Scoperto prontamente l’abuso compiuto dal lavoratore, il quale ha volutamente omesso di fare chiarezza sulla propria situazione abitativa, nonostante la precisa richiesta dell’azienda. Evidente il comportamento scorretto del dipendente, però è eccessivo il licenziamento deciso dal datore di lavoro.
Bluff del lavoratore, però subito scoperto dall’azienda: egli, in sostanza, ha usufruito illegittimamente di un alloggio aziendale – praticamente gratis! –, pur non avendone diritto, essendo proprietario di due immobili. Evidente il pessimo comportamento tenuto dal dipendente – il quale ha anche tergiversato di fronte a una precisa domanda dell’azienda –, ma ciò non è sufficiente per condurre al licenziamento (Cass., sent. n. 15/2015, Sezione Lavoro, depositata oggi). Alloggio. Chiarissima la contestazione mossa dall’azienda: «non sussistevano», a favore del dipendente, dei «presupposti per abitare la casa messagli a disposizione dall’inizio del rapporto». A rendere più grave, sempre in ottica aziendale, il comportamento del lavoratore, poi, il fatto che egli abbia taciuto, consapevolmente, sulla «sua reale situazione abitativa». Di fronte a tale quadro, per l’azienda è inevitabile il «licenziamento», e questa decisione viene condivisa dai giudici del Tribunale. Di avviso opposto, però, i giudici della Corte d’Appello, i quali ritengono «illegittima» la «sanzione», innanzitutto per «palese sproporzione». Senza dimenticare, poi, viene aggiunto, che «nel contratto di assunzione, il lavoratore non aveva assunto alcun impegno di comunicare la propria situazione abitativa». Rientro in azienda. Scontata la reazione dell’azienda, che, proponendo ricorso in Cassazione, mette sul tavolo tutti gli elementi utili ad evidenziare la scorrettezza del dipendente. Così, in rapida successione, viene ricordato che «il lavoratore corrispondeva soli 18 euro mensili» per usufruire dell’alloggio aziendale, e che, quindi, «non aveva risposto alla lettera del datore di lavoro, in quanto consapevole che la concessione dell’alloggio era subordinata all’indisponibilità di una abitazione propria», mentre egli era in possesso di «due alloggi di proprietà». Non vi è alcun dubbio, in sostanza, per i rappresentanti dell’azienda, sulla «violazione del dovere di correttezza e buonafede» perpetrata dal lavoratore. Tutto ciò, però, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, non è sufficiente per legittimare il provvedimento estremo del «licenziamento». Sia chiaro, è acclarata la discutibile condotta del lavoratore, il quale, giusto ricordarlo, si è «reso responsabile di un atto scorretto e sanzionabile», poiché «occupava, in pratica a titolo gratuito, un alloggio di proprietà aziendale, in virtù del rapporto di lavoro», pur possedendo «due alloggi di proprietà». Significativo anche il fatto che l’uomo abbia volutamente omesso di rispondere a una domanda ad hoc dell’azienda per nascondere, è evidente, la propria «situazione abitativa», così violando, riconoscono i giudici, «le norme di correttezza e buonafede». Tuttavia, aggiungono i giudici, tale «comportamento» non è «di tale gravità da dover essere sanzionato con un provvedimento espulsivo», anche perché il lavoratore «non ha risposto il falso, ma ha reso solo informazioni elusive, e la società è stata comunque in grado di fare prontamente delle verifiche» sulla «sua situazione abitativa». Di conseguenza, una mera «sanzione non espulsiva» era «certamente idonea a sanzionare adeguatamente il comportamento» del dipendente, «scorretto ed elusivo, ma non mendace».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre 2014 – 7 gennaio 2015, n. 15 Presidente Roselli – Relatore Bronzini Svolgimento del processo R.A.S. chiedeva al Tribunale di Milano che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli 1'8.2.2006 a seguito della lettera del 20 gennaio nella quale gli era stato contestato di avere taciuto, anche a seguito dell'espressa richiesta scritta del 15.4.2005, che non esistevano i presupposti per abitare la casa messagli a disposizione dall'inizio del rapporto dai datori di lavoro succedutisi nel tempo e da ultimo dalla Principe di Savoia sri. li Tribunale rigettava la domanda. La Corte di appello con sentenza del 1.9.2010 accoglieva l'appello del S. e dichiarava l'illegittimità del licenziamento., condannando parte appellata alle reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con risarcimento del danno liquidato come in sentenzaldetratto l'aliunde perceptum. La Corte territoriale, premesso che il lavoratore dal 1981 aveva alloggiato in abitazioni di proprietà del datore di lavoro e, in particolare, dal 2001 in Via Lambrate n. 9 corrispondendo un corrispettivo di euro 500,00 mensili ricordava la contestazione mossa al lavoratore nella quale si addebitava allo stesso di avere celato la sua reale situazione abitativa onde continuare a usufruire di un alloggio del datore di lavoro, senza averne bisogno in quanto nella disponibilità di altri alloggi. La Corte di appello osservava che la sanzione era illegittima se non altro per palese sproporzione e che, comunque, nel contratto di assunzione il lavoratore non aveva assunto alcun impegno di comunicare la propria situazione abitativa e quindi, anche ai sensi del CCNL, non era obbligato ad alcuna informazione in merito . Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la srl Principe di Savoia con quattro motivi; resiste il S. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( sul corrispettivo mensile pagato dal lavoratore per l'alloggio). il lavoratore non corrispondeva euro 500,00 mensili come affermato nella sentenza impugnata, ma soli 18 euro. Con il secondo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( sulla consapevolezza del lavoratore in ordine al presupposto dell'esigenza abitativa posta a fondamento dell'assegnazione e successivo mantenimento dell'alloggio). Il lavoratore non aveva riposto alla lettera del datore di lavoro in quanto consapevole che la concessione dell'alloggio era subordinata all'indisponibilità di una abitazione propria. Con il terzo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( sulla consapevolezza del lavoratore dell'irrisorietà del contributo economico corrisposto al datore di lavoro per l'alloggio); nonché la violazione degli articolo 1175 c.c., 2105 c.c. e 2119 c.c. II lavoratore sapeva che rispondendo la verità al datore di lavoro non avrebbe più avuto la disponibilità dell'alloggio ove abitava e quindi vi era stata una violazione del dovere di correttezza e buona fede. Con il quarto motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sulla necessità di un requisito causale per l'assegnazione dell'alloggio), nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1325 c.c. e delle norme del CCNL pubblici esercizi. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto nel loro complesso censurano la sentenza impugnata in relazione alla valutazione della gravità dei fatto addebitato al S. ( il primo ed il terzo motivo peraltro appaiono molto simili). Ora la Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il recesso in quanto sproporzionato rispetto al fatto commesso. Sebbene la Corte di appello abbia menzionata una circostanza non veritiera e cioè l'avvenuta corresponsione di un canone di euro 500,00 per l'alloggio occupato dal S. invece dei 18 euro effettivamente corrisposti ( come la parte intimata non ha negato in questa sede) questa Corte ritiene che il giudizio di sproporzione sia da confermare. Infatti non vi è alcun dubbio cheomettendo in sostanza di rispondere alla lettera del datore di lavoroil S. si sia reso responsabile di un atto scorretto e sanzionabile dal punto di vista disciplinare posto che occupava, in pratica a titolo gratuito, un alloggio di proprietà aziendale in virtù del rapporto di lavoro benché possedeva due alloggi di proprietà. La risposta omissiva era, quindi, consapevolmente preordinata a nascondere quest'ultima circostanza. Sebbene parte ricorrente non abbia dimostrato con precisione quale fosse la fonte contrattuale a monte della fornitura dell'alloggio visto che ha richiamato il CCNL senza indicare ed esaminare specificamente quali sarebbero le clausole contrattuali pertinenti e, comunque, senza produrre il CCNL in versione integrale, ma solo per stralcio, appare evidente che la fornitura dell'alloggio non poteva che essere correlata all'indisponibilità da parte del lavoratore di un'abitazione propria (come indirettamente confermato dallo stesso comportamento omissivo del S.) . Anche volendo ammettere che questa correlazione non sussistesse2il S. doveva comunque rispondere con lealtà collaborativa alla lettera datoriale posto che occupava quasigratuitamente un alloggio della società. Quindi, omettendo di rispondere alla richiesta di parte datoriale il S., ha violato le norme di correttezza e buona fede e poteva essere senz'altro sanzionato. Tuttavia il comportamento posto in essere non appare di tale gravità da dover essere sanzionato con un provvedimento espulsivo, anche perché il S. non ha risposto il falso ma ha reso solo informazioni elusive e la società è stata comunque in grado di fare prontamente delle verifiche sulla situazione. Peraltro non è neppure emerso con certezza che le abitazioni, che sono risultate di proprietà dell'intimato, fossero effettivamente libere quindi disponibili. Una sanzione non espulsiva certamente era idonea a sanzionare adeguatamente il comportamento del S., scorretto ed elusivo, ma non mendace. Si deve quindi confermare la sentenza impugnata ( pur corretta ed integrata nei runti prima richiamati). Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivoseguonc soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 3.000,00 per oltre accessori di legge.