Beccato con 3 grammi di eroina, ma è appena stato al ‘Sert’: droga destinata allo spaccio

Respinta completamente la tesi difensiva, ossia la destinazione dell’eroina al proprio fabbisogno personale. Decisiva è anche la considerazione che l’uomo, proprio nella giornata del rinvenimento della droga, è stato al ‘Sert’ e ha assunto metadone logico dedurre la mancanza di una necessità insopprimibile di eroina.

‘Viaggi della speranza’ è la definizione utilizzata, ma, questa volta, non si parla del ricorso a strutture lontane per provare a curare malattie difficili, bensì dei blitz compiuti a Napoli per procurarsi eroina. Obiettivo creare delle piccole ‘scorte’ personali. Questa giustificazione, però, non regge, soprattutto perché il tossicodipendente finito sotto accusa aveva assunto metadone evidentemente, quindi, l’eroina, in possesso dell’uomo, era destinata allo spaccio. Cass., sent. n. 47109/2013, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Spaccio. Situazione assai difficile per un uomo, ‘beccato’ in possesso di oltre 3 grammi di eroina. Secondo l’accusa si deve parlare di detenzione a fine di spaccio , secondo la difesa, invece, la sostanza stupefacente era destinata all’ uso personale . Per i giudici, di primo e di secondo grado, è più credibile la prima tesi ecco spiegata la condanna dell’uomo per il reato di detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente, del tipo eroina . E questa visione viene confermata, e ‘sigillata’, dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali non ritengono plausibile la ricostruzione fatta dall’uomo, il quale ha spiegato che egli, come molti tossicodipendenti, effettuava ‘viaggi della speranza’ verso Napoli al fine di acquistare la sostanza per il fabbisogno di alcuni giorni . A smentire l’ipotesi della detenzione per uso personale , innanzitutto, il fatto che l’eroina era contenuta in un involucro di cellophane, identico alle dodici buste, del medesimo materiale, rinvenute nell’abitazione dell’uomo. Eppoi, aggiungono i giudici, proprio nella giornata ‘fatidica’ – quella del rinvenimento dell’eroina – l’uomo si era recato presso il ‘Sert’ ed aveva assunto metadone, per cui non aveva sicuramente bisogno di assumere sostanza stupefacente . Assolutamente corretto, quindi, dedurre la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente a disposizione dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 – 27 novembre 2013, n. 47109 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 17.1.2011 la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto B.G. colpevole del reato di detenzione, a fine di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo eroina e lo aveva condannato alla pena di giustizia, ritenuta l’ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 DPR n. 309/1990. 2. Per annullamento della sentenza ricorre in cassazione l’imputato deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento della ritenuta destinazione della sostanza allo spaccio e ripropone la tesi, già sostenuta nel giudizio di merito, della destinazione ad uso personale. Osserva in particolare che il rinvenimento di altre 12 buste di cellophane non costituiva una ragione sufficiente per ritenere provato la detenzione a fine di spaccio, perché egli, come molti tossicodipendenti aquilani effettuava viaggi della speranza verso Napoli al fine di acquistare la sostanza per il fabbisogno di alcuni giorni. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, cfr., cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 cass. 6.6.06 n. 23528 . Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. Dep. 24/09/2007 Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794 . Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha spiegato il proprio convincimento rilevando che la tesi difensiva della detenzione per uso personale appariva infondata in quanto l’eroina risultava pari a gr. 3,286 ed era contenuta in un involucro di cellophane identico alle 12 buste del medesimo materiale rinvenute nell’abitazione dell’imputato. Ha rilevato altresì che il B., proprio in quella giornata, si era recato presso il SERT ed aveva assunto metadone, per cui non aveva sicuramente bisogno, nell’occorso, oli assumere sostanza stupefacente da tali considerazioni, la Corte aquilana ha desunto la destinazione della sostanza allo spaccio. Trattasi, come si vede di un accertamento congruamente motivato e assolutamente privo di salti logici, e come tale insindacabile in questa sede. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.