Nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014, l'aula di Palazzo Madama, con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, ha dato il via libera definitivo al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale», che, tra l'altro, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero e definisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio.
Un intervento innovativo «perché, rispetto alle precedenti misure per il rientro dei capitali, non è un condono, in quanto l’imposta dovuta si paga per intero chi aderirà avrà una riduzione delle sanzioni amministrative e penali». Cosi il Ministro dell'Economia Padoan ha commentato l'approvazione definitiva al Senato della legge sul rientro capitali detenuti all'estero e sull'autoriciclaggio. Durante la seduta di ieri, infatti, l'Aula di Palazzo Madama, con 119 voti favorevoli, 61 contrari e 12 astenuti, ha dato il via libera al disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale». In sede referente - come si legge nel comunicato di seduta - sono stati respinti tutti gli emendamenti «considerata l'urgenza del provvedimento», che, tra l'altro, definisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio e disciplina la procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero. Rientro dei capitali. L'articolo 1 «Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale» disciplina la procedura di collaborazione volontaria di cui può avvalersi chi abbia violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, d.l. numero 167/1990, per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP e IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. La procedura è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 salvo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura e può essere attivata entro il 30 settembre 2015. Quanto agli effetti della collaborazione volontaria, per chi aderisce alla procedura è esclusa la punibilità limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria per i delitti di cui agli articolo 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici , 4 Dichiarazione infedele , 5 Omessa dichiarazione , 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate e 10-ter Omesso versamento di IVA d.lgs. numero 74/2000 e successive modificazioni, nonché per le condotte previste dagli articolo 648-bis e 648-ter c.p. Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , commesse in relazione ai suddetti delitti, e per le condotte previste dall'articolo 648-ter, capo 1 del c.p. Autoriciclaggio , limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30 settembre 2015. Inoltre sono previste una serie di riduzioni delle sanzioni penali e amministrative articolo 5-quinquies, comma 4 e ss., d.l. numero 167/1990, introdotto dalla legge in esame . Autoriciclaggio. L'articolo 3 «Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio» aggrava le sanzioni per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e definisce la nuova fattispecie di autoriciclaggio con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 648-ter, capo 1 , prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da due a otto anni a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa la norma prevede una causa speciale di non punibilità per chi limita la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio al mero godimento personale, e un'aggravante se il delitto è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria, nonché la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero. L'articolo 2 «Modifica all'articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990, numero 167» innalza, da 10 mila a 15 mila euro, il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero. fonte www.fiscopiu.it
PP_FISCO_disclosure_s