Sequestrabile la droga, ma anche il denaro non fa miglior fine

Nella categoria dei beni pertinenti al reato, necessari per l’accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro probatorio, rientrano anche le somme di denaro che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un’attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 673, depositata il 9 gennaio 2015. Il caso. Il tribunale del riesame di Cagliari annullava il decreto di sequestro probatorio con cui il pm aveva convalidato il sequestro di una somma di denaro ritenuto provento di spaccio e di un quantitativo di sostanze stupefacenti a carico di un indagato per il reato di spaccio di droga. Secondo i giudici, il pm non aveva indicato per quali finalità probatorie avesse convalidato il sequestro della somma di denaro, che appariva compatibile con l’attività lavorativa lecita espletata dall’indagato e non manifestamente sproporzionata. Il pm ricorreva in Cassazione, deducendo che, nella convalida, era stato evidenziato il rapporto diretto tra somma sequestrata e reato ipotizzato, dovendosi quindi il denaro considerare provento dello spaccio. Motivazione adeguata. La Corte di Cassazione rileva che la decisione di convalida del sequestro probatorio della somma di denaro, in quanto oggetto che costituisce corpo del reato, era stata adeguatamente motivata. Somme di denaro sequestrabili. Inoltre, nella categoria dei beni pertinenti al reato, necessari per l’accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro probatorio, rientrano anche le somme di denaro che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un’attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 dicembre 2014 – 9 gennaio 2015, numero 673 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ricorre avverso l'ordinanza 4 luglio 2014 del Tribunale del riesame di Cagliari pronunciata nei confronti di P.R. che ha parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio in data 12 giugno 2014 con il quale il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro della somma di denaro di euro 1.030,00 e di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish di gr. 93,177 nel procedimento a carico dell'indagato per il reato previsto dall'articolo 73. comma 1 e 1 bis DPR 9 ottobre 1990 n 309, perché deteneva a fini di spaccio e comunque per uso non esclusivamente personale, grammi 93.177 di hashish e una quantità imprecisata dì cocaina e cedeva a terzi non identificati sostanza stupefacente dello stesso tipo, ricavandone la somma complessiva di euro 1030,00, rinvenuta nella sua disponibilità in banconote di vario taglio fatti accertati in Cagliari il giorno 11 giugno 2014. 2. II P.M., nel suo provvedimento di convalida, aveva ritenuto la legittimità del sequestro della sostanza stupefacente hashish e dei materiali usati per il confezionamento della stessa nonchè del denaro ritenuto provento di spaccio e di un foglio recante indicazioni riferibili alle pedone cui la sostanza stupefacente era ceduta materiale da trattenere in sequestro ai fini della confisca e comunque per l'ulteriore corso delle indagini, per le analisi quantitative e qualitative e per l'esatta individuazione dei fornitori e dei destinatari della sostanza stupefacente». 3. Il Tribunale con l'ordinanza impugnata, richiamate le sentenze Cass. S.U. numero 5876/14 e Cass. Sez. V numero 46788/13, riteneva a che nella vicenda il Pubblico Ministero non avesse indicato per quali finalità probatorie avesse convalidato il sequestro della somma di danaro che ancora meno poteva sostenersi la legittimità dei sequestro perché finalizzata alla confisca in quanto, allora, egli avrebbe dovuto richiedere al GIP l'emissione di un 'ordinanza di sequestro preventivo c che, in ogni caso e allo stato, la somma di danaro appare compatibile con l'attività lavorativa lecita espletata dali `indagato rispetto alla quale essa non risulta manifestamente sproporzionata. 4. A contrario il ricorrente rileva a cheldopo la citata sentenza 46788/13, Scriva, sono intervenute due decisioni pertinenti alla fattispecie in esame, che non risultano valutate dal Collegio si citano le decisioni 43444/13, e 31950/13 b che nella convalida era stato evidenziato ìl rapporto diretto tra somma sequestrata e reato ipotizzato, dovendosi il denaro considerare «provento dello spaccio» ed erano state altresì spiegate le esigenze probatorie che giustificavano il vincolo c che, quanto alla asserita compatibilità della somma con l'attività del indagato, «non emergono le ragioni che, in questa fase processuale, dovrebbero fondare tale convincimento» . 5. Ritiene la Corte la fondatezza dell'impugnazione della parte pubblica, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari. 5.1. Invero, come evidenziato dal P.M. ricorrente e dal Procuratore generale in udienza, la decisione di convalida del sequestro probatorio della somma di denaro di euro 1.030,00, in quanto cosa che costituisce corpo del reato, risulta nella specie adeguatamente espressa ed argomentata. 5.2. In ogni caso, ritiene alla Corte, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità cfr. Sez. 4, 1640/98, r.v. 210988 che nella categoria dei beni pertinenti al reato, necessari per l'accertamento dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro probatorio, rientrino anche le somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un'attività illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione al commercio della droga sequestrata. 5.3. Da ciò l'accoglimento dell'impugnazione del P.M. presso il Tribunale di Cagliari e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.