Piccola proprietà contadina, la decadenza dal beneficio non apre la strada all'agevolazione ""subordinata""

Con la risoluzione numero 100/E del 17 novembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, richiamando l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, che la decadenza dall'agevolazione richiesta dal contribuente in via principale non consente di invocare altra agevolazione richiesta nello stesso atto in via subordinata, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione.

Nessuna seconda chance. La decadenza dall'agevolazione richiesta dal contribuente in via principale non consente di invocare altra agevolazione, richiesta nello stesso atto in via subordinata, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 100/E del 17 novembre 2014, fornendo consulenza giuridica a un ufficio territoriale riguardo al caso di una società che aveva chiesto e ottenuto le agevolazioni tributarie previste a favore della piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, d.l. numero 194/2009. Il quesito. Detta società aveva richiesto nello stesso atto, in via subordinata, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 4, d.lgs. numero 99/2004 a favore degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale persone fisiche e società agricole , e in via di ulteriore subordine le agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali imposta di registro con aliquota dell'8%, imposta ipotecaria con aliquota del 2% e imposta catastale dell'1% . A seguito di controlli, l'Ufficio aveva accertato che la società in parola non aveva coltivato i terreni acquistati con l'agevolazione per la piccola proprietà contadina, con conseguente decadenza dal beneficio, e chiedeva ora se andava riconosciuta alla società la seconda agevolazione richiesta in via subordinata. Richiamando l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, e dichiarando conseguentemente superata la Circolare numero 32/E/2007 nella quale si affermava che «Il regime fiscale dell’IAP può essere, invece, riconosciuto se richiesto in via subordinata nell’atto di acquisto sempre che sussistano i presupposti di legge» , l'Agenzia ha negato la possibilità del contribuente di usufruire di un’agevolazione fiscale richiesta in atto in via subordinata, in caso di decadenza dall’agevolazione richiesta nel medesimo atto in via principale. Il precedente giurisprudenziale. La Cassazione, infatti, ha stabilito - si ricorda nel documento di prassi - che «La sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto» Cass. numero 8409/2013 . Condividendo, pertanto, la soluzione prospettata dall'Ufficio, l'Agenzia ha chiarito che, nel caso in esame, a seguito della decadenza dall'agevolazione richiesta in via principale, occorre recuperare le imposte, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 15% e non dell’aliquota dell’8% prevista per gli acquisti operati dai soggetti IAP. fonte www.fiscopiu.it

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