Il trasgressore rifiuta di firmare il verbale di contestazione? La consegna equivale a notifica

La consegna del verbale di violazione del codice della strada nelle mani del trasgressore che si sia rifiutato di sottoscriverlo, è atto equipollente alla notificazione dello stesso. Ove, quindi, il trasgressore non abbia opposto il verbale di contestazione nei termini di legge, lo stesso deve ritenersi oramai inoppugnabile.

Pertanto, l’eventuale impugnazione della cartella esattoriale originata dal verbale non firmato dal trasgressore deve essere rigettata nel merito. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 195 del 9 gennaio 2014 - affronta la questione della legittimità del titolo esecutivo posto a base della cartella esattoriale di pagamento, ove lo stesso sia costituito da un verbale di violazione al Codice della Strada ritirato ma non firmato dal trasgressore. Si discute se da tale carenza discenderebbe la impossibilità di individuare il dies a quo ai fini del computo del termine decadenziale di cui all’art. 205, D.lgs. n. 285/92. Il fatto. I Carabinieri elevavano un verbale di contestazione per eccesso di velocità, accertando quindi la violazione dell’art. 141 C.d.S In mancanza di pagamento del verbale, era emessa cartella esattoriale, notificata al trasgressore per il tramite dell’agente di riscossione incaricato. Avverso la cartella esattoriale, l’intimato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di sua residenza, adducendo la mancata notifica del verbale d’infrazione. Il Giudice adito, accoglieva il ricorso, ritenendo che titolo esecutivo posto a fondamento della cartella non fosse mai stato regolarmente notificato, prima della notifica della cartella esattoriale medesima. La sentenza era quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Prefettura territoriale. Inutile l’integrazione del contraddittorio se il litisconsorte non può subire pregiudizi per effetto della sua mancata partecipazione al giudizio di legittimità. Preliminarmente rilevava l’organo di legittimità una inesatta instaurazione del contraddittorio. In effetti, mentre il ricorso in opposizione era proposto nei confronti della Prefettura territorialmente competente e della società di riscossione dei tributi, che aveva emesso la cartella esattoriale, quello per cassazione era invece notificato dalla Prefettura al solo trasgressore. L’organo di legittimità, pur dando atto dell’inesistenza di un orientamento unanime in materia per alcuni giudici l’esattore sarebbe litisconsorte necessario del processo di opposizione alla esecuzione, per altri no , riteneva la questione irrilevante ai fini della decisione, considerata la manifesta fondatezza del ricorso. Sicché la mancata partecipazione della società di riscossione al procedimento non avrebbe potuto procurargli alcun pregiudizio, in adesione al principio che afferma la superfluità dell’integrazione del contraddittorio, ove l’impugnazione appaia immediatamente infondata in tal senso Cass. n. 21670/2013 . La consegna del verbale al trasgressore equivale a notificazione . Passando all’analisi del contenuto del ricorso, gli ermellini riconoscevano la violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Il Giudice di Pace aveva considerato la notifica della sanzione amministrativa come mai perfezionatasi, dal momento che il trasgressore si era rifiutato di sottoscrivere il verbale di contestazione, pur avendolo materialmente ritirato. A tale proposito, il Supremo Collegio, aderendo ad un proprio precedente Cass. n. 19025/2005 , qualificava la consegna immediata della copia del verbale al trasgressore, rifiutatosi di sottoscriverla, come atto equipollente alla notifica del verbale e, come tale, pienamente valido ed efficace. Pertanto, diligentemente il contravventore dal momento della consegna del verbale non avrebbe dovuto far decorrere i 30 giorni, previsti dal vigente Codice della Strada, per presentare opposizione alla sanzione amministrativa contestatagli. Poiché nel caso di specie egli aveva omesso l’impugnazione gli era definitivamente preclusa ogni forma di opposizione. Concludendo . La valutazione fatta dal Giudice di Pace territoriale era quindi erronea nella misura in cui attribuiva rilievo alla mancata sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore, da cui faceva derivare la inesistenza della notifica. Essendo quindi il verbale oramai inoppugnabile, la Cassazione decideva il ricorso nel merito, rigettando l’opposizione proposta dall’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2013 - 9 gennaio 2014, n. 195 Presidente Russo – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il 23 maggio del 2002 una pattuglia di Carabinieri della stazione di Misano Adriatico RN irrogò al sig. C.G. una sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ai sensi dell'art. 141 del codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 . 2. Poiché la sanzione non venne pagata, l'agente per la riscossione nella specie, la E.TR. - Esazione Tributi s.p.a. notificò al sig. C.G. la cartella esattoriale n. 014-2007-00171389-58-000, avverso la quale l'intimato propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Bari, luogo di sua residenza. 3. Il Giudice di pace di Bari, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'ha accolta con sentenza n. 100.754 del 27 dicembre 2007, ritenendo inesistente il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. 4. La sentenza è stata impugnata dalla Prefettura di Rimini, sulla base di tre motivi. Il sig. C.G. non si è difeso. Motivi della decisione 1. Questione preliminari l'integrità del litisconsorzio. 1.1. Risulta dalla sentenza impugnata che il sig. C.G. propose la propria domanda qualificata dal giudice di pace come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei confronti della Prefettura di Rimini e del concessionario del servizio di esazione, la E.TR. Esazione Tributi s.p.a Non risulta, tuttavia, che il ricorso per cassazione sia stato notificato anche a quest'ultima società. 1.2. Non è purtroppo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, se al giudizio di opposizione a cartella esattoriale debba partecipare soltanto l'amministrazione per conto della quale venne irrogata la sanzione, oppure anche l'ente esattore che ha emesso la cartella oggetto del giudizio talune decisioni, infatti, ritengono che l'esattore sia un litisconsorte necessario, in quanto l'eventuale annullamento della cartella inciderebbe sui rapporti tra l'ente impositore e quello che riscuote il tributo Sez. 6-2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013, Rv. 626230 altre decisioni, all'opposto, ritengono che l'ente incaricato della riscossione non sia un litisconsorte necessario, in quanto mero adiectus solutionis causa [ ex aliis , Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 Rv. 593140]. Nel presente giudizio, tuttavia, non è necessario prendere posizione su tale controversia infatti, poiché per quanto si dirà più oltre il ricorso è manifestamente fondato, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della ETR s.p.a. sarebbe del tutto inutile, dal momento che tale società nessun pregiudizio potrebbe mai subire per effetto della mancata partecipazione al giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio, ormai consacrato dall'intervento delle Sezioni Unite, secondo cui il principio della ragionevole durata del processo rende superflua l'integrazione del contraddittorio nelle fasi di gravame, se l'impugnazione appaia prima facie infondata così Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449 . 2. Il terzo motivo di ricorso. 2.1. Deve essere esaminato per primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., il terzo dei motivi di ricorso proposti dalla Prefettura di Rimini, perché idoneo a definire il giudizio, in virtù del c.d. principio della ragione più liquida già ripetutamente condiviso da questa Corte tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 11356 del 16/05/2006, Rv. 591349 . 2.2. Col terzo motivo di ricorso la Prefettura di Rimini lamenta la violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c Espone che il Giudice di pace, ritenendo che al sig. C.G. non fosse mai stato regolarmente notificato alcun titolo esecutivo prima della notifica della cartella esattoriale, non ha considerato che nel caso di specie l'infrazione venne contestata al trasgressore immediatamente, ed immediatamente gli fu consegnata copia del relativo verbale, che il sig. C.G. ritirò, rifiutandosi però di firmare. La consegna immediata di copia del verbale al trasgressore, da questi ritirata rifiutando di sottoscriverla, doveva pertanto ritenersi atto equipollente alla notifica del verbale. Da tale consegna era quindi iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, termine nella specie inutilmente spirato al momento di proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale. 2.3. Risulta dal verbale, allegato agli atti del giudizio di merito e direttamente esaminabile in questa sede in considerazione della natura del vizio denunciato dall'amministrazione, che il 23 maggio 2002, dopo la contestazione dell'infrazione, il sig. C.G. ritirò una copia del verbale, ma rifiutò di sottoscriverla. Il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi ritira l'atto rifiuti di sottoscriverlo Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005, Rv. 585416 . Dal 23 maggio 2002, pertanto, iniziò a decorrere per il sig. C.G. il termine di 30 giorni per il ricorso giurisdizionale, previsto dall'art. 205 d.lgs. 30.4.1992 n. 285, nel testo vigente ratione temporis . Ne consegue che il Giudice di pace, ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse mai stata preceduta da alcuna valida notifica del verbale, è effettivamente incorso nella violazione dell'art. 205 cit 2.4. La sentenza deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, rigettando l'opposizione, in quanto proposta avverso una cartella emessa sulla base di un verbale ormai inoppugnabile. 3. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell'intimato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma secondo, e 385, comma secondo, c.p.c Non è luogo a provvedere su quelle del primo grado di giudizio, poiché in quella sede il Giudice di pace dichiarò nulla la costituzione in giudizio della Prefettura, e tale statuizione non è stata impugnata. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 384, comma secondo, c.p.c - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dal sig. C.G. nei confronti della Prefettura di Rimini - condanna il sig. C.G. alla rifusione nei confronti della Prefettura di Rimini delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.800 di cui 200 per spese .