Il minore trasgredisce il codice della strada? La sanzione è validamente contestata al genitore

Ove la violazione al Codice della Strada sia commessa da minorenne, il verbale di contestazione è validamente elevato in danno del genitore che ne risponde non già quale autore della violazione, bensì come esercente la potestà sul minore, e, quindi, per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente. Ne consegue l’insorgenza in capo al genitore di una responsabilità personale e diretta per l’infrazione commessa dal figlio.

Con l’ordinanza n. 26171 depositata il 21 novembre 2013, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di sanzioni amministrative emesse per infrazioni al codice della strada commesse da soggetto minore di età. Nel caso specifico si è discusso della legittimità di un verbale di contestazione elevato in danno del genitore mentre entrambi i Giudici del merito avevano concluso per l’annullamento del verbale, l’organo di legittimità, richiamando le disposizioni normative disciplinanti la materia, giunge ad una differente conclusione. Il caso. Il destinatario di una sanzione amministrativa, emessa per violazioni del Codice della Strada, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace invocando l’annullamento del verbale e del correlato provvedimento di sequestro del motociclo. Sosteneva parte ricorrente che il verbale impugnato fosse erroneo nella misura in cui lo indicava quale autore materiale della infrazione, quand’anche l’effettivo trasgressore fosse suo figlio minorenne. Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso riconoscendo l’erroneità del verbale. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Ministero competente che, invece, riteneva corretta la contestazione della violazione effettuata nei confronti del genitore. Il Giudice dell’appello confermava la sentenza di primo grado. Il Ministero ricorreva quindi per cassazione, affidando le proprie doglianze a diversi motivi. Il punto rilevante delle censure mosse muoveva dalla constatazione che il Giudice dell’Appello avesse ritenuto nullo il verbale, trascurando che la contestazione era stata legittimamente proposta nei confronti del genitore, quale soggetto esercente la potestà sul minore, effettivo conducente del veicolo al momento della trasgressione. Il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, è partita dalla lettura in combinato disposto di due articoli da una parte l’art. 2 legge n. 689/1981 che, come noto, oltre a prevedere che non possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento del fatto non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, prosegue disponendo che della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. L’altra norma rilevante, per la definizione del caso, è quella contenuta all’art. 14 della medesima legge, che prevede la necessità di notificare la violazione agli interessati ove non sia possibile la contestazione immediata. Alla sanzione amministrativa soggiace chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Orbene, il Supremo Organo di legittimità da tale coordinamento normativo, ha inferito la disciplina applicabile al caso di specie esso infatti giunge a stabilire che, ove la violazione rilevante sia avvenuta ad opera di un minore, questi non vada assoggettato a sanzione amministrativa. Quest’ultima dovrà essere contestata direttamente ai soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, che rispondono personalmente della violazione non avendo rispettato i doveri di vigilanza e sorveglianza su di essi gravanti. Gli Ermellini hanno inoltre specificato come, ove si verifichi tale evenienza, la contestazione della infrazione commessa dal minore, debba avvenire immediatamente, così come disposto dalla richiamata norma, ai soggetti tenuti alla loro sorveglianza concretamente sarà necessario redigere un verbale che indichi il rapporto intercorrente tra il minore e coloro che sono tenuti ai sopradetti obblighi, con conseguente attribuzione a questi ultimi soggetti della responsabilità per illecito amministrativo. Concludendo. Quella prospettata è per la Cassazione l’ipotesi verificatasi nel caso sottopostole in cui il genitore, diversamente da quanto dichiarato in appello, non è stato sanzionato perché autore materiale della violazione, bensì quale esercente la potestà sul minore – effettivo trasgressore –. A ben vedere il genitore, venendo meno ai doveri di vigilanza, consentiva al minore di circolare a bordo del ciclomotore senza indossare il casco. È quindi facilmente evincibile, attraverso un lineare percorso logico, come nel verbale il padre fosse indicato non già come autore del fatto, ma quale trasgressore del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà genitoriale esercitata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 ottobre – 21 novembre 2013, n. 26171 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso depositato il 5 agosto 2006 T.A. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Catania al fine di ottenere l'annullamento del verbale emesso nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza di Pachino per violazione degli artt. 2 e 171, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, nonché l'annullamento del relativo provvedimento di sequestro amministrativo del ciclomotore che il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso, poiché il verbale impugnato indicava erroneamente T.A. quale trasgressore, laddove il trasgressore effettivo era invece il minore Tu.Al. , figlio del ricorrente che avverso la predetta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponeva gravame, ritenendo corretta la contestazione della violazione effettuata nei confronti del genitore che il Tribunale di Catania rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 171, 201 C.d.S., in combinato disposto con l'art. 2 della legge 689 del 1981 e con l'art. 2049 cod. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto nullo il verbale di contestazione, non considerando che esso era stato contestato all'odierno intimato in quanto genitore esercente la potestà sul figlio minore conducente il veicolo che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 111, comma sesto, Cost., dell'art. 132, comma secondo, n. 4 , cod. proc. civ., dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione o, al limite, conterrebbe una mera motivazione per relationem che con il terzo motivo di ricorso viene censurata una insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio che l'intimato non ha svolto attività difensiva che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ Il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice d'appello, conformemente a quanto deciso in primo grado, ha ritenuto nullo il verbale in oggetto poiché indicante quale trasgressore il sig. T.A. , invece del trasgressore effettivo, il minore Tu.Al. . Al fine di decidere sulla questione, va preliminarmente osservato che la legge n. 689 del 1981, all'art. 2 applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art. 194 C.d.S. , dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto. L'art. 14 della stessa legge dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S. nel testo ratione temporis applicabile . Il combinato disposto delle due norme impone di rilevare che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo Cass. n. 17189 del 2008 Cass. n. 4286 del 2002 . Applicando tale principio al caso di specie, è dunque facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a T.A. quale autore della violazione e quindi quale trasgressore materiale, come invece ritenuto dal giudice d'appello , bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poiché permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. T.A. , dunque, veniva indicato nel verbale quale trasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell'infrazione violazione che, sulla base di quanto in precedenza esposto, fa insorgere una responsabilità personale e diretta in capo al genitore pur se non autore materiale del fatto per l'infrazione commessa dal figlio minore. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi. Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi dell'art. 375, n. 5 cod. proc. civ.” che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Catania, perché in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell'appello che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.