dichiarazione tuttavia è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. N. 32 del 2000 Rv. 217266, N. 18641 del 2004 Rv. 228349 n. 28848 del 2013 Rv. 256463 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 mille/00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.